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In vigore al: 21/11/2014

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9-
Modifiche di legge in materia di sanità

CAPO I
Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”

Art. 1 (Modifica dell’articolo 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 4 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l'atto aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario:

  1. è dotato di autonomia tecnico-gestionale;
  2. è soggetto a rendicontazione analitica;
  3. dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all'instaurazione con terzi dei rapporti giuridici aventi valenza comprensoriale;
  4. provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all'utilizzazione dei fattori produttivi e delle risorse.”

Art. 2 (Modifica dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il collegio resta in carica tre anni; i membri possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta per il triennio un'indennità onnicomprensiva annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del 9 per cento del compenso base del Direttore generale. Il compenso del presidente è aumentato del 20 per cento rispetto al compenso degli altri componenti del collegio.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il collegio svolge le seguenti funzioni:

  1. vigila sull'osservanza delle leggi;
  2. accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle cauzioni;
  3. esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;
  4. verifica l’amministrazione dell’azienda sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell’azienda sanitaria;
  5. esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione;
  6. si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale;
  7. verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
  8. esercita il controllo degli accordi aziendali nell’ambito del personale.“

(4) Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il collegio redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla Giunta provinciale e adempie all’obbligo informativo verso gli organi di controllo. Il collegio, inoltre, riferisce almeno trimestralmente alla Giunta provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda sanitaria alla Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali nonché al rappresentante del Consiglio dei comuni di cui all'articolo 20, comma 3.”

Art. 3 (Modifica dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. In tutti i casi di rilevanza aziendale concordati tra la direzione generale e i comprensori sanitari, nella concreta esecuzione delle decisioni assunte dalla direzione strategica nel settore sanitario ed amministrativo, i direttori medici coordinatori, i coordinatori tecnico-assistenziali e i coordinatori dirigenti amministrativi dei comprensori sanitari rispondono direttamente, nei settori di rispettiva competenza, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale e al Direttore amministrativo dell’azienda sanitaria. Lo stesso principio vale per i direttori di ripartizione e, ove non esistenti, per i direttori d’ufficio comprensoriali nei confronti dei direttori di ripartizione dell’azienda sanitaria, ciò in deroga a quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, dal comma 4 dell’articolo 12/bis, nonché dal comma 3 dell’articolo 12/quater.”

Art. 4 (Modifica dell’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) L’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 22 (Comitato etico dell’azienda sanitaria per la sperimentazione clinica)

1. Nell’azienda sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche, garantendone la tutela pubblica.

2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”

Art. 5 (Inserimento dell’articolo 24/bis nella legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“24/bis (Promozione della ricerca e della formazione in sanità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Servizio sanitario provinciale, l’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano può partecipare, tramite convenzioni e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, a progetti volti ad accrescere le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti nell’azienda sanitaria.”

Art. 6 (Modifica dell’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 1 dell’articolo 31/bis della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, sono istituiti i seguenti registri:

  1. registro tumori;
  2. registro malattie rare;
  3. registro cause di morte;
  4. registro diabete;
  5. registro dispositivi impiantabili;
  6. registro protesi articolari;
  7. registro patologie cardio-vascolari;
  8. registro patologie cerebro-vascolari;
  9. registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
  10. registro dell'insufficienza renale cronica;
  11. registro malattie genetiche.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„5. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate all’Osservatorio epidemiologico provinciale, il quale le svolge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in conformità alle norme vigenti.”

Art. 7 (Inserimento dell’articolo 32/ter nella legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo l’articolo 32/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/ter (Trattamento della fibrosi cistica)

1. L’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano indica un medico specialista come persona di riferimento per tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica iscritti al Servizio sanitario provinciale.

2. Il medico di riferimento coordina e monitora l’assistenza di tali pazienti. Nell’ambito dell’assistenza l’azienda sanitaria può importare anche dall’estero prodotti medicinali e non medicinali che, ai sensi della legislazione statale di settore, sono a carico del Servizio sanitario pubblico e che dal medico di riferimento sono stati convalidati come necessari per il singolo paziente.”

Art. 8 (Modifica dell’articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali.”

