Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Gli aventi diritto a presentare un disegno di legge possono accorpare più leggi o parti di leggi unitamente a modifiche di merito in un testo unico e sottoporlo al Consiglio provinciale per la trattazione. La trattazione avviene secondo la procedura fissata per i disegni di legge.
(2) In tal caso la discussione e la votazione degli articoli vertono esclusivamente sugli articoli contenenti una modifica di merito a leggi esistenti.