Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
(1) Nel caso di mancata proroga, il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel decreto di concessione, su valutazione dell'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.
(2) Analogamente si procede nel caso di conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.