Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27
(1) L’esercizio dell’attività è sospeso quando, a carico dell’impresa o del suo titolare, si riscontra quanto segue:
(2) L’esercizio dell’attività è altresì sospeso, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, quando il personale e le attrezzature non sono sufficienti a garantire l’esecuzione dell’attività a regola d’arte.
(3) In caso di reiterate inadempienze, la revoca può essere disposta d'ufficio.