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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Approvazione dello statuto

Allegato

STATUTO DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE LAIMBURG

Art. 1
Denominazione, vigilanza e sede

1. Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale assorbe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale.

2. Il Centro è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. L’attività del Centro è regolata dalla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, dalle norme del presente Statuto nonché dalle direttive e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

4. Il Centro ha sede a Vadena (Bolzano).

Art. 2
Finalità e compiti principali

1. Il Centro svolge e coordina, per conto della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, attività di ricerca, sperimentazione, innovazione, anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agricolo e forestale, agroalimentare e botanico e in tutti i settori connessi. A tal fine il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. In particolare, esso svolge i seguenti compiti:

a) ricerca e sviluppo, sperimentazione, innovazione, anche tecnica, pareri e diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico e in tutti i settori connessi;

b) ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria, anche con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, nel rispetto della normativa statale in materia;

c) analisi e ricerche biologiche, chimiche e fitopatologiche di interesse agrario, forestale o agroalimentare;

d) innovazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze scientifiche per incrementare qualitativamente e quantitativamente le attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nel settore agrario e forestale, nelle scienze alimentari, nel settore botanico e in tutti i settori connessi; a tal fine il Centro può adottare provvedimenti per la valorizzazione economica dei risultati, sviluppare e gestire parchi scientifici e tecnologici, attuare programmi per la promozione dell’innovazione, prestare servizi di consulenza e mettere a disposizione spazi per uffici, laboratori, produzioni pilota, workshop, seminari e per uso collettivo;

e) effettuazione di lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi, dietro rimborso delle relative spese fissate sulla base degli elementi di costo;

f) gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a scopi didattici in generale, nonché a fini turistici, con le connesse attività di promozione dell’Alto Adige;

g) piscicoltura ai fini della ricerca, conservazione e riproduzione di specie ittiche autoctone dell’Alto Adige.

2. Il Centro gestisce ed amministra l’azienda agricola Laimburg e i terreni agricoli e forestali di proprietà della Provincia.

3. Per raggiungere i fini di cui al presente articolo, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività di cui al comma 1, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nelle attività di cui ai commi 1 e 2, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza, che possono essere attribuite al/alla Presidente d’onore, se nominato/nominata, le relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

Art. 3
Organi

1. Sono organi del Centro:

a) il Comitato di coordinamento;

b) il Comitato scientifico;

c) il Direttore/la Direttrice;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4
Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni ed è composto da:

a) l’Assessore/Assessora provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale o un esperto/un’esperta designato/designata dalla Giunta provinciale come Presidente;

b) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per l’agricoltura;

c) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per le foreste;

d) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per la formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

e) un/una dipendente della Ripartizione provinciale competente per le finanze;

f) un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dalla Libera Università di Bolzano;

g) un membro scelto da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;

h) tre membri designati dall’Assessore/Assessora provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale;

i) il/la Presidente d’onore, se nominato/nominata;

j) il Direttore/la Direttrice del Centro con funzione consultiva.

2. I membri del Comitato di coordinamento, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati. Se durante il periodo di carica singoli membri del Comitato si dimettono o sono rimossi dal loro incarico, l’Assessore/Assessora provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale li sostituisce. I membri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il loro mandato, restano in carica fino alla scadenza del mandato dei loro predecessori. Se almeno metà dei membri si dimettono oppure sono rimossi anticipatamente dal loro incarico, l’intero Comitato di coordinamento decade.

3. La composizione del Comitato di coordinamento è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere e deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

4. Il Comitato di coordinamento elegge nel proprio seno un/una Vicepresidente.

5. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

6. Ai membri del Comitato di coordinamento spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio del Centro.

Art. 5
Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del Direttore/della Direttrice del Centro ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Il Comitato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) concorda le attività del Centro con la Giunta provinciale, l’Amministrazione provinciale e le altre amministrazioni o istituzioni operative in quest’ambito;

b) si occupa di questioni strategiche e propone nuove strategie;

c) promuove la collaborazione con istituzioni e organizzazioni aventi finalità simili, nonché con istituti universitari e privati, informandone il Direttore/la Direttrice e il Comitato scientifico;

d) si pronuncia sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo del Centro; essi vengono sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale solo a fronte di un parere positivo del Comitato di coordinamento;

e) propone alla Giunta provinciale l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;

f) si occupa di ulteriori questioni che il/la Presidente inserisce all’ordine del giorno.

2. In relazione ad argomenti specifici o per problemi particolari il Direttore/la Direttrice ha facoltà di invitare, di volta in volta, esperte ed esperti interni o esterni, ovvero rappresentanti di altre amministrazioni o istituzioni, a partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato di coordinamento.

3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della seduta, è inviato esclusivamente in via telematica, di regola sette giorni prima della data fissata e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

4. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale. Funge da verbalizzante un/una dipendente della ripartizione provinciale competente per l’agricoltura ovvero una persona dipendente o messa a disposizione del Centro.

