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In vigore al: 21/11/2014

n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 (Finalità)

(1) La famiglia costituisce il fondamento della nostra società ed è l’ambiente educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli. Attraverso la sua funzione di sostegno per le nuove generazioni assume un fondamentale ruolo sociale.

(2) Scopo della presente legge è sostenere, nell’ambito di una politica familiare organica, le famiglie della provincia di Bolzano in ogni fase di vita, creando i presupposti affinché esse possano operare scelte individuali e realizzare un proprio modello di vita.

(3) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, sostiene i nuclei familiari e le diverse forme di convivenza, nei quali componenti della stessa generazione o di generazioni diverse hanno uno stretto legame fra loro, si prendono cura vicendevole e assumono responsabilità reciproche.

(4) Le misure previste dalla presente legge sono dirette all’intero nucleo familiare o al sostegno di singoli componenti della famiglia e tengono conto delle varie forme e fasi di vita familiare. La presente legge riserva particolare attenzione alle famiglie con figli a carico.

(5) La Provincia con la presente legge persegue, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, le seguenti finalità, in ottemperanza alle disposizioni statali ed europee:

  1. valorizzare la famiglia in quanto nucleo sociale;
  2. sostenere la formazione della famiglia;
  3. rafforzare il senso di autoresponsabilità e lo sviluppo delle risorse individuali delle famiglie e dei relativi componenti secondo i principi di sussidiarietà e di libertà di scelta;
  4. tutelare e promuovere i diritti dei componenti della famiglia, in particolare dei figli e delle figlie a carico e delle persone con disabilità;
  5. promuovere le pari opportunità per tutti i componenti della famiglia;
  6. migliorare il benessere e la qualità di vita delle famiglie e promuovere le relazioni interpersonali all’interno e all’esterno della famiglia;
  7. rafforzare il comune senso di responsabilità del padre e della madre nell’educazione dei figli;
  8. sostenere l’assistenza e la cura dei familiari di ogni classe di età all’interno e all’esterno della famiglia stessa;
  9. migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro;
  10. sostenere la famiglia alleviandone gli oneri attraverso prestazioni in natura e in denaro;
  11. migliorare la collaborazione e il lavoro in rete nell’ambito delle misure di promozione della famiglia e migliorare l’offerta nei diversi settori sociali.

Art. 2 (Principi e priorità)

(1) Nella realizzazione delle finalità fissate all’articolo 1 si tiene conto dei seguenti principi:

  1. il coinvolgimento attivo di attori pubblici e privati dei diversi ambiti sociali, di enti e reti territoriali e delle famiglie stesse nella fase di programmazione e di attuazione delle misure a favore della famiglia;
  2. i responsabili dei diversi ambiti politici e i singoli attori improntano i propri interventi al rispetto delle finalità della presente legge;
  3. nella elaborazione e realizzazione di misure a sostegno della famiglia si tengono in considerazione la dimensione del nucleo familiare, nonché le prestazioni e i carichi della famiglia;
  4. a seconda delle finalità, della disponibilità e dell’onere amministrativo, l’accesso alle prestazioni potrà essere collegato al reddito e al patrimonio;
  5. elemento centrale per l’elaborazione e la realizzazione delle misure previste dalla presente legge è il bene del bambino/della bambina.

(2) Nell’ambito delle finalità stabilite all’articolo 1 la Provincia persegue le seguenti priorità:

  1. intervenire preventivamente a sostegno della famiglia: per uno sviluppo equilibrato della famiglia sono promossi interventi precoci di rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali. Per raggiungere le suddette finalità vengono sostenuti specifici interventi qualificati facilmente fruibili da parte delle famiglie;
  2. conciliare meglio famiglia e lavoro: per favorire un equilibrio fra vita quotidiana della famiglia e attività lavorativa, vengono promosse misure finalizzate al miglioramento delle condizioni generali, tenuto conto delle diverse esigenze familiari;
  3. garantire sostegno economico alle famiglie: per garantire migliori condizioni familiari e pari opportunità sociali, la famiglia viene sostenuta attraverso prestazioni economiche dirette e indirette.

