Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Ai sensi di legge l'iscrizione delle ipoteche è ammessa esclusivamente sulle pertinenze comprese nella concessione e è subordinata all'autorizzazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale.