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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 92 (Ordini del giorno a disegni di legge)

(1) Prima della chiusura della discussione generale ogni consigliere/consigliera può presentare fino a tre ordini del giorno concernenti la materia in discussione.

(2) Il/la Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e/o lo svolgimento di ordini del giorno che siano:

  • a)  formulati con frasi rispettivamente parole ingiuriose o sconvenienti;
  • b)  non attinenti all' argomento oggetto del disegno di legge;
  • c)  ripetitivi di precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio negli ultimi 6 mesi sull' argomento in sede di trattazione di mozioni od altri ordini del giorno, sia che questi siano stati approvati sia che siano stati respinti.

(3) Sull'ammissibilità dell'ordine del giorno decide, dopo lettura dello stesso, il/la Presidente. Se il presentatore/la presentatrice dell'ordine del giorno insiste, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

(4) Qualora l'aspetto dell'inammissibilità non coinvolga l'ordine del giorno nella sua interezza ma soltanto una parte di esso, il/la Presidente, prima della decisione, dà al presentatore/alla presentatrice un congruo termine, sospendendo rispettivamente rinviando la trattazione dell'ordine del giorno, per la presentazione di un emendamento atto a evitare la declaratoria di inammissibilità.

(5) Qualora sulle tematiche in discussione vi sia già iscritta all'ordine del giorno una mozione, il presentatore/la presentatrice della stessa può richiedere che questa venga trattata contemporaneamente e congiuntamente con gli ordini del giorno presentati ai sensi del comma 1.

(6) In sede di discussione degli ordini del giorno, oltre al presentatore/alla presentatrice possono intervenire, nell'ordine, solo un consigliere o una consigliera per ciascun gruppo consiliare, un membro della Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio.

(7) Salvo che per il/la proponente, che ha a disposizione dieci minuti, gli interventi non possono superare i cinque minuti.

(8) Non è concessa la parola per dichiarazione di voto.

(9) Gli ordini del giorno vengono discussi e sottoposti a votazione per voto palese immediatamente dopo la chiusura della discussione generale.

(10) La trattazione degli ordini del giorno avviene secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e per essa si applica l'articolo 117. 36)

36)

L'art. 92 è stato sostituito dall'art. 3 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

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