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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 51)
Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2013, n. 20.

Art. 1 (Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)

(1) Alla scadenza della legislatura in corso, l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano avviene, per quanto compatibile, in applicazione della disciplina contenuta nella legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, recante “Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale”, nonché in applicazione delle disposizioni della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2003” e dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3, recante “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2008”, secondo le modifiche e integrazioni di cui ai commi seguenti.

(2) Salvo quanto disposto dalla legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le funzioni che la legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, attribuisce alla/al presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale sono attribuite, rispettivamente, alla/al presidente della Provincia e alla Giunta provinciale.

(3) Al comma 12 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, dopo le parole “in triplice esemplare” sono aggiunte le seguenti parole “, anche a colori.”

(4) Alla fine del comma 13 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “I tre esemplari di contrassegno da presentare a corredo delle candidature ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, possono essere anche a colori.”

(5) Al comma 13 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, sono aggiunti i seguenti periodi: “In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più prossima.”

(6) Al comma 14 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le parole “nell’ultima elezione regionale” sono sostituite dalle seguenti “nell’ultima elezione del Consiglio provinciale”.

(7) Al comma 15 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora una lista comprenda una quota di candidate/candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dal comma 13, sono cancellati dalla lista i nominativi delle candidate/dei candidati appartenenti al genere sovrarappresentato, a partire dall’ultima candidata/dall’ultimo candidato di detto genere.”

(8) Le elettrici/gli elettori altoatesini residenti all’estero che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione. Le elettrici/gli elettori impedite/i a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Ai fini dell’esercizio del voto nel proprio comune, le elettrici/gli elettori di cui al primo periodo e, ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza, le elettrici/gli elettori di cui al secondo periodo, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest’ultima.

(9) Il comune, a stretto giro di posta dall’avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all’indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 8, terzo periodo, e all’indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

  1. il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell’elettrice/elettore e l’iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali, sentita l’organizzazione più rappresentativa dei comuni;
  2. la scheda o le schede di voto;
  3. un’apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
  4. un’apposita busta grande recante l’indirizzo dell’Ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali, da utilizzarsi per l’invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
  5. un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza, il testo della vigente legge e le liste delle candidate/dei candidati.

(10) Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta, il comune provvede a formare l’elenco delle elettrici/degli elettori che ai sensi del comma 8 votano per corrispondenza, e trasmette lo stesso all’Ufficio elettorale centrale, per la formazione dell’apposita lista di cittadine/cittadini che votano mediante mezzo postale. Il comune procede, inoltre, a depennare i nominativi delle elettrici/degli elettori di cui sopra dalle liste delle/dei votanti della sezione, compilate ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

(11) Espresso il proprio voto sulla scheda, l’elettrice/l’elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell’apposita busta grande, in cui include altresì una copia del tagliando elettorale di cui al comma 9, comprovante l’esercizio del diritto di voto. Di seguito l’elettrice/l’elettore invia la busta grande a mezzo raccomandata a carico del destinatario all’Ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda. La Ripartizione provinciale Servizi centrali verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 10, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un’apposita urna sigillata, all’interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 12. Le schede e le buste piccole che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

(12) La Ripartizione provinciale Servizi centrali consegna senza indugio l’urna e la lista di cui al comma 10 all’ufficio elettorale di sezione appositamente nominato dalla sindaca/dal sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio delle schede di cui al presente articolo, nella composizione di cui all’articolo 1, commi da 17 a 25, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, e precisamente uno per ogni 5.000 schede o frazione di questa unità. L’ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore 20 della giornata delle elezioni e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 27, 28 e 29, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4. Alle operazioni del seggio sono presenti le/i rappresentanti di lista designati ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche. Le buste postali pervenute all’ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 11, sono distrutte a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali, che in merito redige apposito verbale.

(13) Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura provinciale, la Ripartizione provinciale Servizi centrali invia alle elettrici/agli elettori residenti all’estero una succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi elettorali, sulle modalità di espressione del voto per corrispondenza e sui termini per esercitare l’opzione per votare nel comune di iscrizione. Non si applica ai comuni della provincia la disposizione di cui all’articolo 27, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante “Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.

(14) Alle elettrici/Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione non è corrisposto:

  1. il sussidio assistenziale di cui all’articolo 76, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali;
  2. il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241.

(15) La Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare in economia le somme eventualmente presenti nel bilancio della Provincia sui relativi capitoli di spesa, ad eccezione di quelle ancora dovute alle cittadine/ai cittadini, ovvero a titolo di rimborso ai comuni, per le richieste avanzate in occasione di precedenti votazioni.

(16) L’articolo 21 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è abrogato.

Art. 2 (Disposizioni concernenti la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Provincia)

(1) La/Il presidente della Provincia è eletta/eletto dal Consiglio provinciale tra le proprie/i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di queste/questi. Per l’elezione della/del presidente della Provincia, i partiti o raggruppamenti politici presentano, tramite i rispettivi gruppi consiliari, una dichiarazione di governo.

