(1) L'equipaggio di soccorso HEMS è costituito dall'equipaggio di condotta e, normalmente, da tre passeggeri, che sono in possesso di una formazione prevista dall’ENAC, dal gestore dei singoli elicotteri e dalla normativa vigente in materia.
(2) L'equipaggio di condotta è costituito da un pilota. Nel caso in cui l'orario di attività venga esteso come indicato all'Art. 5, comma 4, l'equipaggio di condotta, nell'arco notturno, sarà costituito ai sensi delle norme vigenti. I requisiti professionali e l'esperienza dell'equipaggio di condotta non devono, in ogni caso, essere inferiori a quelli indicati nelle norme in vigore.
(3) Gli ulteriori passeggeri sono: il membro d'equipaggio HEMS nella figura del tecnico e due passeggeri sanitari, di cui uno è il medico d'emergenza e l'altro un infermiere, in possesso di una comprovata esperienza nell’area critica o intensiva, o un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata.
(4) Le missioni in montagna ed in ambiente impervio ed ostile richiedono la presenza a bordo di un soccorritore del Soccorso Alpino in possesso di una formazione ai sensi del comma 5. In tal caso non è necessaria la presenza di un infermiere o di un soccorritore.
(5) Per poter operare a bordo degli elicotteri di soccorso i passeggeri sanitari ed i soccorritori del Soccorso Alpino devono avere frequentato specifici corsi di addestramento, così come previsto dalla normativa vigente.
(6) Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione e l’addestramento del personale medico e non medico, nonché la creazione delle premesse per l’attività di formazione nel settore dell’elisoccorso è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano.
(7) Ad ogni intervento il pilota decide, d'intesa con il medico d'emergenza, quali sono i membri dell'equipaggio o le persone da prendere a bordo. La decisione è presa in conformità alle modalità ed alle procedure di cui all'articolo 5, concordate tra le organizzazioni di soccorso e la Centrale provinciale d'emergenza. Negli interventi in montagna la decisione viene presa dal pilota d’intesa con il soccorritore alpino.
(8) Tutti i membri dell'equipaggio di soccorso devono partecipare regolarmente per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti medici, tecnica di pronto soccorso e di elisoccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale mette a disposizione inoltre un credito di ore di volo per il necessario training di volo dei membri di equipaggio.