CAPO II
MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 3 (Compiti finalizzati al sostegno della famiglia)

(1) Le finalità indicate all’articolo 1 sono realizzate attraverso un sistema integrato e coordinato di interventi. Sono interventi a favore della famiglia quelli volti a migliorare la qualità di vita e il benessere della famiglia nel suo insieme e ad alleviare il carico familiare.

(2) Provincia, comuni, comunità comprensoriali, imprese, parti sociali e rappresentanti degli interessi delle famiglie lavorano in stretta sinergia nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure a sostegno della famiglia. Le famiglie sono coinvolte attivamente.

(3) La Provincia ha i seguenti compiti:

  1. programma e coordina gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello provinciale;
  2. attiva interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia;
  3. stabilisce gli indicatori necessari alla definizione di conciliabilità fra famiglia e lavoro e al controllo delle relative misure;
  4. crea incentivi per migliorare le azioni a sostegno della famiglia;
  5. sostiene le iniziative a favore della famiglia, così come l’attività di enti pubblici e privati senza fini di lucro, iniziative di genitori, reti e gruppi di auto mutuo aiuto;
  6. monitora e valuta le misure in atto a livello provinciale e promuove la ricerca sulla famiglia.

(4) I comuni e le comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

  1. promuovono a livello locale il benessere delle famiglie, operano in stretta sinergia a livello trasversale, condividono competenze in rete e si confrontano a cadenze regolari;
  2. rappresentano a livello locale il primo punto di riferimento per famiglie e istituzioni;
  3. attuano interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia a livello locale;
  4. coordinano gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello locale e promuovono la collaborazione fra attori locali che operano con le famiglie e a favore delle stesse;
  5. mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno della famiglia;
  6. incentivano le iniziative a sostegno della famiglia;
  7. in fase di pianificazione e attuazione di misure a favore della famiglia si confrontano e stabiliscono d’intesa quali di queste si prestano in modo ottimale ad essere realizzate a livello sovracomunale;
  8. assumono gli ulteriori compiti e funzioni loro esplicitamente attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni normative.

(5) Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni comune e ogni comunità comprensoriale nomina fra i membri della propria giunta un/una referente per il settore famiglia.

Art. 4 (Lavoro di rete nel settore famiglia)

(1) Per attivare, soprattutto nelle aree rurali, iniziative mirate alle esigenze delle famiglie si provvede a sostenere la collaborazione nel settore famiglia a livello territoriale e trasversale e la realizzazione di reti stabili di collegamento a livello provinciale, comprensoriale e comunale.

(2) Vengono sostenute diverse forme di collaborazione organizzata, iniziative per i genitori, specifici gruppi di lavoro e di mutuo-aiuto nonché reti territoriali, che creano un valore aggiunto per le famiglie.

(3) Per sfruttare le sinergie e ottimizzare le risorse, nella programmazione e nello sviluppo delle misure di politica familiare è previsto il coinvolgimento dei rappresentanti gli interessi delle famiglie e le organizzazioni private.

Art. 5 (Politiche dei tempi)

(1) Per politiche dei tempi si intendono le azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini – con particolare riguardo alle famiglie – attraverso misure mirate, relative alla gestione ed organizzazione dei tempi e degli spazi della vita quotidiana. A tal fine viene tra le altre misure promossa l’istituzione e la gestione di banche del tempo.

(2) L’obiettivo è quello di facilitare alle famiglie con esigenze temporali diverse l’accesso ai servizi pubblici e privati e migliorare l’utilizzo degli spazi pubblici. Particolare attenzione è riservata agli orari della scuola e del lavoro, che condizionano profondamente i ritmi e i tempi della famiglia, così come ai trasporti pubblici.

(3) Le linee guida per l’organizzazione e il coordinamento dei tempi e degli spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale sono fissate con regolamento d’esecuzione.

Art. 6 (Spazi abitativi e ambienti di vita per famiglie)

(1) La Provincia promuove la realizzazione di spazi privati e pubblici nonché di infrastrutture abitative per famiglie, per permettere a queste ultime di svilupparsi e crescere nelle diverse fasi di vita e trovare sostegno in situazioni di difficoltà.

(2) La progettazione e realizzazione di interventi urbanistici comprenderà la realizzazione di spazi pubblici più a misura di famiglie e privi di barriere architettoniche.

