Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il/la Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e/o lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati sotto forma di emendamento che siano:
(2) Sull'ammissibilità dell'emendamento o subemendamento decide, dopo lettura dello stesso, il/la Presidente. Se il presentatore/la presentatrice dell'emendamento o subemendamento insiste, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano. 40)
L'art. 97/ter è stato inserito dall'art. 7 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.