Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Ogni consigliere/consigliera può presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi sotto forma di emendamento in numero illimitato, nel rispetto dei modi e dei termini indicati nell'articolo 97/bis.
(2) Per ogni emendamento o subemendamento può essere presentato da un consigliere/una consigliera un unico emendamento rispettivamente subemendamento alternativo.
(3) Gli emendamenti da parte della Giunta devono essere presentati in entrambe le lingue, quelli da parte dei consiglieri e delle consigliere possono essere presentati anche in una sola lingua. La traduzione di questi ultimi viene eseguita d'ufficio. 38)
L'art. 97 è stato sostituito dall'art. 5 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.