Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Nella discussione articolata del disegno di legge sul rendiconto generale trova applicazione la procedura di cui all'articolo 101, comma 5. Le singole unità previsionali di base oggetto di richieste di intervento non vengono tuttavia, al termine degli interventi, sottoposte a votazione. 47)
L'art. 102 è stato sostituito dall'art. 35 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.