(3) Per incentivare finanziariamente l’edilizia abitativa privata per famiglie e creare un rapporto equilibrato fra il mondo della proprietà e la richiesta di locazioni, nell’ambito della politica dell’edilizia abitativa saranno definiti modelli di finanziamento diretti a soddisfare le esigenze delle famiglie.

(4) La Provincia introduce forme innovative di edilizia abitativa sociale prevedendo appositi spazi dove le famiglie possano incontrarsi e confrontarsi.

(5) Per sostenere la convivenza tra generazioni diverse, favorire la conciliabilità fra famiglia e lavoro e lo sviluppo di relazioni sociali, è promossa l’introduzione di modelli abitativi trasversali alle generazioni.

Art. 7 (Sostegno preventivo alla famiglia)

(1) Per consentire ai genitori di comprendere meglio il proprio ruolo e le proprie responsabilità e favorire uno sviluppo ottimale della famiglia nelle diverse fasi della vita, la Provincia sostiene l’adozione e il potenziamento delle seguenti misure e iniziative di prevenzione:

  1. misure di sensibilizzazione per le famiglie e gli operatori atte a favorire un diverso approccio ai ruoli di genere e a promuovere un maggiore riconoscimento dell’importanza della famiglia;
  2. predisposizione di informazioni esaurienti e facilmente accessibili a genitori e futuri genitori;
  3. misure atte a promuovere un confronto precoce con le tematiche riguardanti la famiglia e la vita di coppia per preparare i futuri genitori alla nascita, al periodo dopo la nascita e ai cambiamenti fisici, psicologici, mentali e familiari determinati dalla genitorialità;
  4. programmi di formazione alla famiglia e alla genitorialità per gruppi specifici di utenti, a bassa soglia e rispondenti ai bisogni, nonché sostegno educativo finalizzato a migliorare le condizioni di vita quotidiana della famiglia, a migliorare e sostenere le competenze genitoriali e a rafforzare il rapporto fra genitori e figli e fra generazioni. Il coinvolgimento attivo della figura paterna in questo senso è fondamentale;
  5. misure di auto-aiuto familiare atte a rafforzare le risorse disponibili e a potenziare la costituzione di gruppi di auto-aiuto, l’aiuto di vicinato e le iniziative genitoriali;
  6. progetti di educazione domiciliare per prevenire situazioni familiari problematiche;
  7. azioni mirate di consulenza e di accompagnamento familiare finalizzate a superare incertezze o difficoltà nel rapporto di coppia, nell’educazione dei figli e nelle attività di cura e assistenza dei familiari;
  8. servizi di consulenza e di accompagnamento a bassa soglia per bambini e adolescenti;
  9. mediazione familiare finalizzata alla prevenzione e al superamento dei conflitti in famiglia, con particolare attenzione all'accompagnamento e alla consulenza per i casi di separazione e divorzio,

Art. 8 (Conciliabilità fra famiglia e lavoro)

(1) La Provincia promuove a livello sociale, aziendale e familiare interventi volti a dare attuazione e a migliorare la conciliabilità tra la famiglia e il lavoro.

(2) Per promuovere a livello sociale una diversa concezione dei ruoli di genere e ottimizzare la parità fra i sessi nella vita familiare e professionale, la Provincia adotta le seguenti misure:

  1. sostiene azioni a favore della parità di genere in tutti i settori sociali;
  2. promuove programmi finalizzati all’ampliamento delle immagini di ruolo, all’attuazione di interventi educativi e formativi improntati ai valori di genere e al coinvolgimento attivo dei padri nella crescita e nell’educazione dei figli;
  3. crea incentivi per consentire ad entrambi i genitori, ed ai padri in particolare, di poter usufruire del congedo parentale.

(3) Per migliorare la conciliabilità fra famiglia e professione nel mondo del lavoro, sono adottate le seguenti misure per una politica di gestione del personale orientata alla famiglia:

