Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione di eventuali ordini del giorno relativi al disegno di legge, il Presidente sottopone a votazione per voto palese il passaggio alla discussione articolata.
(2) Se il Consiglio non approva il passaggio alla discussione articolata, il disegno di legge si considera respinto.