Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Nella trattazione di disegni di legge con un unico articolo, la discussione generale e quella articolata si svolgono congiuntamente e hanno luogo soltanto le votazioni su eventuali emendamenti, nonché la votazione finale. La durata degli interventi è quella prevista per la discussione generale, ferme restando le norme sulla durata degli interventi su eventuali emendamenti.