(1) L’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:
“Art. 8 (Ambito di applicazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci)
1. Nel piano di settore impianti di risalita e piste da sci di cui all’articolo 5 della legge, e successive modifiche, di seguito denominato piano di settore, sono individuate le zone sciistiche di cui all’articolo 5/bis della legge e definiti i principi programmatici per lo sviluppo dei singoli ambiti di pianificazione.
2. Il piano di settore non trova applicazione per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della legge, nonché per gli impianti di risalita di paese di cui all’articolo 11 del presente regolamento e le relative piste da sci.”
(2) Dopo l’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti articoli 8/bis e 8/ter:
“Art. 8/bis (Elementi del piano di settore)
1. Gli elementi del piano di settore sono:
- la relazione;
- le norme di attuazione, compresi i criteri di valutazione degli interventi;
- il rapporto ambientale di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- il materiale cartografico in scala 1 : 50.000.
Art. 8/ter Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita
1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5ter della legge, di seguito denominato registro, è istituito presso la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e gestito tramite sistema informativo. Esso è costantemente aggiornato dalla Ripartizione stessa a seguito del rilascio degli atti di assenso di competenza provinciale per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge.
2. Il registro è adeguato d’ufficio alle modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, nel caso in cui siano previste destinazioni d’uso incompatibili con le infrastrutture di cui al comma 1.
3. L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro è il presupposto per il rilascio dei titoli edilizi e della concessione funiviaria.”
(3) L’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:
“Art. 9 (Interventi in zone sciistiche)
1. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge, su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche.
2. L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente il progetto definitivo di cui all’articolo 10, comma 3, la documentazione di cui all’articolo 10, commi 4 e 9, e l’assenso scritto dei proprietari delle aree interessate. La mancanza di assenso scritto equivale a diniego. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale.
3. In caso di approvazione, il sindaco o la sindaca trasmette il progetto, l’assenso scritto dei proprietari, il parere della commissione edilizia comunale e la delibera della giunta comunale alla Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, o del parere di cui all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Se il progetto interessa il territorio di due o più comuni, esso è trasmesso alla Provincia, previa approvazione da parte di almeno una delle giunte comunali interessate. In caso di interventi da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui al presente comma e lo studio di impatto ambientale all’Agenzia provinciale per l’ambiente. Resta salvo l’obbligo di richiedere gli atti di assenso eventualmente previsti da altre leggi di settore.
4. Per la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), f), e g), della legge, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all’articolo 10, comma 4, all’Area funzionale Turismo. Quest’ultima comunica al sindaco o alla sindaca l’esito delle valutazioni tecniche acquisite relativamente a:
- la situazione forestale, l’idoneità sotto il profilo idrogeologico e il pericolo di frane;
- le eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;
- l’eventuale pericolo di caduta valanghe; indicando le eventuali ulteriori prescrizioni.
5. Il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all’articolo 10, comma 9, all’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, al fine del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità dell'impianto a fune con servizio sciistico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge.
6. Qualora la Provincia chieda di apportare modifiche al progetto che interessano nuove aree, il progetto rielaborato è ripresentato ai sensi del comma 2.
7. Il comune notifica ai proprietari delle aree che non hanno rilasciato un assenso scritto, o lo hanno negato, l’inserimento delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge nel registro.
8. Entro il termine di 30 giorni dall’inserimento nel registro il sindaco o la sindaca rilascia il titolo edilizio.
9. Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l’avente titolo ha l'obbligo di comunicare al comune competente e all’Area funzionale turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4.
(4) Dopo l’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti articoli 9/bis e 9/ter:
“Art. 9/bis (Interventi integrativi alle zone sciistiche)
1. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. L’intervento integrativo può configurarsi anche come collegamento di zone sciistiche o come progetto per la realizzazione di impianti di arroccamento.
2. L’avente titolo presenta al comune territorialmente competente lo studio di fattibilità di cui all’articolo 10, comma 1, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. Lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale è depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Il sindaco o la sindaca trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale, con le osservazioni, le proposte e le eventuali conclusioni del consiglio comunale. Se lo studio di fattibilità interessa il territoro di due o più comuni, esso è trasmesso alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, previa approvazione da parte di almeno uno dei consigli comunali interessati.
3. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sull’impatto ambientale dell’intervento, tenendo conto del parere tecnico-scientifico di qualità del gruppo di lavoro in materia ambientale e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati. La giunta provinciale delibera sull’intervento integrativo, tenendo conto del parere espresso dal Comitato ambientale.
4. In caso di approvazione dello studio di fattibilità l’avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato dalla documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all’articolo 9.
5. L’approvazione dello studio di fattibilità da parte della Giunta provinciale costituisce il presupposto per la presentazione di progetti da sottoporre alla procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.
6. L’approvazione di interventi integrativi non comporta alcuna modifica del piano di settore.
Art. 9/ter Modesti interventi su impianti a fune con servizio sciistico
1. Per gli impianti a fune con servizio sciistico localizzati in parte al di fuori delle zone sciistiche si applica la procedura di approvazione di cui all’articolo 9, se con la sostituzione dell’impianto lo spostamento o l’allungamento della linea è inferiore a 50 metri lineari.”
(5) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:
“Art. 10 (Documentazione)
1. Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 9bis, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:
- sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;
- descrizione dettagliata dell’intervento previsto;
- descrizione degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine;
- descrizione delle ricadute prevedibili a livello socioeconomico e sull’economia locale.
2. La relazione del piano di settore contiene una descrizione dettagliata della documentazione di cui al comma 1. Se necessario, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può richiedere ulteriori documenti al fine della valutazione dello studio di fattibilità.
3. Il progetto definitivo di cui all’articolo 9, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:
- sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;
- planimetria del tracciato con l’indicazione delle aree interessate da scavi o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;
- riproduzione del tracciato sulla mappa catastale;
- indicazione delle sezioni trasversali del tracciato, rilevate ortogonalmente all’asse dello stesso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
- profilo longitudinale, rilevato sull’asse del tracciato;
- progetto definitivo delle eventuali opere artificiali;
- relazione paesaggistica.
4. Al fine dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 4, deve essere presentata la seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata:
- progetto definitivo di cui al comma 3 del presente articolo;
- relazione tecnica illustrativa con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista da sci; proposta del grado di difficoltà; portata oraria dell’impianto di risalita; lunghezza, larghezza media e dislivello della pista; descrizione di eventuali apprestamenti di sicurezza; intersezioni con strade, vie, sentieri, corsi d’acqua e impianti di risalita; eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto; eventuali impianti di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;
- relazione nivologica e, qualora la stessa evidenzi la presenza di un rischio valanghivo, progetto degli interventi di carattere strutturale e delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe, in conformità con quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
5. La relazione nivologica di cui al comma 4, lettera c), individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l’esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.
6. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modifica dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci o ne limitano gli effetti.
7. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell’esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.
8. Se necessario, il direttore o la direttrice dell’Area funzionale Turismo può richiedere ulteriori documenti al fine dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 4.
9. Ai fini del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità degli impianti a fune con servizio sciistico, previsto dall’articolo 9, comma 5, va presentato altresì il progetto funiviario preliminare o definitivo di cui all’articolo 24 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, come definiti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61.”
(6) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:
“Art. 11 (Impianti di risalita di paese)
1. Per impianto di risalita di paese si intende un impianto a fune con servizio sciistico con una portata oraria massima di 1.200 persone e con una lunghezza fino a 1.600 metri, non collegato con altri impianti di risalita. Gli impianti di risalita di paese e le relative piste da sci sono inseriti nel registro.”
(7) Dopo l’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è aggiunto il seguente articolo 20:
“Art. 20 (Norma transitoria)
1. Fino all’approvazione del nuovo piano di settore di cui all’articolo 5 della legge, e successive modifiche, rimangono in vigore:
- il piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010;
- tutte le norme del presente regolamento comunque connesse all’esecuzione del piano di settore di cui alla lettera a), nel testo vigente alla data del 31 luglio 2013.
2. Un lieve aumento fino al 10 per cento della portata massima ammissibile non comporta modifica al piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.