In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Oggetto)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, l’accesso all’impiego provinciale ed aspetti connessi.

(2) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 20.04.1998 - Impiego provinciale - accordi sindacali - limiti alla libertà contrattuale derivanti da legge provinciale

Art. 2 (Assunzione all’impiego provinciale)  delibera sentenza

(1) Chi viene assunto all’impiego provinciale deve possedere i seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana oppure una cittadinanza equiparata;
  2. compimento del 18° anno d’età;
  3. idoneità fisica e psichica all’esercizio continuativo ed incondizionato delle mansioni;
  4. titolo di studio oppure professionale richiesto;
  5. attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per il rispettivo profilo professionale. Chi ha dichiarato la propria appartenenza al gruppo linguistico ladino deve essere inoltre in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina, fatte salve le disposizioni previste per il personale insegnante ed equiparato e per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;
  6. dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, fatta – di regola – eccezione per le aspiranti e gli aspiranti all’insegnamento oppure a professioni equiparate;
  7. al fine dell’assunzione nel Corpo forestale provinciale: disposizione a portare e usare armi.

(2) Nei singoli bandi di concorso e nei criteri per l’assunzione a tempo determinato sono individuati gli eventuali posti, le funzioni e i compiti per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

(3) Per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni.

(4) Per l’assunzione di personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco è possibile stabilire requisiti corrispondenti a quelli del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

(5) L’assunzione all’impiego presso la Provincia o gli enti da essa dipendenti non è ammessa nei seguenti casi:

  1. per esclusione dall’elettorato attivo o dal godimento dei diritti politici;
  2. per risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per scarso rendimento non scusabile, nonché per valutazione negativa del periodo di prova;
  3. per decadenza dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
  4. per condanne penali che – in base alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione provinciale – siano ritenute incompatibili con l’impiego provinciale o inopportune per lo stesso;
  5. per interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato.

(6) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 è ammessa la deroga al divieto di assunzione all’impiego provinciale, prevedendo espressamente una limitazione a precisi profili professionali o a periodi specifici o individuando altre modalità. L’eventuale procedimento disciplinare prosegue e viene concluso anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e di recesso del personale dal contratto di lavoro.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005 - Bedienstete des Landes und der Gemeinde - Wettbewerb - Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber diskriminierendem nationalen Recht

CAPO II
Espletamento dei concorsi pubblici

Art. 3 (Contenuto del bando di concorso)  delibera sentenza

(1) Nel bando di concorso sono da indicare:

  1. il profilo professionale e l’ambito d’impiego;
  2. i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso;
  3. le modalità di presentazione delle domande e il relativo termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando;
  4. la documentazione richiesta per l’ammissione al concorso;
  5. il programma e il tipo di prove d’esame nonché gli eventuali testi di riferimento utili per la preparazione;
  6. l’eventuale percorso formativo connesso al periodo di prova.

(2) Il bando di concorso può essere suddiviso anche in due parti. In tal caso la prima parte conterrà le norme generali del concorso mentre la seconda, finalizzata alla copertura di singoli posti, integrerà le indicazioni contenute nella prima parte del bando.

(3) Ciascun bando di concorso può prevedere, in base alle esigenze dell’Amministrazione, specifiche modalità di organizzazione o di svolgimento, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007 - mpiegato provinciale - concorso - vizi del procedimento concorsuale - commissione esaminatrice - è organo interno all'amministrazione - bando - interpretazione e applicazione letterale e rigorosa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso

Art. 4 (Numero e tipo delle prove d’esame)  delibera sentenza

(1) Nei concorsi per l’accesso all’impiego provinciale le candidate e i candidati sono sottoposti, oltre che ad una prova orale, ad una o due prove, scritte o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie d’esame previste dal bando. Se la procedura concorsuale prevede più di una prova d’esame, di regola l’idoneità si acquisisce con il superamento di tutte le prove.

(2) Nei concorsi per l’accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d’esame possono essere limitate ad una prova pratica e ad una prova orale oppure ad un’unica prova pratico-orale.

(3) La prova scritta o pratica può svolgersi anche mediante questionari.

(4) Se previsto nel bando di concorso, nell’ambito delle prove può essere verificata anche la conoscenza di lingue straniere, se ritenuta importante ai fini della copertura del posto.

(5) Se previsto nel bando e secondo le disposizioni stabilite dallo stesso, possono essere inserite prove attitudinali, anche con l’ausilio di test di tipo psicologico.

(6) Le prove d’esame tendono a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

(7) Qualora le prove tecniche o pratiche comportino l’uso o il consumo di strumenti o materiali o l’utilizzo di specifici locali attrezzati, le strutture organizzative provinciali ritenute idonee allo scopo mettono a disposizione quanto sopra indicato, nonché l’eventuale personale tecnico o di sorveglianza. I relativi costi sono a carico delle strutture organizzative in argomento.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003 - Impiegato pubblico - concorsi - prove d'esame - valutazione espressa numericamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001 - Abilitazione all'insegnamento - concorso - ammissione alle prove orali - discrezionalità della commissione esaminatrice - prescrizioni del bando prevalgono su circolari amministrative

Art. 5 (Modalità di svolgimento degli esami)  delibera sentenza

(1) La durata massima della prova scritta o pratica per l’accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione d’esame in non più di sei ore, elevabili a otto ore per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico.

(2) La durata massima della prova scritta o pratica per l’accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione d’esame in non più di quattro ore.

(3) Il tempo aggiuntivo eventualmente necessario per le prove e i test di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, rappresenta una deroga alla durata stabilita dal presente articolo. La verifica dei risultati dei questionari e dei test attitudinali può avvenire a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

(4) Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione d’esame ovvero di un o una componente e del segretario o della segretaria.

(5) Tra l’invito scritto alle prove d’esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni, salvo che si tratti di date d’esame fissate d’intesa con l’aspirante. L’invito viene trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera recante la dichiarazione d’intesa resa dal destinatario/dalla destinataria sulla data d’esame. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario/dalla destinataria, la data apposta sull’avviso dall’agente postale vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento. La trasmissione dell’invito può anche avvenire con le modalità di cui all’articolo 21.

(6) Non è ammesso l’accesso del pubblico alla parte orale dell’esame finalizzata alla verifica dell’idoneità personale. Non è ammessa la registrazione sonora o video dello svolgimento delle prove d’esame, salvo diversa determinazione della commissione d’esame e sempre che la candidata o il candidato sia d’accordo.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006 - Procedimento giurisdizionale - sentenza in forma semplificata - non serve costituzione delle parti chiamate in giudizio - concorsi pubblici - impugnazione procedura - pubblicazione graduatoria all'albo - presunzione di conoscenza legale - limiti - omessa convocazione scritta di candidati ammessi alle prove - obbligo per l'amministrazione di rinnovo della procedura concorsuale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006 - Ricorso giurisdizionale - rinuncia condizionata alla compensazione delle spesePersonale insegnante - delega alla Provincia in materia di stato giuridico ed economico - difetto di legittimazione passiva del Ministero P.I. Concorsi - prove scritte - mancata chiusura busta contenente le generalità del candidato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001 - Abilitazione all'insegnamento - concorso - ammissione alle prove orali - discrezionalità della commissione esaminatrice - prescrizioni del bando prevalgono su circolari amministrative
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione

Art. 6 (Assunzione mediante corso-concorso)

(1) Per l’accesso all’impiego provinciale può altresì essere bandito un corso-concorso finalizzato alla formazione di base o specifica delle candidate e dei candidati. Le relative modalità sono stabilite nel bando.

