Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.
(2) Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.