Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Con delibera della Giunta provinciale è possibile procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano state iscritte ipoteche, passando a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno nell'interesse di terzi.10)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.