Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) La discussione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria, seguita dalla lettura della relazione della commissione legislativa e delle eventuali relazioni di minoranza.
(2) Su proposta di un consigliere, e previo consenso del relatore, sono considerate date per lette una o più relazioni, se nessun consigliere si dichiara contrario.
(3) Le relazioni vengono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.