(2) Il numero di candidate e candidati ammessi al corso-concorso non può, di norma, superare di oltre il trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l’ammissione al corso-concorso le candidate e i candidati sono sottoposti a preselezione e, al termine della formazione, devono sostenere un apposito esame finale. La preselezione e l’esame finale sono previsti nel bando, assieme alle modalità di svolgimento del corso-concorso.

(3) Se il corso è organizzato a spese dell’Amministrazione provinciale, può essere previsto un periodo di permanenza minimo presso la struttura di destinazione. In caso di dimissioni o trasferimento volontario, il personale è tenuto al versamento di un’indennità all’Amministrazione provinciale. A tale versamento sono tenuti anche i partecipanti al corso in caso di interruzione o abbandono o in altre ipotesi, secondo quanto fissato nel bando stesso.

Art. 7 (Preselezione)

(1) Il bando di concorso può prevedere una preselezione per l’accesso alle successive prove di concorso o di selezione. La preselezione può avvenire anche attraverso questionari a risposta multipla, test di tipo attitudinale o con altre modalità idonee.

Art. 8 (Concorso unico)

(1) L’Amministrazione provinciale, su richiesta degli enti pubblici operanti in provincia di Bolzano, a parità di requisiti d’accesso, può indire un unico concorso oppure un corso-concorso per la copertura di posti vacanti in ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse.

(2) Il provvedimento che indice il concorso unico stabilisce il numero di posti messi a concorso per ciascun ruolo.

(3) In sede di assunzione il candidato ovvero la candidata sceglie il ruolo al quale, nel rispetto della graduatoria di merito, intende essere assegnato o assegnata.

(4) D’intesa con gli enti destinatari del contratto intercompartimentale, l’Amministrazione provinciale è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di concorso di tali enti e viceversa.

Art. 9 (Titoli di studio esteri)  delibera sentenza

(1) Per l’accesso all’impiego provinciale, oltre ai titoli di studio o professionali e all’abilitazione all’insegnamento conseguiti in Italia, sono ammessi i titoli conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea – o in un altro Stato a tal fine parificato – ed equiparati dalla vigente normativa ai titoli italiani.

(2) I candidati e le candidate in possesso dei titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi con riserva alle procedure di assunzione, fatto salvo che non sussista una disciplina più favorevole. La domanda di riconoscimento o per l’equivalenza del titolo ai fini dell’ammissione va comunque inoltrata all’ente o ufficio competente entro la data di scadenza del termine fissato per la domanda di ammissione. È fatto obbligo in ogni caso di aver superato gli esami integrativi o aver assolto le misure compensative eventualmente richiesti, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Per il personale docente delle scuole professionali e di musica la Giunta provinciale può stabilire modalità specifiche.

(3) Le candidate e i candidati di cui al comma 2, ammessi con riserva, che abbiano conseguito una posizione favorevole nella graduatoria finale di merito, sono assunti se ottengono il riconoscimento del proprio titolo di studio o professionale entro il termine previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Decorso tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la posizione più favorevole ricoperta nella graduatoria finale di merito non preclude la possibilità di assumere altri candidati o candidate. In attesa del riconoscimento del titolo, la possibilità di assunzione è mantenuta per 10 mesi dall’approvazione della graduatoria di merito. Decorso tale termine il posto è definitivamente assegnato e il candidato ovvero la candidata il cui titolo non è stato riconosciuto decade dal diritto all’assunzione.

(4) Ai fini dell’ammissione alle procedure di assunzione, i titoli di studio o professionali conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea – o in un altro Stato a tal fine parificato – corrispondenti ai requisiti d’accesso previsti dal rispettivo profilo professionale, vengono dichiarati corrispondenti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente per materia o, in sua vece, dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. La dichiarazione di corrispondenza consente di partecipare senza alcuna riserva alle procedure concorsuali oppure di iscriversi nelle graduatorie predisposte ai fini della copertura di posti presso l’Amministrazione provinciale. La corrispondenza viene dichiarata e attestata a seguito di uno specifico esame dei precitati titoli nonché delle conoscenze e capacità acquisite. Essa può essere negata nel caso che il percorso formativo per l’acquisizione dei titoli di studio oppure professionali esteri abbia una durata inferiore rispetto a quella richiesta dai corrispondenti requisiti d’accesso o ancora nel caso in cui si riscontrino delle differenze sostanziali tra le conoscenze e capacità attestate da un altro Stato membro dell’Unione Europea e quelle richieste dal corrispondente profilo professionale.

(5) Con riferimento al comma 4 rimane salva la specifica disciplina statale che, ai fini dell’esercizio della professione, richiede l’iscrizione in un apposito albo, previo conseguimento della corrispondente abilitazione professionale.

(6) Sono comunque considerati titoli validi per l’accesso al profilo degli insegnanti di musica i titoli di studio o professionali o l’abilitazione all’insegnamento conseguiti nell’Unione Europea, ritenuti idonei sulla base di una decisione motivata dell’Amministrazione, anche in sede di accesso alle graduatorie o di indizione del concorso.

(7) Ai fini della validità dei titoli di studio per l’accesso ai profili professionali provinciali, l’Amministrazione tiene conto dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle competenti autorità ministeriali, dei titoli esteri validi per l’iscrizione ad albi professionali o abilitanti all’esercizio della professione sul territorio nazionale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005 - Impiegato comunale e provinciale - concorsi per titoli ed esami - attività discrezionale della commissione giudicatrice - svolgimento prova scritta: uso della lingua diversa da quella prescelta - irregolarità formale nella verbalizzazione della graduatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003 - Concorsi pubblici - valutazione di diploma di laurea austriaco - commissione esaminatrice - organi amministrativi: impossibilità di modifica della graduatoria -
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996 - Insegnamento della seconda lingua nelle scuole professionali - titoli di studio

Art. 10 (Disposizioni varie sulle procedure concorsuali)

(1) Oltre ai posti a tempo indeterminato, possono essere messi a concorso anche posti a tempo determinato. Le graduatorie di concorso per i posti a tempo determinato possono essere utilizzate anche per la copertura di posti a tempo indeterminato.

(2) Le graduatorie delle procedure concorsuali o comunque di tipo selettivo restano valide per due anni, salvo diversa disposizione del bando, e, comunque, per non oltre tre anni dalla loro pubblicazione nelle forme di volta in volta previste. In questo arco di tempo le candidate e i candidati risultati idonei possono essere assunti a tempo determinato con idoneità oppure a tempo indeterminato, nel rispetto delle graduatorie stesse e della disciplina sulla proporzionale etnica. Rimane comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di bandire nuovi concorsi o selezioni se giustificato dal diverso ambito settoriale o dalla necessità di poter disporre di candidati e candidate maggiormente qualificati.

(3) Se previsto nel rispettivo bando o provvedimento di selezione, la graduatoria degli idonei può essere utilizzata anche per coprire profili diversi della stessa qualifica funzionale con medesimi requisiti formali e con compiti e preparazione similari.

(4) La copertura dall’esterno di posti a tempo determinato per un periodo superiore a cinque mesi è effettuata di norma nel seguente ordine:

  1. verificando se esistono idonee richieste di riammissione in servizio in base all’Art. 38 ;
  2. nel rispetto delle graduatorie di concorso per la stessa struttura e profilo professionale;
  3. nel rispetto delle graduatorie di concorso per lo stesso profilo professionale;
  4. nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli.

