Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) La coltivazione delle sostanze accordate in concessione deve essere tenuta costantemente in attività.
(2) L'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la riduzione o la sospensione delle lavorazioni.
(3) Il concessionario risponde della regolare manutenzione degli impianti e delle pertinenze durante la sospensione delle attività.