(2) Entro il decimo giorno successivo alla proclamazione della sua elezione, la/il presidente della Provincia presenta il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale, sulla quale chiede il voto del Consiglio. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 50 dello Statuto speciale, la proposta indica le consigliere/i consiglieri o le persone che non appartengono al Consiglio chiamate/chiamati a comporre la Giunta, le rispettive competenze e, tra queste/questi, coloro che sono chiamate/chiamati alla carica di prima/primo e di seconda/secondo vicepresidente.

(3) La Giunta provinciale è composta da un massimo di otto componenti oltre alla/al presidente della Provincia. La Giunta rispecchia nella sua composizione la proporzione dei due generi esistente nel Consiglio provinciale al momento della sua costituzione. Qualora nella composizione del Consiglio provinciale uno dei due generi sia percentualmente minoritario, nella composizione della Giunta la presenza di detto genere non può essere infeiore a quello stesso valore percentuale, con arrotondamento all’unità più prossima.

(4) Su proposta della/del presidente della Provincia, il Consiglio elegge le assessore/gli assessori con votazione unica, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle sue/dei suoi componenti. Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del Consiglio provinciale, queste sono invece elette in una votazione separata con le modalità previste dall’articolo 50 dello Statuto speciale. Non è rieleggibile alla carica di assessora/assessore, se non dopo che siano trascorsi 48 mesi dalla cessazione dall’ultimo periodo di carica, colei/colui che ha ricoperto tale carica consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni.

(5) Il Consiglio provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti della/del presidente della Provincia unicamente eleggendo a maggioranza una successora/un successore. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno un quarto delle consigliere/dei consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, e non può essere discussa dal Consiglio provinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i 30 giorni successivi. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti della/del presidente della Provincia comporta la decadenza dell’intera Giunta provinciale. La successora/Il successore propone le nuove/i nuovi componenti della Giunta secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’intera Giunta provinciale o della maggioranza delle/dei componenti della Giunta si considera proposta nei confronti della/del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano le disposizioni di cui al presente comma. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un’asassessora/un assessore comporta la decadenza di questa/questo dal mandato.

(6) In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte della/del presidente della Provincia, si procede all’elezione della nuova Giunta provinciale ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. Si procede parimenti a nuova elezione della/del presidente e della Giunta, ovvero della sola Giunta, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 5, periodi 5 e 7. Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta provinciale dimissionaria rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per l’adozione degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presidente della Provincia sono assunte dalla prima/dal primo vicepresidente. Qualora singole/singoli componenti della Giunta dovessero cessare dalla carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia individuale o altra causa, il Consilio provinciale procede alla sostituzione degli stessi, su proposta della/del presidente della Provincia, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4.

(7) La Giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.

Art. 3 (Spese per la propaganda elettorale)

(1) Le spese per la propaganda elettorale di ogni singola candidata/singolo candidato non possono superare l’importo massimo di 40.000,00 euro.

(2) A prescindere dal mandatario, le spese per la propaganda elettorale vengono attribuite esclusivamente alla corrispondente candidata/al corrispondente candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale di o per gruppi di candidate/candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano più candidate/candidati.

(3) Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2 si considerano le spese al netto dell’IVA sostenute per tutte le iniziative collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal 90° giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse.

(4) Per spese relative alla propaganda elettorale s’intendono:

  1. le spese per la creazione, la produzione, l’acquisto e l’utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi i regali elettorali;
  2. le spese per la distribuzione e l’impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l’utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot sulle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet;
  3. quella parte di costi derivanti dall’ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e bollettini informativi di associazioni e altre organizzazioni e riguardanti il sostegno di candidate/candidati.

(5) Entro 60 giorni dalla proclamazione delle consigliere elette/dei consiglieri eletti, le/i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché tutte le candidate/tutti i candidati, anche le non elette/i non eletti, devono presentare all’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno indicati solo se superano l’importo di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservae per un anno.

(6) Per la verifica dei rendiconti l’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano stipula una convenzione con l’organismo di valutazione dell’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano. L’organismo di valutazione dell’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano verifica la regolarità dei rendiconti presentati dalle candidate/dai candidati e dalle liste. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini prezzi dei diversi mezzi d’informazione. Qualora risultassero irregolarità nei singoli rendiconti, l’organismo di valutazione della Provincia le contesta alle interessate/agli interessati, che entro 15 giorni possono presentare i relativi documenti.

(7) In caso di superamento del limite massimo di spesa di cui al comma 1, l’ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pari al triplo dell’importo per il quale è stato superato il limite di spesa. Per le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa è pari al triplo dell’importo non dichiarato.

(8) In caso di mancata presentazione del rendiconto, la sanzione amministrativa applicata ammonta al triplo del limite massimo di spesa consentita. Per presentare i documenti è concessa una proroga di 20 giorni dalla data dell’ingiunzione di pagamento. 2)

2)
Vedi anche la L.P. 21 luglio 2014, n. 5.

Art. 4 (Denominazione di funzioni)

(1) Ove la presente legge impiega la forma maschile per la denominazione di funzioni, nel caso in cui tale funzione sia ricoperta da una donna, è da impiegare la forma femminile della relativa funzione.

(2) Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Art. 5 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 01110 a carico dell’esercizio 2013.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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