(5) In relazione alle lettere b) e c) del comma 4 è fatto salvo quanto disposto dal comma 2. In mancanza di candidate e candidati idonei a conclusione delle procedure di cui sopra, si possono utilizzare, a discrezione, le graduatorie per i profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi; è inoltre possibile ricorrere a candidature comunque pervenute all’Amministrazione o ad annunci specifici sui mezzi di informazione o su internet. Se necessario ricoprire incarichi di durata inferiore a cinque mesi, l’assunzione avviene nel rispetto delle graduatorie formate sulla base di soli titoli e, in subordine, come sopra descritto.

(6) La copertura o l’accettazione di un posto a tempo determinato sulla base della graduatoria di concorso ed entro il periodo di validità della stessa, comporta il mantenimento dell’idoneità ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per l’intera durata del periodo di inquadramento nel corrispondente profilo professionale e per il successivo periodo di due anni, salvo dimissione volontaria.

(7) La rinuncia ad un rapporto di lavoro di durata non inferiore a cinque mesi, offerto nel rispetto della graduatoria di concorso, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell’idoneità ai fini dell’assunzione.

(8) La stipulazione di un contratto di lavoro su posti a tempo indeterminato con le idonee e gli idonei già assunti a tempo determinato avviene nel rispetto della graduatoria della procedura concorsuale di riferimento o di procedure concorsuali successive ed integrative. L’Amministrazione ha facoltà di concedere il rinvio dell’assunzione a tempo indeterminato al personale già in servizio a tempo determinato nello stesso profilo, senza pregiudizio per i diritti delle aspiranti e degli aspiranti posizionati di seguito nell’ordine di graduatoria della procedura di concorso o reclutamento.

(9) I posti vacanti in ruoli o ripartizioni diversi rispetto a quelli previsti per il posto bandito, ma appartenenti allo stesso profilo professionale, possono essere coperti nel rispetto della stessa graduatoria di concorso.

(10) Il rifiuto di un posto a tempo indeterminato per il profilo professionale bandito, offerto nel rispetto della graduatoria di concorso, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell’idoneità all’assunzione.

(11) Nel bando di concorso può essere limitata o esclusa l’assunzione di candidate e candidati idonei. Per sopravvenute esigenze, l’Amministrazione ha facoltà di assumere, in deroga al bando, anche le candidate e i candidati idonei soprannumerari.

(12) Il personale assunto a tempo determinato sulla base di requisiti d’accesso previgenti, può partecipare alla prima procedura concorsuale successiva all’entrata in vigore dei nuovi requisiti d’accesso per il corrispondente profilo professionale. In caso di mancata partecipazione alla procedura concorsuale o di mancato superamento della stessa, detto personale rimane in servizio fino alla scadenza dell’incarico.

(13) Delle operazioni della commissione d’esame viene redatto, per ogni seduta, un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente o dalla presidente e dalla segretaria o dal segretario della commissione d’esame, se nominati. Il processo verbale contenente il risultato finale della procedura concorsuale è sottoscritto da tutti i membri della commissione d’esame e dalla segretaria o dal segretario.

(14) Il personale in servizio a tempo determinato che, invitato a partecipare ad una procedura concorsuale, senza fondato motivo, non si presenti agli esami o che non li superi, rimane in servizio fino alla scadenza dell’incarico, fatto salvo che non vi siano altri candidati o candidate idonei, che altrimenti non potrebbero essere assunti. In tal caso è previsto il licenziamento con un termine di preavviso di 30 giorni. In mancanza di candidate e candidati idonei il rapporto di lavoro può essere rinnovato o prorogato su richiesta del direttore o della direttrice competente.

Art. 11 (Reinserimento nella vita professionale)

(1) Alle procedure concorsuali possono partecipare anche quanti intendono reinserirsi nella vita professionale e che sono in possesso di titoli di studio o professionali specifici un tempo vigenti, ma che non sono più previsti per l’accesso al corrispondente profilo professionale. In tal caso gli anni di formazione scolastica mancanti rispetto a quelli richiesti per l’accesso al corrispondente profilo professionale devono essere sostituiti da un’esperienza lavorativa specifica nella misura di due anni per ogni anno di formazione scolastica mancante. La presente disciplina non si applica ai profili professionali che richiedono un’abilitazione professionale.

Art. 12 (Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali)

(1) Il giudizio nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego provinciale è espresso da un’apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua prescelta dal candidato o dalla candidata, sono ritenuti esperti nelle materie d’esame.

(2) I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell’Amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle commissioni esaminatrici costituisce per il personale provinciale un dovere d’ufficio, a cui è consentito derogare solo per grave impedimento. I membri di commissione appartengono ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso superato il periodo di prova previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, oppure devono occupare una posizione dirigenziale. Uno dei membri della commissione esaminatrice funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

(3) La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione della provincia di Bolzano. Uno dei membri può in ogni caso appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

(4) Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato sono formate, di norma, da membri di madrelingua - italiana o tedesca - corrispondente alla lingua nella quale viene impartito l’insegnamento o di madrelingua ladina per i posti disponibili nelle località ladine.

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti ovvero del segretario o della segretaria della commissione, può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

(6) Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, ove previsto, sono svolte da impiegate o impiegati idonei a tali funzioni.

(7) Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi.

(8) Per lo svolgimento di singole prove d’esame, la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

(9) In caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici per ogni procedura concorsuale. In tal caso la parità di trattamento dei candidati e delle candidate è garantita da criteri di valutazione uniformi fissati nel bando di concorso e dalle commissioni esaminatrici nel corso di una seduta comune.

(10) Ai fini dell’attribuzione dei gettoni di presenza ai membri esterni all’Amministrazione provinciale, le commissioni di concorso sono considerate avere valenza esterna.

CAPO III
Reclutamento mediante prove selettive

Art. 13 (Graduatorie)  delibera sentenza

(1) L’accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento di prove selettive secondo l’ordine delle graduatorie formate per profilo, gruppo linguistico e, di norma, per ambiti territoriali. Tali graduatorie sono aggiornate periodicamente alle scadenze di cui al comma 3.

(2) Nel bando di cui all’Art. 15 può essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici, servizi o gruppi di destinatari. 3. Ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie vengono prese in considerazione le domande pervenute alla Ripartizione provinciale Personale entro le ore 12:00 delle scadenze fissate dalla Giunta provinciale. Si considerano in ogni caso prodotte in tempo utile le domande spedite, con lettera raccomandata o con mezzo giuridicamente equivalente, al più tardi entro le ore 12:00 del termine stabilito. Fa fede il timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante.

(4) Le graduatorie sono formate sulla base dei criteri di cui all’articolo 18. Per le categorie protette vengono formate apposite graduatorie nel rispetto dei criteri dell’Ufficio Servizio lavoro. Il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale oppure orizzontale può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria.

(5) Le graduatorie sono rese immediatamente esecutive con l’approvazione da parte del direttore ovvero della direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Le graduatorie sono depositate presso l’ufficio competente per la loro gestione e pubblicate all’albo della Ripartizione provinciale Personale.

(6) Le domande per l’inserimento in graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro due anni dall’approvazione della graduatoria da parte di coloro che, nell’arco del suddetto biennio, non hanno instaurato un rapporto di servizio con l’Amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l’aggiornamento da parte dell’aspirante della propria posizione rispetto ad ogni situazione variabile. Il mancato aggiornamento dei dati comporta l’azzeramento del punteggio attribuito in precedenza.

(7) Il personale in servizio a tempo determinato assunto dalla graduatoria ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. In subordine, il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale o orizzontale ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, in base alla maggiore anzianità complessiva di servizio effettivo. Si considera in servizio a tempo determinato il personale che ha prestato servizio - anche con interruzioni - nel corso dell’anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l’iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza. È escluso il personale dimissionario.