  1. predisporre informazioni mirate e complete sulle prestazioni a sostegno della famiglia e sul reinserimento lavorativo;
  2. promuovere la certificazione “audit famigliaelavoro”, che premia piccole, medie e grandi imprese, amministrazioni pubbliche, istituzioni formative, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e altre istituzioni pubbliche e private. Particolare attenzione è riservata a rendere fattibile l’accesso alla certificazione alle piccole e medie imprese e organizzazioni. Provvede inoltre a verificare con regolarità che i titolari della certificazione continuino a soddisfare i requisiti necessari;
  3. in caso di misure dirette o indirette di incentivazione pubblica nonché di gare d'appalto indette da enti pubblici possono essere ulteriormente agevolate le imprese, le associazioni e altri soggetti privati che hanno attivato misure finalizzate a migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro e a sostegno della famiglia;
  4. promuove la realizzazione di strutture aziendali per l’infanzia;
  5. promuove specifiche iniziative aziendali di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il reinserimento lavorativo;
  6. promuove la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture e nuove tecnologie, in particolare in ambiti territoriali strutturalmente sottodimensionati, per snellire la comunicazione, garantire alle famiglie un accesso più diretto ai servizi e maggiore flessibilità nell’organizzazione dei posti di lavoro;
  7. favorire la stipula di contratti aggiuntivi a livello aziendale, di settore o territoriale, che prevedono in modo particolare misure a sostegno della famiglia.

Art. 9 (Sostegno finanziario alle famiglie)

(1) La Provincia contribuisce al sostegno delle famiglie e alla compensazione degli oneri familiari, sia tramite prestazioni economiche in forma diretta sia garantendo e promuovendo le opportune agevolazioni. Queste misure includono sia le prestazioni direttamente previste dalla presente legge, che le prestazioni previste da altre leggi di settore, come ad esempio misure per il diritto allo studio, trasporti pubblici, edilizia abitativa, politiche sociali e sanitarie e parimenti volte al sostegno della famiglia.

(2) Allo scopo la Provincia adotta le seguenti misure:

  1. anche con l'obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione successiva di una prestazione per famiglie con figli come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli. A tal fine sono utilizzati i mezzi che la Provincia e la Regione destinano a questo scopo, con rispetto delle relative destinazioni d’uso nonché con considerazione della situazione economica delle famiglie. I requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
  2. introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell’interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati; 2)
  3. approvazione e attuazione di direttive per l’adozione di politiche tariffarie a misura di famiglia nei diversi settori, d’intesa con i fornitori pubblici e con il coinvolgimento dei fornitori privati di servizi;
  4. agevolazioni fiscali a livello provinciale e comunale per famiglie con figli a carico o familiari non autosufficienti, nel rispetto delle competenze provinciali e comunali in materia.
2)
La lettera b) dell'art. 9, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 10 (Servizi di assistenza e di accompagnamento)

(1) Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di scelta e per andare incontro alle esigenze dei genitori, vengono sostenute l’assistenza da parte dei genitori in ambito familiare così come la presenza di servizi di assistenza extrafamiliari. La Provincia e gli enti competenti promuovono entrambe le modalità di assistenza come forme meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle caratteristiche e possibilità delle singole famiglie.

(2) A questo scopo vengono:

  1. potenziati in loco l’accesso flessibile alle iniziative a sostegno della famiglia e migliorato il coordinamento dei servizi;
  2. promosso l’auto-aiuto familiare in forma di iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri genitori-bimbi e altre iniziative;
  3. offerti e potenziati su tutto il territorio e in rispondenza del fabbisogno i servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso asili nido, microstrutture per la prima infanzia, microstrutture aziendali e l’assistenza domiciliare all’infanzia. Ciò avviene nel quadro delle disposizioni di cui al Capo IV della presente legge;
  4. potenziata l’offerta di assistenza scolastica per bambini e intensificata la collaborazione con associazioni giovanili, culturali, sportive e del tempo libero;
  5. potenziata l’offerta di assistenza ed accompagnamento extrascolastica e integrativa per bambini con particolare riguardo alle diverse fasce d’età, alle condizioni familiari, sociali e territoriali, migliorando il raccordo tra i servizi.

(3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di accesso ai servizi di assistenza e di accompagnamento.

(4) Per garantire un’elevata qualità nei servizi di assistenza e di accompagnamento, la Provincia fissa standard di qualità e verifica che essi vengano rispettati.

(5) L’assistenza a familiari non autosufficienti è sostenuta mediante un adeguato sistema di prestazioni in denaro o in natura ai sensi della legge provinciale sugli interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.

(6) Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato. 3)

3)
L'art. 10, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

CAPO III
COORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 11 (Agenzia per la famiglia)

(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.

(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita come area ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale.

(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:

  1. esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli effetti diretti e indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e raccomandazioni;
  2. esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell’Amministrazione provinciale per l’attuazione delle misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla presente legge;
  3. informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni e le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia all’interno dell’Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni;
  4. coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche temporali orientate alla famiglia;
  5. può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;
  6. è responsabile dell’elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo termine, redige regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia e l’ASTAT e può effettuare ulteriori indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;
  7. fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliabilità fra famiglia e lavoro;
  8. funge da segreteria per la Consulta per la famiglia
  9. concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; 4)
  10. realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie;4)
  11. pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia;4)
  12. assiste le microstrutture aziendali;4)
  13. garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani;4)
  14. è competente per la mediazione familiare;4)
  15. è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini.4)
4)
Le lettere i) – o) sono state aggiunte dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

Art. 12 (Consulta per la famiglia)

(1) La Consulta per la famiglia funge da organo consultivo della Giunta provinciale per le tematiche rilevanti per la famiglia.

(2)La Consulta per la famiglia è composta da:

  1. l’assessore/assessora competente per la famiglia;
  2. due rappresentanti della Provincia;
  3. due rappresentanti dei Comuni;
  4. un rappresentante dell’economia;
  5. un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
  6. nove rappresentanti delle associazioni per la famiglia;
  7. tre rappresentanti dei servizi a favore delle famiglie. 5)

(2/bis)  Il Presidente/la Presidente della Consulta per la famiglia è l’assessore/assessora per la famiglia. 6)

(3) La Consulta per la famiglia è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura su proposta dei settori in essa rappresentati. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta per la famiglia.

(4) La Consulta per la famiglia si riunisce almeno tre volte all’anno ed assolve i seguenti compiti:

  1. sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della normativa provinciale alle nuove esigenze del settore famiglia;
  2. elabora proposte per il sostegno e la promozione della famiglia;
  3. esprime pareri e raccomandazioni;
  4. può esprimere prese di posizione su tematiche rilevanti per la famiglia. In particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di famiglia e la relativa attuazione, i membri della Consulta per la famiglia sono persone di riferimento per le famiglie e per altri organismi non rappresentati nella Consulta. 7)

(5) I compiti di organi consultivi già istituiti o previsti che si occupano esclusivamente di tematiche rilevanti per la famiglia e che non siano istituiti ai sensi di una apposita disposizione di legge, sono assegnati alla Consulta per la famiglia.

5)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
6)
L'art. 12, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
7)
La lettera d) dell'art. 12, comma 4, è stata così modificata dall'art. 10, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

CAPO IV
ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA

Art. 13 (Assistenza domiciliare all’infanzia)

(1) La Provincia promuove il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia erogato da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

(2) Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. La Provincia può concedere contributi per spese d’investimento agli enti privati senza scopo di lucro di cui al comma 1.

Art. 14 (Asili nido)

(1) La Provincia promuove il servizio di asilo nido erogato dai comuni.

(2) L’asilo nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L’accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. La capacità ricettiva minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.

Art. 15 (Microstrutture per la prima infanzia)  

(1) La Provincia promuove il servizio di microstruttura per la prima infanzia erogato dai Comuni o da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L’accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. Il servizio è erogato in forma flessibile ed è garantita all'utenza la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla settimana e per un numero limitato di ore al giorno. La capacità ricettiva massima della microstruttura è di 20 posti-bambino.

Art. 16 (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)

(1) Nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscono la conciliabilità di famiglia e lavoro, la Provincia può concedere alle imprese, alle relative associazioni e ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per la copertura delle spese di gestione delle microstrutture e dei servizi diurni per bambini e bambine in età prescolare e scolare fino a undici anni, che gli stessi mettono a disposizione di collaboratrici e collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro o a livello interaziendale o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

(2) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e relative associazioni nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese e le loro associazioni nonché gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.

Art. 17 (Regolamento di esecuzione)

(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati le caratteristiche pedagogiche, assistenziali, organizzative e strutturali per un elevato livello qualitativo dei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia, asili nido, microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine in età prescolare e scolare nonché i relativi meccanismi di verifica.

