(1) Gli anziani per essere ammessi devono essere autonomi oppure appartenere al primo o al secondo livello di non autosufficienza.
(2) Il servizio garantisce ai residenti in tutte e tre le tipologie di offerta l’accompagnamento attraverso una persona di riferimento, la quale informa, sostiene e consiglia gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, aiuta gli utenti ad accedere a servizi sanitari e sociali, coordina l’utilizzo e provvede alla pulizia degli spazi comuni. Inoltre essa offre sporadicamente semplici prestazioni d’aiuto.
(3) In modo flessibile e a seconda delle necessità, dell’offerta e del ricorso a specifiche prestazioni i singoli residenti possono usufruire in aggiunta dell’offerta di “assistenza abitativa parziale” oppure di “assistenza abitativa”.
(4) Nell’offerta di “assistenza abitativa parziale“, l’assistito dispone giornalmente di prestazioni di sostegno semplici non qualificate e
- della pulizia dei suoi locali;
- di tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.
(5) Nell’offerta di „assistenza abitativa“ l’assistito dispone sia giornalmente di prestazioni semplici non qualificate, come anche regolarmente di prestazioni di assistenza qualificata e
- della pulizia dei suoi locali;
- tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.
(6) Qualora dovesse variare il bisogno di assistenza dell’assistito, su richiesta dello stesso o sulla base di una valutazione del personale, si procede alla variazione della tipologia di offerta, dopo la determinazione dell’effettiva necessità e delle effettive prestazioni erogate.
La possibile variazione della tipologia di offerta viene fissata preventivamente nel contratto di accompagnamento/assistenza e all’assistito viene comunicata la nuova tariffa per iscritto.
Se non concordato diversamente con l’assistito, la nuova tipologia di offerta trova applicazione il 1° giorno del mese successivo.
(7) Gli utenti del servizio, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano al punto che non può più essere garantita un’assistenza adeguata, o per quali sussiste un parere di cui all’articolo 3, comma 3, devono trasferirsi in una struttura adatta alle proprie esigenze.