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In vigore al: 21/11/2014

Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 311)
Delega di funzioni in materia contenziosa e disciplina dell'Avvocatura della Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 29 ottobre 2013, n. 44.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa.

(2) Il presente regolamento disciplina, inoltre, l’organizzazione e le competenze dell’Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(3) Il presente regolamento disciplina altresì il contratto individuale di lavoro degli avvocati e delle avvocate assegnate all’Avvocatura della Provincia, in applicazione dell’articolo 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge.

Art. 2 (Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia)

(1) Al/Alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni:

  1. costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio;
  2. costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti civili e amministrativi di ogni grado e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;
  3. chiamata in causa di terzi;
  4. proposizione di domande riconvenzionali, se ritenute opportune;
  5. nomina di procuratori speciali per il tentativo di conciliazione;
  6. accettazione delle rinunce con eventuale compensazione delle spese;
  7. proposizione di appello incidentale al Consiglio di Stato;
  8. proposizione di ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di Cassazione;
  9. proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo;
  10. esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali;
  11. intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso in cui gli uffici segnalino crediti;
  12. adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale.

Art. 3 (Avvocatura della Provincia)

(1) L’Avvocatura della Provincia è collocata nell’ambito della Segreteria Generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura spettano le seguenti competenze:

  1. l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione;
  2. la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
  3. l’assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale a favore dei soggetti di cui alla lettera a);
  4. la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;
  5. il rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;
  6. la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;
  7. l’esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione;
  8. a cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio;
  9. lo studio, l’elaborazione e la revisione di atti normativi, di capitolati e di atti a contenuto generale;
  10. la consulenza linguistica alle unità organizzative dell’Amministrazione provinciale e attività terminologica;
  11. la qualità linguistica degli atti normativi e di altri testi dell’Amministrazione provinciale nonché la traduzione di norme e di altri testi dell’Amministrazione provinciale;
  12. la cura della lingua ladina;
  13. la pubblicazione delle leggi e l’emanazione dei regolamenti.

(2) All’Avvocatura è preposto/proposta l’Avvocato/Avvocata della Provincia, cui compete coordinare le Aree funzionali e l’Ufficio di cui all’articolo 4 e assegnare loro i contenziosi, gli incarichi di consulenza e altri incarichi. L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia gestisce il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici di ripartizione, concorda gli obiettivi con il Direttore/la Direttrice generale e provvede agli adempimenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(3) L’Avvocato/L’Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia sull’attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte.

Art. 4 (Articolazione dell’Avvocatura della Provincia)

(1) L‘Avvocatura della Provincia si articola nelle seguenti aree funzionali ed uffici:

  1. Area Servizio contrattuale;
  2. Area Servizio legale;
  3. Area Servizio legale per il territorio;
  4. Ufficio Questioni linguistiche.

(2) All’Area Servizio contrattuale compete quanto segue:

  1. redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale;
  2. tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta dei contratti;
  3. richieste di intavolazione e voltura catastale di atti o documenti contrattuali stipulati nell’interesse dell’Amministrazione provinciale;
  4. verifica di norme di gara e di schemi tipo di contratti di affidamento per lavori, beni e servizi;
  5. consulenza e tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti di gara e affari contrattuali nell’interesse dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti;
  6. pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi in materia contrattuale;
  7. partecipazione ai procedimenti di gara della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, su richiesta della stazione appaltante.

(3) All’Area Servizio legale compete quanto segue:

  1. tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale;
  2. consulenza giuridico-amministrativa, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale;
  3. pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale;
  4. promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  5. rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;
  6. liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna, per quanto non attribuita ad un’altra area funzionale.

(4) All’Area Servizio legale per il territorio compete quanto segue:

  1. tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti nei settori agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del territorio e ambiente;
  2. consulenza giuridico-amministrativa in tali settori;
  3. pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi in tali settori;
  4. liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna in tali settori.

(5) All’Ufficio Questioni linguistiche compete quanto segue:

  1. consulenza linguistica per l’Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo;
  2. revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell’Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
  3. cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;
  4. raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale.

(6) I direttori e le direttrici preposti alle singole Aree funzionali e all’Ufficio coordinano le unità organizzative di relativa competenza e gestiscono il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici d’ufficio. Essi concordano gli obiettivi con l’Avvocato/l’Avvocata della Provincia.

Art. 5 (Avvocati e avvocate)

(1) Agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia sono assicurate la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

(2) Nel contratto di lavoro sono garantite l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e dell’avvocata.

(3) Gli avvocati e le avvocate trattano i contenziosi e gli incarichi di consulenza loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili.

(4) In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono chiedere, presentando apposita relazione, di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.

(5) Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione.

(6) Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le avvocate e gli avvocati iscritti nell’elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

(7) In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell’avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell’amministrazione difesa.

Art. 6 (Contratto individuale di lavoro)

(1) Per garantire un trattamento economico adeguato alle funzioni professionali esercitate, con gli avvocati e le avvocate dell’Avvocatura viene stipulato un contratto individuale di lavoro, con il quale viene loro accordato, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, un’indennità libero professionale fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza e i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai commi da 2 a 6.

(2) I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme.

(3) L’Avvocato/Avvocata della Provincia, sentiti i Direttori e le Direttrici interessati, stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione dei compensi forensi, tenendo presenti i seguenti criteri:

  1. la metà dell’ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;
  2. l’altra metà è ripartita in proporzione all’indennità libero professionale attribuita, purché l’avvocato/l’avvocata abbia prestato servizio nella qualifica di avvocato/avvocata presso l’Avvocatura per almeno due anni.

(4) I compensi forensi per ciascun avvocato/ciascuna avvocata non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno dell’Avvocato/dell’Avvocata della Provincia, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.

(5) Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio. Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all’avvocato o all’avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.

(6) Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.

Art. 7 (Rinvio)

(1) Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, all’Avvocato/Avvocata della Provincia e al suo sostituto/alla sua sostituta nonché ai Direttori e alle Direttrici delle Aree funzionali e dell’Ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e ai rispettivi sostituti e sostitute si applicano la normativa vigente rispettivamente per i direttori e le direttrici di ripartizione e per i direttori e le direttrici d’ufficio nonché i contratti collettivi provinciali per il personale dirigente.

Art. 8 (Norme transitorie)

(1) In prima applicazione del presente regolamento, l’attuale Direttrice dell’Avvocatura e gli attuali Direttori e Direttrici sono preposti rispettivamente all’Avvocatura della Provincia, alle Aree funzionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e all’Ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), per la durata di quattro anni.

(2) In prima applicazione del presente regolamento, i contratti di lavoro individuali stipulati ai sensi dell’articolo 7 hanno decorrenza dal 2 febbraio 2013.

Art. 10 (Modifica dell’ordinamento degli uffici e abrogazioni)

(1) Al punto 1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l’Ufficio statistiche (ASTAT) è inserito il seguente ufficio:

Ufficio Questioni linguistiche

  1. consulenza linguistica per l’Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo;
  2. revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell’Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
  3. cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;
  4. raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell’Amministrazione provinciale.

(2) Al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia.

(3) L’Art. 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio 2002 non si applica agli avvocati e alle avvocate dell’Avvocatura della Provincia a partire dal 2 febbraio 2013.

(4) Il contratto collettivo di comparto sull’individuazione e ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 8 marzo 2006 relativamente al profilo professionale legale è da intendersi integrato con le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionAction09/12/2013 - Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
ActionAction13/12/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2013, n. 39
ActionAction21/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2013, n. 29
ActionAction28/10/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2013, n. 33
ActionAction27/12/2013 - Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
ActionAction19/12/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2013, n. 40
ActionAction09/12/2013 - Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2013, n. 38
ActionAction10/12/2013 - Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
ActionAction02/12/2013 - Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
ActionAction10/12/2013 - Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
ActionAction27/12/2013 - Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
ActionAction18/11/2013 - Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction18/03/2013 - Delibera 18 marzo 2013, n. 397
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