(1) Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 marzo 2006, n. 12, è aggiunto il seguente periodo:
„Fanno inoltre eccezione le torri evaporative costruite con tecnologie volte al risparmio d’acqua; il gestore deve autorizzare queste per iscritto, tenendo esplicitamente conto dell’ulteriore fabbisogno idrico, delle risorse d’acqua dimensionamento della rete dell’acquedotto.“
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerá in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.