Art. 9 (Modifica dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Provincia è altresì autorizzata a concedere sussidi finanziari a singole persone o ad associazioni operanti nel settore della donazione d’organi, per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi, purché effettuato presso un presidio ospedaliero provinciale. Non sono previsti sussidi in caso di spese a carico del Servizio sanitario. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici e da eventuali accompagnatori in occasione di terapie riabilitative presso strutture statali.”

CAPO II
Modifiche ed integrazioni di altre leggi provinciali in materia di igiene e salute pubblica

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)

(1) Dopo l’Art. 1/bis della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/ter (Compensi orari)

1. I compensi orari del personale di cui all’articolo 1 e all’articolo 1/bis sono determinati ed aggiornati dalla Giunta provinciale.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“j) determina i programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, tenendo conto delle realtà produttive locali, dell’applicazione delle buone pratiche agricole e zootecniche ed in materia d’igiene, nonché della caratterizzazione delle diverse attività in base ai principi dell’analisi del rischio, della formazione scolastica, tecnico-professionale e dell’esperienza lavorativa. La formazione equipollente già acquisita, anche fuori provincia, è in ogni caso riconosciuta.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, “Disposizioni attuative dell’obbligo vaccinale”)

(1) Dopo l’Art. 5 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 (Sospensione sanzioni pecuniarie)

1. La Giunta provinciale può sospendere l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a condizione che venga rispettata la copertura vaccinale minima stabilita dal piano provinciale vaccinazioni.

2. La Giunta provinciale revoca la sospensione di cui al comma 1 se la copertura vaccinale scende al di sotto delle percentuali previste dal piano provinciale vaccinazioni o se l’andamento epidemiologico lo rende comunque consigliabile.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, „Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) L’Art. 13 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

(2) L’articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 14 (Prove di esame di ammissione e graduatoria)

1. Le modalità dell’esame di ammissione e per la redazione della graduatoria sono disciplinate nel bando di concorso.”

(3) L’articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15 (Commissione d’esame)

1. La Giunta provinciale nomina la commissione d’esame per l’ammissione al corso, che è composta da:

  1. il presidente/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede;
  2. un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera di medicina interna;
  3. un medico di medicina generale;
  4. due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

2. Le persone di cui alla lettera d) del comma 1, sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) relativo al diploma di laurea o di un attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. I/Le componenti di cui alla lettera d) del comma 1, sono designati dall'assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di sanità, mentre i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono proposti dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La durata della formazione è di almeno 4.800 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, che è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. I medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Il medico di medicina generale che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano o che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che non conclude la formazione per il mancato superamento dell’esame finale o per aver ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendimento ai sensi dell’articolo 19, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

5. Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nei bandi della formazione specifica in medicina generale. Il medico di medicina generale deve inoltre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, presentare una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.”

(6) L’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Valutazione finale)

1. La commissione che esprime la valutazione finale è composta da:

  1. Il/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata, che la presiede;
  2. un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera dell’area chirurgica;
  3. un medico di medicina generale;
  4. un/ una rappresentante del Ministero della salute;
  5. un professore ordinario/una professoressa ordinaria di medicina interna o di una disciplina equipollente designato/designata dal Ministero della salute mediante sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell’ università e della ricerca scientifica.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Il comma 3 dell’Art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

“3. Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1 del presente articolo, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per persone ospitate a lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza, vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi, l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione alle case di riposo e ai centri di degenza accreditati, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Il comma 2 dell’Art. 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante l’uso della lingua ladina nelle farmacie site in località ladine della provincia di Bolzano non si applica alle e ai titolari o alle direttrici e ai direttori di farmacia che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono una farmacia sita in una località ladina o che abbiano gestito in passato per un periodo ininterrotto di almeno 10 anni una farmacia sita in una località ladina.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’Art. 11 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“L’attuazione dei citati provvedimenti garantisce nel triennio 2012-2014 un risparmio cumulativo della spesa in ambito sanitario provinciale, di parte corrente e per investimenti, di complessivi 50 milioni di euro rispetto agli stanziamenti 2011. Almeno la metà di detti risparmi deve essere ottenuta entro il 2013.”

CAPO III
Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art. 17 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche;
  2. l’articolo 5 nonché le lettere h) e i) del comma 2 dell’Art. 15 (della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, non si applicano al collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.)

Art. 18 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la Provincia, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120, 10125 e 10210 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche, abrogata dall’Art. 17

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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