Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per la coltivazione in comune delle miniere, possono essere costituiti consorzi volontari o obbligatori.
(2) Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della stessa, indicando le ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino la costituzione.11)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.