Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente, può essere pronunciata la decadenza del concessionario quando questi:
(2) La decadenza viene pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.
(3) Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.