(8) Al personale inserito nelle graduatorie e già in servizio i posti sono offerti solo nel caso in cui si tratti di profili professionali ascritti a qualifiche funzionali superiori a quella rivestita.

(9) Al fine di salvaguardare l’efficienza dell’Amministrazione e l’organizzazione del lavoro, qualora le graduatorie a tempo determinato, formate principalmente sulla base di reclutamenti mediante prove selettive, presentino un numero elevato di aspiranti già in servizio in un determinato profilo, il personale già in servizio provinciale con idoneità rimane assegnato alla rispettiva struttura e conserva la propria posizione in graduatoria ai fini di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di assegnazione di un posto vacante ad una o un aspirante in posizione meno favorevole. In ogni caso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura secondo l’ordine di graduatoria.

(10) La disposizione di cui al comma 9 non si applica, di regola, ad alcuni profili professionali esecutivi soggetti ad elevato avvicendamento e con durata dell’incarico tendenzialmente breve, da individuarsi dal direttore ovvero della direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Per gli stessi profili, al personale con idoneità conseguita a seguito delle procedure di cui al presente regolamento e con almeno tre anni di servizio effettivo nel profilo possono essere offerti i posti vacanti già coperti dallo stesso personale, con titolo di precedenza rispetto alle persone inserite nella graduatoria dei trasferimenti.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione

Art. 14 (Cancellazione dalle graduatorie)

(1) La cancellazione dalle graduatorie del relativo profilo professionale è da intendersi disposta per un anno, ove non vi sia un provvedimento che indichi espressamente un periodo diverso. La cancellazione dalle graduatorie è disposta nei seguenti casi:

  1. per rifiuto dell’offerta di un incarico in assenza di un fondato motivo, riconosciuto tale dall’Amministrazione;
  2. per mancata assunzione del servizio, senza fondati motivi, entro il termine fissato dal contratto individuale di lavoro;
  3. per dimissioni volontarie dal posto coperto, quale ne sia la motivazione;
  4. per mancata partecipazione alle prove selettive o per il loro mancato superamento;
  5. negli altri casi previsti dalle disposizioni in vigore.

(2) In caso di dichiarazioni non veritiere, che tuttavia non rientrano secondo la valutazione dell’Amministrazione nei casi gravi, è disposta la cancellazione dalla graduatoria – o da più graduatorie – da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.

(3) La cancellazione comporta in ogni caso la perdita del diritto di precedenza di cui all’Art. 13, comma 7. 4. Per quanto concerne i profili professionali di cui all’articolo 13, comma 10, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi.

Art. 15 (Prove selettive)  delibera sentenza

(1) Nel bando per il reclutamento di personale mediante prove selettive sono da indicare, in quanto pertinenti, i medesimi elementi richiesti per le procedure di concorso di cui al Capo II.

(2) La convocazione alle prove selettive è disposta dalla direzione dell’ufficio competente tenuto conto delle necessità e della riserva dei posti per le categorie protette, seguendo la graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di cui all’Art. 18 . Per le categorie protette la convocazione è disposta nel rispetto della graduatoria formata in base ai criteri dell’Ufficio Servizio lavoro. 3. Qualora alle aspiranti e agli aspiranti vengano offerti dei posti nel rispetto della graduatoria prima dell’espletamento delle procedure di selezione del personale, le persone già in servizio, per effetto di tale offerta, sono convocate alle prove di selezione prima degli altri aspiranti.

(4) Sia che le modalità di espletamento delle prove selettive prevedano l’accertamento della sola idoneità o che implichino la scelta dell’aspirante migliore, per ciascun posto disponibile vengono convocati almeno cinque candidati e candidate. I candidati e le candidate in servizio o in graduatoria che si dimettono dopo la convocazione o non si iscrivono più per il periodo successivo sono comunque ammessi alle prove selettive. I singoli bandi possono indicare modalità di dettaglio su idoneità e cancellazioni in relazione alle zone o agli ambiti territoriali.

(5) Al termine di ogni selezione è stilata la graduatoria delle aspiranti e degli aspiranti che hanno superato il reclutamento mediante prove selettive. Essi sono collocati in graduatoria nell’ordine di convocazione, nel caso dell’accertamento dell’idoneità, oppure nel rispetto dei risultati riportati agli esami, nel caso della scelta del candidato ovvero della candidata migliore. Se le prove selettive prevedono più di una prova d’esame, l’idoneità si acquisisce con il superamento di tutte le prove.

(6) Chi supera le prove selettive viene collocato nelle graduatorie di cui all’articolo 13 oppure in quelle delle categorie protette con precedenza rispetto ai candidati e alle candidate che non hanno ancora sostenuto o superato le prove selettive, tenuto conto della graduatoria di cui al comma 5.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006 - Procedimento giurisdizionale - sentenza in forma semplificata - non serve costituzione delle parti chiamate in giudizio - concorsi pubblici - impugnazione procedura - pubblicazione graduatoria all'albo - presunzione di conoscenza legale - limiti - omessa convocazione scritta di candidati ammessi alle prove - obbligo per l'amministrazione di rinnovo della procedura concorsuale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999 - Concorso pubblico - graduatoria degli idonei - interesse legittimo alla nomina

Art. 16 (Disposizioni comuni per concorsi e reclutamenti)

(1) Per quanto non diversamente disposto nel presente Capo e in quanto compatibili, si applicano ai reclutamenti mediante prove selettive le disposizioni sui concorsi pubblici di cui al Capo II. In particolare, le disposizioni riferite alle graduatorie di merito dei concorsi sono applicabili alle graduatorie formate a seguito delle procedure di reclutamento mediante prove selettive.

CAPO IV
Criteri di valutazione

Art. 17 (Valutazione degli esami e dei titoli nei concorsi)  delibera sentenza

(1) Per l’accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso-concorso pubblico il punteggio complessivo è fissato nei relativi bandi. Sono determinanti solo i risultati degli esami di concorso. In casi particolari, da motivare espressamente, il bando può prevedere anche la valutazione di titoli di studio, di esperienza professionale o di altri titoli. La valutazione dei titoli non può comunque incidere per oltre un quinto del punteggio totale della procedura ed è effettuata separatamente d’ufficio solo per coloro che abbiano superato le prove d’esame.

(2) Per il personale insegnante ed equiparato si applica l’Art. 34.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005 - Impiegato comunale e provinciale - concorsi per titoli ed esami - attività discrezionale della commissione giudicatrice - svolgimento prova scritta: uso della lingua diversa da quella prescelta - irregolarità formale nella verbalizzazione della graduatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003 - Concorsi pubblici - valutazione di diploma di laurea austriaco - commissione esaminatrice - organi amministrativi: impossibilità di modifica della graduatoria -
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003 - Impiegato pubblico - concorsi - prove d'esame - valutazione espressa numericamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione

Art. 18 (Formazione delle graduatorie)

(1) La formazione delle graduatorie di cui all’articolo 13 e all’articolo 27, comma 3, è effettuata in base a criteri approvati dalla Giunta provinciale. I criteri sono fissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto e mantengono stabilità nel tempo, compatibilmente con l’opportuno adeguamento a nuove esigenze.

Art. 19 (Valutabilità della documentazione e autocertificazione)

(1) Nelle procedure di cui al presente regolamento la valutazione dei titoli viene effettuata unicamente in base a dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, autocertificazioni o altra documentazione degli aspiranti e delle aspiranti. L’intera documentazione deve essere presentata nei termini prescritti e giudicata idonea, chiara e univoca; in caso contrario i titoli non sono presi in considerazione.

CAPO V
Disposizioni organizzative nelle procedure di assunzione

Art. 20 (Pubblicità e avvisi)

(1) La pubblicazione di avvisi di bando o di selezione di personale sui quotidiani locali è effettuata quando vi sia particolare necessità di una maggiore diffusione rispetto alla sola pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o sul sito internet dell’Amministrazione. In presenza di un numero ridotto di posti da coprire, gli avvisi possono essere pubblicati anche solo sulla stampa locale in lingua italiana, tedesca o ladina a seconda del gruppo linguistico a cui fa riferimento la riserva di posti prevista. La pubblicazione avviene sul rispettivo quotidiano a maggiore diffusione locale e quindi su tre nel caso di avvisi per tutti i gruppi.

(2) L’Amministrazione pubblica per 15 giorni sul proprio sito internet e all’albo della Ripartizione provinciale Personale i risultati delle prove d’esame dei concorsi pubblici e dei reclutamenti mediante prove selettive.

(3) Ove il presente regolamento preveda la pubblicazione di documentazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o all’albo della Ripartizione provinciale Personale, tale pubblicazione può essere effettuata anche sul sito internet dell’Amministrazione. Sono fatte salve le forme di pubblicazione a valore legale che dovessero sostituire o affiancare nel tempo il citato Bollettino Ufficiale.

Art. 21 (eGovernment)

(1) Conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore in materia di eGovernment, in presenza dei vigenti presupposti giuridici e tecnici,

  1. le domande di partecipazione alle procedure di selezione e assunzione possono anche essere presentate per via telematica mediante invio tramite posta elettronica certificata con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare secondo le modalità di cui all’Art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ciò vale anche per le dichiarazioni e istanze collegate. In caso di invio tramite fax, per consentire l’accertamento dell’identità della persona richiedente, va trasmessa contestualmente copia di un documento di identità valido. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di stabilire i casi in cui sia comunque necessaria la sottoscrizione della domanda mediante firma digitale o l’invio tramite posta elettronica certificata;
  2. le domande e le dichiarazioni compilate sul sito internet dell’Amministrazione o inviate mediante tale sito – in caso di attivazione regolare di tale modalità e con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare – possono avere lo stesso valore delle domande e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta, secondo la normativa statale, in presenza della persona addetta al procedimento;
  3. possono essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione delle domande o dichiarazioni e di interscambio di informazioni, secondo quanto previsto dalle normative in vigore.

(2) La modalità di trasmissione mediante posta elettronica ordinaria non ha valore ai fini dell’inoltro delle domande di partecipazione alle procedure di selezione per l’assunzione o per l’inserimento nelle graduatorie e in ogni altro caso in cui la firma sia prescritta a pena di esclusione dal procedimento. Le domande inviate con tale modalità non possono essere prese in considerazione.

(3) Nel caso in cui una procedura preveda la consegna materiale di documenti, l’esistenza e regolarità di questi entro la data di scadenza per la domanda di partecipazione va dichiarata già nella domanda inoltrata per via telematica; la documentazione invece può essere consegnata successivamente, al più tardi il primo giorno delle prove d’esame. Le relative modalità sono definite nei bandi o nella disciplina di dettaglio dei criteri di assunzione.

(4) Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedano la trasmissione di istanze mediante raccomandata, è comunque possibile utilizzare anche la posta elettronica certificata con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare secondo le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(5) In caso di presentazione di domande per via telematica, l’Amministrazione potrà interagire con le persone richiedenti con le medesime modalità.

(6) L’Amministrazione può stabilire nei bandi che l’invito alle prove, la pubblicazione dei relativi risultati, eventuali rinvii o comunicazioni inerenti alle procedure di assunzione avvengano mediante pubblicazione sul sito internet provinciale o sul Bollettino Ufficiale della Regione. In tal caso queste modalità di comunicazione hanno pieno valore nei confronti dei partecipanti alle procedure predette.

(7) La Giunta provinciale definisce modalità ulteriori di offerta dei posti per i casi di urgenza.

Art. 22 (Possesso dei requisiti per l’assunzione)

(1) Il possesso dei requisiti per l’assunzione all’impiego provinciale è dichiarato o comprovato dalla persona richiedente secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Sono richieste esclusivamente le certificazioni previste per legge; la certificazione di appartenenza al gruppo linguistico è da presentare in originale a pena di esclusione dalla procedura.

(2) I requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l’Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l’assunzione all’impiego provinciale.

(3) Il bando di concorso può anche prevedere la semplice manifestazione di interesse a partecipare e che il possesso dei requisiti debba sussistere in un momento successivo prestabilito, purché non posteriore al giorno della prima prova di concorso.

(4) In sede di assunzione, chi in precedenza ha già prestato servizio presso l’Amministrazione provinciale può documentare o dichiarare i soli stati, fatti o qualità personali che hanno subito variazioni.

Art. 23 (Criteri di preferenza)

(1) In caso di parità di punteggio nelle graduatorie la preferenza è attribuita nel seguente ordine:

  1. alla rappresentanza di genere nel corrispondente profilo professionale: viene preferito il genere sottorappresentato; la rappresentanza di genere per i diversi profili professionali è calcolata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;
  2. al servizio prestato presso una pubblica amministrazione, senza che nel periodo utile alla valutazione si sia dato luogo a rilievi secondo le norme vigenti;
  3. all’età: viene preferito il candidato o la candidata più giovane.

(2) In caso di ulteriore parità la preferenza è attribuita con riferimento alla normativa statale.

Art. 24 (Accertamento dell’idoneità psicofisica)

(1) Chi intende accedere all’impiego provinciale deve possedere l’idoneità fisica e psichica all’esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni. L’accertamento dell’idoneità psicofisica all’impiego per categorie o singoli lavoratori, comprese le persone disabili, può essere effettuato in fase preassuntiva, nel rispetto della normativa vigente. Devono essere in ogni caso salvaguardate la salute e l’incolumità del restante personale, delle persone affidate al personale, nonché la sicurezza degli impianti.

(2) L’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio in montagna e all’assunzione nel Corpo forestale provinciale o nel Servizio antincendi avviene mediante specifiche visite mediche, anche in sede di prove di concorso o selettive.

(3) Qualora, in base alle risultanze dei pareri medici rilasciati dai competenti organi e alle attività tipiche del profilo, le mansioni concrete caratterizzanti non possano essere svolte in modo coerente o utile o l’assunzione comporti un aggravio o una modifica altrimenti non necessaria all’organizzazione del lavoro, l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’assunzione per mancanza del requisito dell’idoneità psicofisica. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti di persone disabili appartenenti alle categorie protette; in tal caso, però, la valutazione sulle conseguenze organizzative tiene conto dell’appartenenza a tale categoria.

(4) L’Amministrazione provinciale fornisce ai competenti organi medici tutte le informazioni necessarie ad identificare le condizioni concrete di lavoro e le mansioni del profilo professionale di riferimento.

Art. 25 (Disposizioni particolari per le persone disabili)

(1) Le persone disabili sostengono le prove d’esame nelle procedure concorsuali con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica situazione di disagio. L’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione.

(2) Il trenta percento delle assunzioni da effettuare per la copertura della quota d’obbligo prevista a favore delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, può avvenire nominativamente. Le assunzioni nominative presso l’Amministrazione provinciale sono limitate alle persone disabili aventi requisiti conformi ai criteri approvati dalla Giunta provinciale per la stipula della convenzione-tipo inerente ad un programma d’assunzioni per la copertura graduale della quota d’obbligo ai sensi della legge citata. Le assunzioni avvengono previo parere positivo del o della superiore competente presso l’unità organizzativa interessata.

(3) Per favorire l’inserimento lavorativo di persone in possesso di una qualificazione professionale parziale connessa con una situazione di handicap, è consentito, in via sperimentale, l’accesso all’impiego provinciale anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali. Si rinvia ai contratti collettivi vigenti.

Art. 26 (Flessibilizzazione della proporzionale)

(1) Al fine di consentire una gestione più flessibile della proporzionale, la Giunta provinciale può, nel rispetto della proporzionale calcolata sulla generalità dei posti, assegnare posti riservati a un gruppo linguistico anche ad un altro gruppo linguistico nei seguenti casi:

  1. in mancanza di candidate e candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico e in presenza di urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti;
  2. qualora venga riservato un corrispondente numero di posti a favore del gruppo linguistico cedente in un’altra qualifica funzionale o in un altro gruppo di qualifiche funzionali.

(2) Il riequilibrio dei posti assegnati in base al comma 1 avviene in sede di successive coperture di posti.

CAPO VI
Rapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato

Art. 27 (Assunzione a tempo determinato)    delibera sentenza

(1) Fermo restando l’obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l’Amministrazione può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente e per progetti destinati a finanziamento specifico o esterno. Sono fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate e per il settore scolastico. È inoltre consentita la proroga in servizio di personale a tempo determinato su posti vacanti in attesa delle procedure di assunzione e in caso di insufficiente copertura a tempo indeterminato.

(2) Al fine di garantire la continuità dei servizi che richiedono particolari conoscenze, di cui sono in possesso esclusivamente singoli dipendenti, l’assunzione a tempo determinato di personale può essere anticipata di un congruo periodo, onde consentire il passaggio efficace delle consegne.

(3) Graduatorie per l’assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Per quanto concerne le relative scadenze, il posizionamento in graduatoria e la gestione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

(4) Chi è inserito nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal direttore ovvero dalla direttrice della ripartizione o dell’ufficio di riferimento o da una persona da essi delegata, con l’assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d’impiego o nell’ambito della selezione del personale. L’esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata.

(5) I posti nelle direzioni di dipartimento per i quali è prevista la collaborazione diretta con l’assessore o l’assessora di riferimento possono essere coperti, su richiesta di quest’ultimo o quest’ultima e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, da personale chiamato dall’esterno, che deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno validità limitata alla durata del mandato politico dell’assessore o assessora di riferimento. Il servizio così prestato presso la direzione di dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa. Il personale così assunto non può essere trasferito su altri posti o funzioni finché non sia compiuta la condizione appena citata.

(6) Chi dopo tre colloqui selettivi per il medesimo profilo professionale non viene assunto, è cancellato per due anni dalla graduatoria del rispettivo profilo professionale, previa verifica della validità delle relative motivazioni.

(7) La responsabilità per le assunzioni fuori dalla previsione organica, richieste per motivi particolari dalle strutture provinciali, è in capo al direttore o alla direttrice di ripartizione richiedente. È necessaria la relativa copertura finanziaria.

massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 196 - Graduatorie per l'assunzione a tempo determinato del personale amministrativo presso l'amministrazione provinciale: integrazione o modifica punteggi; offerte posti con modalità di urgenza; modifica delle scadenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeDelibera 9 dicembre 2002, n. 4567 - L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa (modificata con delibera n. 196 del 25.2.2014)

Art. 28 (Incarico ad esperti)

(1) In caso di necessità e in mancanza di esperti interni, l’Amministrazione provinciale può avvalersi a tempo determinato di esperti esterni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente.

(2) Con il provvedimento d’incarico è determinato il compenso onnicomprensivo, che va commisurato all’importanza del lavoro affidato. Inoltre possono essere rimborsate le relative spese debitamente documentate.

(3) Nel caso in cui l’incarico, oltre a comprendere la piena osservanza dell’orario d’ufficio, costituisca per la persona incaricata l’unica attività lavorativa, la retribuzione annuale verrà corrisposta in 13 mensilità. In tal caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità a quanto previsto per il personale dipendente. L’incarico ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile per non oltre due anni, qualora persistano i presupposti previsti dal presente articolo e il concorso pubblico per la copertura della relativa posizione non abbia espresso vincitori. Tali limiti temporali non trovano applicazione per il settore scolastico.

(4) Il servizio svolto quale persona esperta non può essere riconosciuto ai fini dell’anzianità richiesta per la mobilità verticale, per la carriera o per altre finalità proprie del rapporto di lavoro dipendente del personale provinciale. Può invece essere preso in considerazione quale esperienza professionale.

Art. 29 (Impiego a tempo determinato di disoccupati)

(1) Per rispondere ad esigenze temporanee finalizzate, alla realizzazione di interventi di riordino di archivi, biblioteche o uffici della Provincia, anche mediante l’introduzione di nuovi processi di automazione, e alla promozione di studi, indagini e rilevamenti o per altre temporanee esigenze di servizio, l’Amministrazione può assumere, per una durata non superiore a dodici mesi, persone disoccupate in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale. L’Amministrazione può stabilire a quali fasce di disoccupati riconoscere priorità ai fini dell’assunzione. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. L’eventuale cancellazione dalla relativa lista vale anche ai fini delle graduatorie per il medesimo profilo professionale.

Art. 30 (Tirocini e attività di volontariato)  

(1)  Presso i servizi dell’Amministrazione provinciale possono essere occupati, per una durata non superiore a tre mesi, studentesse e studenti di scuola secondaria superiore, studentesse e studenti universitari o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all’integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di ammissione e l’indennità, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Anche il personale dirigente del singolo servizio o ente provinciale può impiegare dei tirocinanti; in tal caso non è previsto per questi ultimi il riconoscimento di alcuna indennità da parte dell’Amministrazione.

(2) Il personale dirigente del singolo servizio o ente provinciale può inoltre impiegare, previa stipulazione di un apposito accordo, persone interessate all’attività di volontariato non retribuita.

(3) Al rapporto di tirocinio e di volontariato non sono connessi gli effetti di un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 31 (Assunzione di personale stagionale)

(1) Il personale stagionale è impiegato nei servizi o enti provinciali con esigenze variabili nei diversi periodi dell’anno. Il periodo di impiego è inferiore all’anno.

(2) Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale e dei principi di pubblicità e trasparenza, i servizi e gli enti provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale stagionale.

(3) L’assunzione e l’amministrazione del personale stagionale può essere effettuata dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale su richiesta e per conto di servizi o enti provinciali. Nei casi in cui le esigenze stagionali non trovassero precisa corrispondenza in uno dei profili professionali previsti nei contratti collettivi vigenti, il personale stagionale – fermi restando i requisiti per l’impiego provinciale – può essere assunto sulla base delle competenze ed esperienze specifiche connesse alle mansioni da svolgere ed è inquadrato nella qualifica più congrua per compiti e responsabilità. Tuttavia, per la necessità tecnica di utilizzare uno dei profili già esistenti, va individuato tra questi il profilo più affine. Nei casi in cui, per la specificità del ruolo, non si possa attingere dalle graduatorie di cui al presente regolamento, l’annuncio pubblico per la copertura degli incarichi ha luogo sui mezzi di informazione e sul sito internet provinciale.

(4) A fronte della necessità di impiego di personale con conoscenze specifiche dei luoghi o per esigenze di servizio che richiedano la pronta reperibilità di personale in località disagiate o per altre ragioni da motivare esplicitamente, l’assunzione può essere limitata alle sole persone aventi dimora nel comune della sede di servizio o nei comuni limitrofi. In tal caso gli annunci per la copertura degli incarichi possono essere pubblicizzati mediante adeguata diffusione locale.