(2) Per consentire un’adeguata accoglienza dei bambini con disabilità nei servizi di cui all’Art. 16 (, comma 1, la Provincia garantisce a favore dell’ente gestore dei servizi il finanziamento del personale e dei mezzi necessari a tale scopo.

Art. 18 (Programmazione e costi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(1) La Giunta provinciale definisce congiuntamente al Consiglio dei Comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I Comuni esercitano le funzioni amministrative collegate all’offerta dei citati servizi. Locali adatti e disponibili in altre strutture pubbliche possono essere utilizzati per i servizi per la prima infanzia.

(2) La Giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore effettivamente utilizzate dagli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria.

(3) La tariffa oraria a carico delle famiglie utenti dei servizi è determinata, per la parte di costo orario ammessa a contributo, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La Giunta provinciale, in accordo con il Consiglio dei Comuni, stabilisce il numero massimo di ore a tariffa agevolata usufruibili mensilmente dagli utenti dei servizi.

Art. 19 (Istituzione del fondo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(1) È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l’assistenza a bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all’Art. 15 (nonché presso assistenti domiciliari all’infanzia, non coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata. I relativi criteri di concessione sono definiti, d’intesa con il Consiglio dei comuni, con provvedimento della Giunta provinciale.

(2) Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:)

  1. una quota annua a carico della Provincia;
  2. una quota annua a carico dei comuni.

(3) L’entità del fondo è determinata dalla Giunta provinciale con il bilancio annuale di previsione, sentito il Consiglio dei comuni.

(4) La Provincia e i comuni alimentano il fondo con una quota di pari entità determinata sulla base di un importo orario definito dalla Giunta provinciale in accordo con il Consiglio dei comuni. L’importo orario è moltiplicato per il numero di ore di servizio programmate ed ammesse a contributo per l’anno di riferimento per l’assistenza a bambini e bambine di età fino a tre anni. A tal fine i comuni, in sede di accordo in materia di finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, fissano l’importo del fondo ordinario da destinare al fondo nonché l’importo minimo in rapporto al numero dei bambini della corrispondente fascia d’età, che deve essere previsto a carico del singolo comune.

(5) La Provincia versa altresì nel fondo un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4.

(6) Se il numero di ore effettivamente utilizzate fosse inferiore rispetto alle ore programmate, la differenza è accreditata ai comuni nel primo esercizio finanziario utile successivo a quello di riferimento.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

(1) La legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, “Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia”, è abrogata con l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.

(2) La legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, “Asili nido“, è abrogata con l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.

(3) Con l’entrata in vigore dei criteri di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), l’Art. 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è abrogato. L’importo della nuova prestazione prevista, al netto dell’inflazione, non può essere inferiore a quello dell’articolo abrogato.

(4) L’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è abrogato. I contributi relativi all’esercizio finanziario 2013 vengono ancora gestiti in base ai previgenti criteri.

(5) Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione con l’entrata in vigore dei criteri di concessione di contributi di cui all’articolo 19 e comunque non prima dell’anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV. 8)

8)
L'art. 20, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)  

(1) Le misure previste dalla presente legge sono finanziate sia attraverso norme provinciali specifiche sia attraverso il fondo per le politiche della famiglia, istituito come unità previsionale di base nel bilancio provinciale.

(2)  Per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Art. 15, comma 3, e dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. La Giunta provinciale fissa i relativi criteri e modalità.

(3)  Per l’attuazione degli obiettivi della presente legge la Provincia può concedere contributi per l’attività e gli investimenti a organizzazioni pubbliche e organizzazioni private senza scopo di lucro. Può inoltre proporre o attuare in forma diretta servizi, iniziative e programmi.

(4) I criteri per l’erogazione di contributi, qualora non siano già regolamentati da altre leggi provinciali, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Beni immobili e arredi agevolati sono soggetti a vincolo di destinazione. La durata e le modalità di costituzione del vincolo nonché le modalità di restituzione del contributo in caso di alienazione o modifica della destinazione d’uso sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 2.000.000,00 di euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all’articolo 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l’articolo 20 della presente legge. 9)

(6) L’agenzia per la famiglia istituita con articolo 11 della presente legge opera nel quadro dell’attuale dotazione dell’organico dell’amministrazione provinciale.

(7) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

9)
L'art. 21, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
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