Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne domanda alla Giunta provinciale, tramite l'ufficio minerario provinciale, senza apporvi condizione alcuna.
(2) Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario non può variare in alcun modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze, ma deve assicurarne la regolare manutenzione.
(3) Qualora il rinunciante vari lo stato della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese e in conformità alle eventuali disposizioni impartite dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.
(4) Sulla rinuncia si provvede con delibera della Giunta provinciale entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.9)
(5) Nel caso di rinuncia alla concessione, motivata da esaurimento del giacimento e accettata dall'Amministrazione provinciale ai sensi del precedente comma, le pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 50.
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.