Art. 6
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Direttore/dalla Direttrice del Centro, che lo presiede.

2. Compongono inoltre il Comitato scientifico:

a) due esperte/esperti scelti da terne di nominativi proposte dalle due organizzazioni di consulenza agricola più rappresentative in provincia;

b) un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;

c) per specifici incarichi di ricerca afferenti alle attività del Centro, fino a cinque esperte ed esperti con comprovata esperienza scientifica, per la durata massima di tre anni.

3. Funge da verbalizzante del Comitato scientifico un/una dipendente del Centro oppure un/una dipendente della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

4. In caso di impedimento, i membri del Comitato scientifico di cui al comma 1, lettere a) e b), possono farsi rappresentare con delega scritta da un dipendente o una dipendente della medesima struttura organizzativa.

5. Ai membri del Comitato scientifico di cui al comma 2, lettere a) e b) spettano i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

Art. 7
Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Direttore/della Direttrice del Centro ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno. Esso esercita i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

a) consiglia il Direttore/la Direttrice del Centro su questioni scientifiche ed esprime un parere sull’impostazione scientifica del Centro alla luce dei compiti e delle finalità fissati dallo Statuto;

b) esprime un parere sul programma di attività presentato dal Direttore o dalla Direttrice.

2. Il Comitato può costituire propri sottocomitati settoriali, cui demandare l’esecuzione dei lavori preparatori.

Art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori, che possono essere scelti tra il personale provinciale. Il Collegio dei revisori rimane in carica per una legislatura provinciale, fino all’approvazione del conto consuntivo del quinto esercizio, e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.

2. La composizione del Collegio è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.

3. Ai membri del Collegio dei revisori spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

4. Ai membri del Collegio dei revisori che non sono dipendenti dell’Amministrazione provinciale spetta inoltre un’indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal Centro; tale indennità non può comunque eccedere il limite dello 0,075 per cento del totale complessivo delle spese previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del Centro. Per il/la Presidente del Collegio il predetto limite è aumentato del 50 per cento.

Art. 9
Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria del Centro e in particolare:

a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Centro;

b) verifica la regolarità delle scritture e operazioni contabili;

c) effettua i riscontri di cassa;

d) redige una relazione sul bilancio preventivo, che ne attesti la correttezza;

e) presenta a fine anno al Direttore/alla Direttrice la relazione sul conto consuntivo, con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.

2. I membri del Collegio possono partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Comitato di coordinamento.

Art. 10
Direttore/Direttrice del Centro

1. Il Direttore/La Direttrice del Centro è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per quattro anni, con possibilità di rinnovo. Per la nomina del Direttore/della Direttrice del Centro si applica la normativa provinciale vigente per l’accesso alle funzioni dirigenziali del direttore/della direttrice di ripartizione.

2. Nella determinazione dell’indennità di funzione del Direttore/della Direttrice del Centro si tiene conto del suo nuovo ruolo di cui all’articolo 11 di questo Statuto, che comprende anche la gestione delle attività accessorie di cui all’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6.

Art. 11
Attribuzioni e funzioni del Direttore/della Direttrice del Centro

1. Il Direttore/La Direttrice ha la rappresentanza legale del Centro e provvede a tutti gli adempimenti riguardanti le questioni organizzative, gestionali e amministrative del Centro stesso, al coordinamento generale delle attività del Centro, in particolare di quelle scientifiche, e ad ogni altra incombenza necessaria al buon andamento delle attività del Centro.

2. Il Direttore/La Direttrice esercita i compiti e le funzioni di dirigente ai sensi delle norme di cui al capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3. Il Direttore/La Direttrice svolge, in particolare, i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

a) sottoscrive contratti e convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati e con esperti;

b) determina – sentito il comitato di coordinamento – la struttura dirigenziale e amministrativa del Centro nel rispetto delle direttive e dell’articolazione previste dallo Statuto;

c) adotta i regolamenti interni per il funzionamento e la gestione amministrativa del Centro e per la realizzazione dei relativi compiti;

d) propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, la dotazione organica complessiva di personale da assumere stabilmente presso il Centro;

e) determina – sentito il parere del Comitato di coordinamento e del Comitato scientifico – l’indirizzo e l’impostazione scientifica del Centro nell’ambito dei compiti e delle finalità dello Statuto;

f) approva – sentito il parere del Comitato scientifico – il programma delle attività del Centro, ivi comprese le attività di cui all’articolo 2, comma 3, e la relazione finale dell’esercizio finanziario precedente;

g) approva le direttive per le attività di cui all’articolo 2, comma 3;

h) predispone il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo del Centro;

i) predispone le direttive per i tariffari per le prestazioni erogate dal Centro;

j) delibera su ogni altra questione di interesse del Centro non demandata dal presente Statuto ad altri organi.

2. Il Direttore/La Direttrice del Centro è coadiuvato/coadiuvata dal/dalla dirigente responsabile dell’amministrazione finanziaria del Centro, che funge da Vice Direttore/Vice Direttrice del Centro.

3. Il Direttore/la Direttrice può delegare singoli compiti a dipendenti del Centro, preposti ad un settore omogeneo.

Art. 12
Struttura dirigenziale ed amministrativa

1. La struttura dirigenziale del Centro si articola come segue:

a) la direzione del Centro;

b) fino a sei strutture dirigenziali subordinate alla direzione.

2. La struttura organizzativa del Centro è stabilita dal Direttore/dalla Direttrice del Centro nel rispetto delle seguenti direttive:

a) articolazione in settori omogenei;

b) previsione di un preposto/una preposta o un coordinatore/una coordinatrice per ogni settore;

c) individuazione di criteri per consentire deleghe di vario genere al personale subordinato.

3. Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.

4. Il Centro predispone le direttive per il proprio personale dipendente nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, ivi incluse le direttive per l’assunzione e il trattamento economico, che si basa sul trattamento economico del personale provinciale tenuto conto del mercato di lavoro.

5. Il trattamento economico del personale dirigente e coordinatore è determinato, limitatamente al personale provinciale, dal competente organo dell’amministrazione provinciale previa intesa con il Direttore/la Direttrice del Centro.

6. Al personale che presta la propria opera prevalentemente in modo itinerante o che comunque effettua continui spostamenti, possono essere messi a disposizione adeguati strumenti tecnici ed attrezzature, compresi i veicoli, per consentire la gestione dell’attività svolta fuori sede col minor dispendio di risorse. Il personale che è tenuto alla reperibilità fuori orario può utilizzare gli appositi strumenti tecnici e le attrezzature anche a fini personali dietro pagamento di una somma che copra i relativi costi del Centro.

Art. 13
Personale

1. Il Centro si avvale di personale assunto dal Centro stesso per le attività aziendali, anche stagionali, nonché per particolari attività scientifiche. Per particolari progetti può essere assunto personale con incarico a tempo determinato.

Art. 14
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L’esercizio finanziario del Centro è annuale e coincide con l’anno solare.

2. Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento del Centro possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. In caso di spese per progetti di ricerca pluriennali, affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti, l’impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

3. In caso di adozione del patto di stabilità, il Centro può adottare il sistema del saldo finanziario.

4. Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte all’approvazione della Giunta provinciale.

5. Il bilancio preventivo del Centro è inviato per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

6. Il conto consuntivo è presentato per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. L’eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel successivo bilancio di previsione del Centro.

7. In quanto non disciplinato diversamente, si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario e il conto consuntivo del Centro. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

Art. 15
Entrate

1. Le entrate del Centro sono:

a) i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri;

b) qualsiasi introito derivante dalla gestione o percepito nell’attuazione delle finalità del Centro, ivi compresi finanziamenti pubblici o privati di progetti specifici con specifico obbligo di reinvestire nel Centro i proventi delle attività di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3;

c) i proventi dei campi sperimentali e della normale produzione agricola;

d) i proventi derivanti dall’attività svolta per conto di terzi;

e) il ricavato dall’alienazione dell’inventario mobile fuori uso.

2. Tutte le entrate del Centro devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

Art. 16
Pagamenti

1. Il pagamento delle spese è disposto dal Direttore/dalla Direttrice o dal/dalla responsabile per l’amministrazione finanziaria.

Art. 17
Lavori, servizi e forniture

1. Ai lavori, ai servizi ed alle forniture, anche da effettuarsi in economia, si applicano le disposizioni vigenti per la Provincia.

2. I lavori, i servizi e le forniture che non superano l’importo di euro 150.000,00 al netto delle imposte sono eseguiti di regola in economia dal Direttore/dalla Direttrice o dal/dalla responsabile per l’amministrazione finanziaria.

Art. 18
Patrimonio e beni

1. Costituiscono patrimonio del Centro:

a) i beni mobili trasferiti in proprietà dalla Provincia;

b) i beni e le attrezzature tecniche destinati al funzionamento del Centro;

c) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali del Centro.

2. Il Centro utilizza i beni immobili messi a disposizione dalla Provincia per l’espletamento della propria attività.

3. Il Centro può utilizzare i servizi informatici e telematici e l’infrastruttura connessa messi a disposizione dalla Provincia.

Art. 19
Servizio di tesoreria

1. Il Centro ha un proprio servizio di tesoreria, affidato all’istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 20
Soppressione del Centro

1. In caso di soppressione del Centro, per qualsiasi causa, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Centro.

Art. 21
Norme transitorie

1. Il Centro subentra a tutti i contratti correnti della Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale (33).

2. Fino a quando non saranno diversamente disposte, la struttura dirigenziale ed amministrativa e le connesse competenze rimangono confermate.

3. Al Centro viene messo a disposizione il personale della soppressa Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale (33) con un contingente di 85 equivalenti a tempo pieno.

 

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