In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 22 (Documentazione da allegarsi alla domanda)

(1) Alla domanda di concessione devono essere allegati:

  1. il programma generale dei lavori di coltivazione relativi a singole sostanze minerali o gruppi di sostanze con riferimento ai lavori di strutturazione della miniera, ai metodi di coltivazione, ai lavori per lo sviluppo della relativa attività, con riguardo al trattamento della sostanza minerale estratta, fino al prodotto commerciale. Nel programma devono essere altresì indicati i fabbisogni finanziari e i mezzi di copertura, nonché i risultati economici previsti;
  2. i programmi annuali di lavoro e le relative previsioni di spesa;
  3. le eventuali opere di sistemazione del terreno relative alla parte di lavori programmati a cielo aperto, comprendente pure il progetto di sistemazione ambientale, volto a ricomporre il modellamento dell'area, la ricomposizione del manto vegetale e ogni altra opportuna sistemazione adeguata alle particolari caratteristiche della zona;
  4. l'identificazione dei luoghi scelti per le eventuali discariche e il deposito con la prevista volumetria degli stessi e loro sistemazione;
  5. estratti di mappa e tavolari relativi all'area richiesta, corografia in scala 1: 25.000 o 1: 50.000, planimetrie per la rappresentazione dei lavori e delle opere da eseguirsi compresi nelle precedenti lettere in scala 1: 500;
  6. progetti in scala 1: 100 o 1: 200 relativi all'approntamento di eventuali impianti, immobili, pertinenze e infrastrutture, di cui al successivo articolo 27;
  7. quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, i programmi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono inoltre costituiti:
    1. dalle opere da realizzarsi per il prelievo dell'acqua;
    2. studio geologico, idrogeologico e pedologico di dettaglio del bacino e individuazione della zona di protezione da alterazioni o inquinamenti da delimitarsi secondo i criteri previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione;
    3. certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimico-microbiologici, nonché le relazioni sulle ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso istituti universitari e laboratori espressamente autorizzati dalle leggi vigenti;
  8. la delimitazione territoriale in scala 1: 10.000 e 1: 5.000 delle aree entro le quali si propone di comprendere le opere di cui alle lettere c), d), f) e g), punto 1), da destinarsi nel piano urbanistico comunale ed aree di pertinenza mineraria.
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