Art. 32 (Stipulazione di convenzioni con cooperative di lavoro o organizzazioni similari)

(1) Per lavori straordinari o imprevisti di breve durata, che non possono essere espletati dal personale già disponibile, e per i quali non sia conveniente l’assunzione di apposito personale, la Giunta provinciale può stipulare delle convenzioni con cooperative di lavoro oppure altre organizzazioni autorizzate.

Art. 33 (Impiego di volontari del servizio civile)

(1) Per l’impiego di volontarie e volontari del servizio civile presso i servizi ed enti provinciali negli ambiti previsti dalla rispettiva normativa statale, la Provincia può iscriversi all’albo nazionale degli enti di servizio civile e presentare i relativi progetti.

CAPO VII
Disposizioni particolari per il personale insegnante ed equiparato

Art. 34 (Assunzione di personale insegnante ed equiparato)

(1) L’assunzione di personale insegnante ed equiparato avviene sulla base di graduatorie redatte conformemente ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e attraverso i rispettivi bandi di concorso. Le relative regolamentazioni sono portate a conoscenza del pubblico mediante idonee forme di pubblicità e accesso.

(2) La Giunta provinciale può individuare ulteriori profili professionali rientranti nella categoria del personale insegnante ed equiparato.

(3) L’abilitazione all’insegnamento, intesa come specializzazione nel campo pedagogico-didattico, è definita dalla Giunta provinciale e può essere conseguita anche in sede di concorso per l’accesso all’impiego.

Art. 35 (Contingente dei posti e conferimento di incarichi e supplenze)  delibera sentenza

(1)  I posti disponibili per gli incarichi annuali e le supplenze vengono conferiti, nel rispetto della relativa graduatoria, mediante scelta del posto. È comunque garantita la precedenza al personale perdente posto in servizio a tempo indeterminato. In mancanza di candidati o candidate in graduatoria è ammessa la chiamata diretta.

(2) Ogni anno, entro le date fissate dalle rispettive regolamentazioni di settore, le strutture organizzative competenti determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla Giunta provinciale, tutti gli incarichi annuali e le supplenze da conferire nel successivo anno scolastico al personale insegnante ed equiparato. Modifiche nell’elenco dei posti sono possibili fino al momento della scelta dei posti.

(3) Il personale con un’anzianità di servizio almeno triennale nella stessa direzione scolastica, che abbia conseguito l’idoneità nella relativa procedura concorsuale, può fare domanda di proroga dell’incarico in atto. I posti coperti con tali incarichi nonché i posti coperti prima della scelta dei posti con contratto a tempo indeterminato con candidate e candidati della graduatoria “con idoneità” non sono disponibili per la scelta dei posti. Le proroghe dell’incarico hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti, ma non rispetto agli aumenti di incarico del personale a tempo indeterminato.

(4) Anche i posti non contenuti nell’elenco di cui al comma 2 vengono coperti nel rispetto della graduatoria.

massimeDelibera 11 marzo 2014, n. 286 - Nuova disciplina sull'assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole di musica della Provincia

Art. 36 (Personale delle scuole dell’infanzia nonché collaboratori e collaboratrici all’integrazione)

(1) La Giunta provinciale adotta le regolamentazioni specifiche e di dettaglio, nonché eventuali deroghe alle presenti disposizioni, se ritenute opportune per il personale delle scuole dell’infanzia e per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione o per altre categorie di personale equiparato. In mancanza di quanto sopra indicato, le disposizioni di cui al presente Capo trovano applicazione nei confronti di tutto il personale insegnante ed equiparato, compresi i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione di bambini e alunni in situazione di handicap.

Art. 37 (Rinvio)

(1) Per quanto non previsto nel presente Capo per il personale insegnante ed equiparato, si rinvia alle norme previste per le altre categorie di personale, in quanto compatibili.

CAPO VIII
Disposizioni varie sull’instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro

Art. 38 (Riammissione in servizio)

(1) Il personale che è già stato impiegato presso l’Amministrazione provinciale a tempo indeterminato o determinato con idoneità, può essere riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato.

(2) La riammissione in servizio del personale insegnante ed equiparato è disposta secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e in ogni caso mediante inserimento nella relativa graduatoria.

(3) Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego provinciale, nonché il giudizio positivo del direttore ovvero della direttrice della struttura organizzativa di destinazione. Nel caso di personale insegnante ed equiparato soggetto alla procedura di scelta del posto, il giudizio è espresso dall’ufficio provinciale competente per l’assunzione di tale personale.

(4) Ai fini della riammissione in servizio hanno titolo di precedenza:

  1. il personale perdente posto;
  2. il personale docente di cui all’Art. 47; c) i genitori o i familiari che assistono con continuità parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap e con essi conviventi;
  3. i richiedenti con prole a carico;
  4. i richiedenti che si sono riqualificati per la riammissione in servizio.

(5) Il personale riammesso in servizio è inquadrato in un profilo professionale con mansioni identiche o similari a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio provinciale oppure in un profilo professionale per il quale possiede i vigenti requisiti d’accesso, ascritto alla stessa qualifica funzionale oppure ad una qualifica inferiore rispetto a quella occupata alla cessazione dal servizio provinciale.

(6) Al personale di cui al comma 4, lettera a), è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello acquisito al momento della cessazione dal servizio. Al restante personale riammesso in servizio è attribuito un trattamento economico stabilito in base ai criteri di indirizzo fissati da un’apposita commissione interna alla Ripartizione provinciale Personale. Se ritenuto opportuno e debitamente motivato, può essere attribuito un trattamento che tenga conto dell’esperienza professionale maturata ai fini dell’impiego previsto, escluso ogni automatico riconoscimento di servizi.

(7) Il personale riammesso in servizio può essere sottoposto al normale periodo di prova previsto per l’assunzione all’impiego provinciale.

Art. 39 (Riassunzione di personale provinciale)

(1) Fatta eccezione per i casi indicati all’Art. 38, per il personale provinciale, anche stagionale, assunto nuovamente in un profilo professionale della stessa qualifica funzionale o di una qualifica funzionale inferiore, entro due anni dalla cessazione dal servizio, la progressione professionale prosegue. Tale disposizione non si applica al personale dimissionario e a quello cessato per motivi disciplinari.

Art. 40 (Riconoscimento di servizi di insegnamento in scuole a carattere statale)

(1) In applicazione dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, al personale, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato con idoneità può essere riconosciuto ai fini del trattamento economico, su richiesta, il servizio di insegnamento complessivo prestato nella corrispondente qualifica presso le scuole a carattere statale nella provincia di Bolzano.

Art. 41 (Collocamento a riposo)

(1) Il personale è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento del 65° anno d’età, fatti salvi i nuovi limiti di età previsti dalla vigente normativa previdenziale e semprechè sia stato maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa medesima.

(2) In deroga al limite di età di cui al comma 1, il personale può essere mantenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alle speranze di vita e il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la vigente normativa previdenziale.

(3) La proroga in servizio può essere altresì concessa per il raggiungimento di una anzianità contributiva non superiore ad anni 15, sempreché sussistano anche motivate specifiche esigenze di servizio.

(4) Il personale docente ed equiparato delle scuole dell’infanzia e della formazione professionale è collocato a riposo con effetto dalla data di inizio dell’anno formativo successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ai sensi delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

(5) Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.

(6) Il personale che ai sensi della normativa specifica deve cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento del limite di età di cui al comma 1, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui al comma 2, è collocato a riposo d’ufficio con contemporanea decorrenza, sempre che sussistano i requisiti di età e contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

CAPO IX
Disposizioni sul comando e sul distacco di personale

Art. 42 (Comando di personale provinciale verso altri enti pubblici e privati)

(1) L’Amministrazione provinciale può comandare a tempo determinato personale presso enti pubblici e privati o imprese che svolgono attività di interesse pubblico. Il personale interessato deve essere sentito.

(2) Il comando non può avere durata superiore a quattro anni, salvo proroga e può altresì essere disdetto in ogni momento, con preavviso di almeno sei mesi.

(3) L’Amministrazione provinciale provvede alla progressione economica del personale comandato, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la Provincia e di eventuali compensi e provvidenze accessorie, ed al versamento degli oneri riflessi.

(4) La spesa complessiva per il personale comandato, inclusi gli oneri riflessi, è a carico degli enti pubblici e privati o delle imprese presso cui detto personale presta servizio, i quali sono tenuti a rimborsare all’Amministrazione provinciale gli importi da questa anticipati.

(5) Il personale comandato è collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando. Al termine del comando, il personale è collocato, se necessario, in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali.

(6) Per quanto non diversamente disciplinato da singoli accordi, per il personale comandato trova applicazione l’ordinamento del personale dell’Amministrazione provinciale.

Art. 43 (Comando di personale verso la Provincia)

(1) I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo di altri enti pubblici, in possesso dei requisiti specifici per l’accesso all’impiego provinciale, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti.

(2) Il comando cessa al più tardi nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.

(3) La spesa per il personale comandato è a carico dell’Amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza anche l’importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

(4) Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall’esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l’ipotesi prevista dal terzo comma dell’Art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 5. In via eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell’amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia. L’inquadramento avviene nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Art. 44 (Distacco di personale provinciale a fini di formazione e aggiornamento)

(1) È possibile il distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale presso enti pubblici o privati o imprese, come anche il distacco di personale di enti pubblici o privati o imprese presso la Provincia. Le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale. Non è di regola previsto il rimborso della relativa spesa.

Art. 45 (Distacco di personale provinciale per servizio sociale volontario e per lo svolgimento di attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo)

(1) L’amministrazione provinciale è autorizzata a distaccare presso gli enti promotori del servizio sociale volontario e presso enti ed organismi nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, per un periodo definito, proprio personale, al fine dello svolgimento di attività ai sensi della normativa provinciale di settore. Non è di regola previsto il rimborso della relativa spesa e i posti del personale distaccato non possono essere considerati vacanti, né essere coperti mediante sostituzioni.

(2) L’adesione del personale è su base volontaria: può richiedere l’accesso a questa forma di distacco il personale nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsti dalla normativa previdenziale, senza possibilità di ulteriore proroga in servizio. L’autorizzazione al personale da parte dell’amministrazione è discrezionale e può venire motivatamente negata. Il periodo di distacco per l’attività sociale, disciplinato nell’accordo da stipularsi con l’organismo o l’ente promotore del servizio sociale volontario, è revocabile anche su richiesta motivata del personale o dell’organismo o ente promotore interessato.

(3) Durante il periodo di distacco, nel quale il personale è esonerato dal normale servizio provinciale, spetta il trattamento economico di provenienza, esclusi le indennità e gli inquadramenti in qualifiche funzionali superiori collegati all’espletamento di funzioni non più esercitate. Per l’attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo possono essere previsti rimborsi di specifiche spese documentate per il personale distaccato. Gli oneri relativi fanno carico ai corrispondenti capitoli afferenti il servizio sociale volontario e lo svolgimento di attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

(4) Le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi enunciati.

CAPO X
Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme

Art. 46 (Norme transitorie)

(1) La nuova disciplina per la formazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato è applicata alle domande presentate per la scadenza del 15 gennaio 2014. La nuova disciplina si applica anche alle domande delle persone già inserite in graduatoria, mediante ricalcolo dei punteggi in essere secondo le nuove disposizioni. Eventuali scorrimenti di posizione non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.

(2) La disposizione di cui all’Art. 35, comma 3, si applica a partire dall’anno scolastico 2014/2015. 3. In caso di necessità organizzative, le scadenze di cui al presente Capo possono essere rideterminate dal direttore o della direttrice della Ripartizione provinciale Personale.

“Art. 47 (Norma transitoria sul passaggio di personale docente alle scuole provinciali)

(1) Il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano e delle scuole di formazione professionale e di musica provinciali, privo del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di maturità e dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ove previsto e che, per mancanza di personale in possesso del previsto titolo, abbia svolto, fino il 31 agosto 2004, servizi per almeno 18 anni, anche non continuativi, presso le predette scuole, è inserito nelle graduatorie del personale insegnante della Provincia. A tal fine è necessario presentare domanda entro il 31 ottobre 2013 e superare un esame di ammissione secondo modalità e tempi da stabilirsi dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale e con appositi bandi. Il personale insegnante che supera l’esame è inserito, in ordine di punteggio, nella graduatoria della relativa materia per l’anno scolastico 2014/2015, precedendo il personale che nell’anno formativo 2013/2014 non ha prestato servizio oppure ha prestato servizio sprovvisto del titolo di studio o professionale richiesto, fatta eccezione per quanti sono in possesso di un titolo di studio o professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, ancorché non riconosciuto. Con l’inserimento in graduatoria questo personale è gestito analogamente al restante personale già in graduatoria, anche per le procedure di valutazione e la conseguente possibile assunzione a tempo indeterminato.

(2) L’immissione nelle graduatorie di cui al comma 1 è in ogni caso riservata al personale che ha svolto effettiva attività di insegnamento per almeno 120 giorni in almeno uno degli ultimi due anni scolastici, 2011/2012 e 2012/2013.

(3) In sede di inquadramento economico si tiene conto dell’anzianità di servizio non già presa in considerazione ai fini della progressione economica, detratto il periodo richiesto dalle disposizioni provinciali per la corrispondente mobilità verticale di chi sia sprovvisto dei requisiti richiesti.

(4) A favore del personale di cui al comma 1, per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, nelle procedure di assunzione del personale amministrativo può essere riservata un’adeguata quota di posti.”

Art. 48 (Personale educativo presso il convitto Damiano Chiesa)

(1) Il personale educativo in servizio presso il convitto Damiano Chiesa nell’anno formativo 2012/2013 ed in possesso della corrispondente abilitazione è trasferito, su richiesta e previo superamento di apposito esame di idoneità, alla Provincia e inquadrato nel profilo professionale di educatore o educatrice professionale. Le modalità ed i termini dell’esame di idoneità nonché, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, il passaggio alla Provincia sono stabiliti dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale.

Art. 49 (Riordino delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica)

1. All’Art. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito dopo il comma 1/bis il seguente comma:

“1/ter. Nelle more del riordino della formazione agricola, forestale e di economia domestica da ultimarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 entro l’anno 2015, sono confermati gli incarichi dirigenziali in atto presso tale settore al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi relativi.”

Art. 50 (Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogati:

  1. il decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2003, n. 20, e successive modifiche, salvo quanto disposto all’Art. 46, comma 2 del presente decreto;
  2. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 aprile 1997, n. 7;
  3. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1997, n. 21, e successive modifiche;
  4. gli articoli 22 e 23 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche;
  5. l’articolo 8 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5;
  6. l’articolo 5 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.

Art. 51 (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
ActionActionz) Contratto collettivo8 marzo 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico