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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

1)

Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, di seguito denominata ordinamento dell’artigianato.

Art. 2 (Forme di esercizio di un’impresa artigiana)

(1) Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’ordinamento dell’artigianato, nei casi in cui la forma dell’esercizio di un'impresa artigiana prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, dell’ordinamento dell’artigianato e detiene più della metà del capitale sociale.

CAPO II
LOCALI E VENDITA

Art. 3 (Esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici)

(1) Nei seguenti commi sono individuate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’ordinamento dell’artigianato, quelle attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

(2) Le attività artigiane che possono essere svolte anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio sono attività artigiane a basso impatto ambientale, che non costituiscono un rischio per la salute e il cui esercizio non causa rumori, esalazioni di odore e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione. Tali attività artigiane sono elencate nell’allegato A. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.

(3) Le imprese artigiane che esercitano la propria attività esclusivamente presso la clientela e di conseguenza non necessitano di alcuno stabilimento di produzione, possono stabilire la propria sede amministrativa anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.

(4) Le attività artigiane che, pur non essendo comprese nell’allegato A, presentano un campo di lavoro affine e richiedono cognizioni e tecniche professionali simili alle attività ivi elencate, possono essere svolte anch’esse in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio, ovvero le imprese in questione possono stabilirvi la propria sede amministrativa. Per l’accertamento dei requisiti necessari, il comune competente può richiedere alla Ripartizione provinciale Artigianato un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro 30 giorni.

(5) L’esercizio di attività artigiane in appartamento presuppone che il titolare abbia anche la propria abitazione nello stesso appartamento. Contestualmente deve essere garantito che rimanga a disposizione una sufficiente superficie abitabile e che non ne risulti compromessa la qualità abitativa. Le attività artigiane esercitate in appartamenti non possono costituire titolo per l’assegnazione di un appartamento diverso o di uno nuovo.

TITOLO II
REGOLAMENTAZIONI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 4 (Operaio specializzato/operaia specializzata)

(1) Sono operai specializzati o operaie specializzate coloro che svolgono a regola d’arte quelle attività che richiedono cognizioni e tecniche professionali specifiche.

(2) L’esperienza lavorativa maturata dopo il conseguimento di uno specifico diploma di scuola professionale, di istituto superiore o di università statali o riconosciuti dallo Stato, oppure maturata come operaio specializzato o operaia specializzata, familiare collaboratore, socio collaboratore o socia collaboratrice o titolare di un’azienda del settore, è riconosciuta come attività lavorativa qualificata.

Art. 5 (Responsabile tecnico/responsabile tecnica)

(1) Il responsabile tecnico o la responsabile tecnica, di seguito denominato o denominata responsabile tecnico svolge la propria attività per una singola impresa.

(2) Per ogni singolo stabilimento di produzione, unità produttiva od officina, salone o laboratorio, è indispensabile la presenza di un responsabile tecnico. In casi eccezionali debitamente motivati la funzione di responsabile tecnico può essere assunta anche da un collaboratore o una collaboratrice oppure da un o una dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO II
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA

Art. 6 (Ambito di applicazione)

(1) Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.

(2) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero da una normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente capo.

Art. 7 (Definizioni relative agli impianti)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso nonché l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
  2. potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
  3. uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali e alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali;
  4. ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
  5. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Tra gli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
  6. impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
  7. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
  8. impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
  9. CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
  10. UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 8 (Imprese abilitate)

(1) Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui al presente capo, se sussistono i requisiti di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(2) Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(3) Le imprese di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. Il certificato è rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio.

Art. 9 (Criteri e attribuzione degli impianti)

(1) L’attribuzione dei vari impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato avviene avendo riguardo ai campi d’attività, nonché alle cognizioni e tecniche professionali delle singole professioni. Quale base si utilizzano i rispettivi profili professionali o quadri formativi.

(2) L’attribuzione degli impianti alle professioni nel settore dell’installazione avviene sulla base dello schema di cui all’allegato B.

Art. 10 (Progettazione degli impianti)

(1) Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, è redatto un progetto. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), dell’ordinamento dell’artigianato, il progetto è necessario solo per stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt.

(2) Nei casi di cui al comma 1, fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, il progetto è redatto da un o una professionista, di seguito denominato professionista, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 12, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

(3) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  1. impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
  5. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie nonché stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore, impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti per gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso il relativo stoccaggio;
  8. impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

(4) I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

(5) I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della tras formazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

(6) Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore o l’installatrice deve fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

(7) Il progetto di cui al comma 3 è depositato, nei termini previsti all’articolo 16, comma 1, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.

Art. 11 (Realizzazione ed installazione degli impianti)

(1) Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

(2) Con riferimento alle attività produttive si applicano le norme generali vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, ambiente, igiene e tutela della popolazione.

(3) Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 12 (Dichiarazione di conformità)

(1) Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11. In tale dichiarazione, resa sulla base del modello da approvare dalla Giunta provinciale, rientrano la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all’articolo 10.

(2) Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d’opera.

(3) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 10 è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

(4) La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dal responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa di cui all'articolo 8, comma 2, secondo il modello da approvare dalla Giunta Provinciale.

(5) Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salva l’applicazione delle sanzioni, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 10, comma 3, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 13 (Obblighi del committente o del proprietario)

(1) Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 8.

(2) Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

(3) Il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo il modello da approvare dalla Giunta provinciale, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 10, comma 3, o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.

(4) Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

(5) Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 12, comma 1, o della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 14 (Certificato di agibilità)

(1) Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 12 o della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 15 (Manutenzione degli impianti)

(1) Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 13, comma 1.

(2) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

(3) Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7, e le altre disposizioni specifiche.

Art. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)

(1) Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie nonché di stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 15 chilowatt, di impianti idrosanitari nonché impianti per il trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore, di impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore, e di impianti di protezione antincendio relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

(2) Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione edilizia, il soggetto titolare della concessione edilizia o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività edilizia o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

(3) L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese, alle contestazioni e notificazioni delle eventuali violazioni accertate e alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 (Contenuto del cartello informativo)

(1) All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti, l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

CAPO III
INSTALLAZIONE, COLLAUDO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

Art. 18 (Gradi dell’autorizzazione)

(1) La classe degli installatori e delle installatrici, dei manutentori e delle manutentrici è suddivisa in tre gradi:

  1. primo grado: consente l’installazione, l’ampliamento e l’allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
  2. secondo grado: consente le stesse operazioni del primo grado relativamente ad impianti interni, esclusi quelli realizzati con sistemi radio o fibra ottica;
  3. terzo grado: consente le operazioni del secondo grado fino a 120 apparecchiature terminali.

Art. 19 (Requisiti di idoneità)

(1) Per poter eseguire le attività di cui all’articolo 18, l’impresa deve disporre di:

  1. personale sufficiente a garantire la direzione lavori e l’esecuzione dei lavori;
  2. un misuratore per il rilevamento dei diversi parametri di prestazione di cavi in rame della categoria di rete installata;
  3. copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

(2) Per poter eseguire le attività di primo grado il titolare dell’impresa ovvero, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori – almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori – deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  1. dimostrare l’iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati per almeno tre anni;
  2. aver frequentato un corso specifico di almeno 24 ore sul cablaggio strutturato con fibre ottiche e cavi in rame e su reti con sistema radio;
  3. avere almeno quattro collaboratrici o collaboratori qualificati;
  4. assicurare capacità progettuali in materia di impianti;
  5. disporre di uno strumento OTDR (optical time domain reflectometer) per il test di cavi in fibra ottica (multi mode e single mode) e di un dispositivo per la misurazione dell’intensità di campo e del tasso di errore per reti di trasmissione dati wireless, entrambi anche in grado di stampare su carta i valori rilevati per la documentazione.

(3) Per eseguire le attività di secondo grado sono necessari i seguenti requisiti professionali:

  1. l’iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati per almeno due anni;
  2. un corso specifico sul cablaggio strutturato di almeno 16 ore;
  3. almeno due collaboratrici o collaboratori qualificati.

(4) Per eseguire le attività di terzo grado sono necessari i seguenti requisiti professionali:

  1. l’iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati;
  2. un corso specifico di almeno otto ore sul cablaggio strutturato.

(5) La sussistenza dei requisiti di idoneità degli strumenti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera e), è comprovata dal parere di una o un perito industriale ovvero di un’ingegnera o un ingegnere iscritta o iscritto al relativo albo nella materia di cui trattasi.

Art. 20 (Denuncia di inizio attività)

(1) L’esercizio dell’attività può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio. La denuncia deve contenere:

  1. le generalità complete del titolare dell’azienda e dell’eventuale responsabile tecnico;
  2. la ragione sociale, la sede principale e le eventuali sedi secondarie, la data di inizio dell’attività, le caratteristiche dell’attività denunciata;
  3. l’indicazione del numero delle collaboratrici o dei collaboratori qualificati.

(2) Alla denuncia vanno allegati il parere circa la sussistenza dei requisiti di idoneità degli strumenti di cui all’articolo 19, comma 5, e l’attestato di frequenza del corso specifico sul cablaggio strutturato.

(3) La Camera di commercio, verificata la sussistenza dei requisiti personali, professionali e tecnici, classifica l’impresa secondo il grado di autorizzazione, dandone comunicazione alla persona interessata e notizia all’autorità statale localmente competente in materia di telecomunicazioni. In mancanza dei requisiti, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, la persona interessata non provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine prestabilito dalla stessa Camera di commercio.

Art. 21 (Sospensione e revoca)

(1) L’esercizio dell’attività è sospeso quando, a carico dell’impresa o del suo titolare, si riscontra quanto segue:

  1. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle leggi sociali e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
  2. mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

(2) L’esercizio dell’attività è altresì sospeso, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, quando il personale e le attrezzature non sono sufficienti a garantire l’esecuzione dell’attività a regola d’arte.

(3) In caso di reiterate inadempienze, la revoca può essere disposta d'ufficio.

Art. 22 (Silenzio e ricorsi)

(1) Se la Camera di commercio non comunica il provvedimento di classificazione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, l'attività si intende autorizzata.

(2) Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui agli articoli 20 e 21 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione

Art. 23 (Controllo)

(1) La Camera di commercio, ove necessario, può servirsi, per il controllo delle attività delle imprese, della collaborazione delle ripartizioni provinciali competenti in materia di informatica, artigianato, industria, commercio ed energia.

Art. 24 (Imprese autorizzate)

(1) Le imprese autorizzate ai sensi della legislazione statale esercitano la loro attività secondo le disposizioni statali.

CAPO IV

Art. 25 (Utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico)

(1) Quali apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico possono essere impiegati quei macchinari omologati ai sensi della vigente normativa in materia, il cui utilizzo non è riservato esclusivamente a personale medico e sanitario qualificato.

Art. 26 (Requisiti minimi per l’utilizzo della denominazione “scuola di cosmetica” o di denominazioni simili nel settore dell’igiene e dell’estetica)

(1) La denominazione scuola di cosmetica può essere usata da un istituto di formazione e perfezionamento che offre corsi di durata minima biennale, con un minimo di 900 ore annue di lezione.

(2) Tra le materie teoriche obbligatorie devono rientrare in ogni caso la scienza dell’alimentazione, la dermatologia e la tecnica professionale e tra quelle pratiche il pronto soccorso ed esercitazioni pratiche nell’ambito dell’estetica.

(3) Le lezioni sono tenute da personale qualificato.

Art. 27 (Delimitazione delle competenze professionali dell’estetista)

(1) Sono escluse dalla competenza professionale dell’estetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Il campo professionale dell’estetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, massaggio estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, massaggio estetico del corpo con conoscenza dei vari metodi di massaggio a seconda dell’inestetismo presente, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, solarium e raggi UV, pedicure estetico.

Art. 28 (Delimitazione delle competenze professionali del cosmetista o della cosmetista)

(1) Sono escluse dalla competenza professionale del cosmetista o della cosmetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato, come pure tutte le attività di massaggio. Il campo professionale del cosmetista o della cosmetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, pedicure estetico.

Art. 29 (Delimitazione delle competenze professionali del trainer o della trainer del benessere)

(1) Sono escluse dalla competenza professionale del trainer o della trainer del benessere tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Inoltre non ricadono nelle sue competenze nemmeno i trattamenti di natura esclusivamente estetica che presuppongono una formazione specifica quali depilazioni ed epilazioni, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, applicazioni di maschere, pedicure estetico nonché trattamento delle gambe. Il campo professionale del trainer o della trainer del benessere comprende le seguenti attività: impiego di tecniche di benessere e movimento, di metodi di rilassamento, esecuzione di massaggi rilassanti, estetici e per il benessere, non di natura terapeutica, utilizzo del reparto sauna e solarium, consulenza e sostegno dell’ospite per un sano modo di vivere. Suddette prestazioni sono riservate ai sensi dell’articolo 32, comma 11, dell’ordinamento dell’artigianato esclusivamente agli ospiti della struttura nella quale si svolge l’attività ed hanno carattere complementare.

Art. 30 (Attività di estetista e acconciatore o acconciatrice in alberghi ed altri esercizi ricettivi)

(1) Nel caso in cui l’attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice sia svolta in alberghi o altri esercizi ricettivi quale prestazione di servizi riservata agli ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali può essere, anziché il titolare dell’impresa, anche una o un dipendente dell’impresa, che assume la funzione di responsabile tecnico.

(2) Se le attività di cui al comma 1 sono svolte come attività propria e proposte anche a persone che non sono ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali deve essere l’imprenditore artigiano stesso.

Art. 31 (Requisiti professionali del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica)

(1) Requisito professionale per l’esercizio dell’attività del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica è il diploma in una materia tecnica corrispondente rilasciato da un un istituto statale o statalmente riconosciuto ai sensi delle norme vigenti in materia. In alternativa, il diploma di maestro artigiano, inteso come diploma di calzolaio ortopedico disciplinato ai sensi dell’articolo 73bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e della deliberazione della Giunta provinciale del 14 aprile 2008, n. 1247.

CAPO V
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE

Art. 32 (Deroghe stagionali al divieto di panificazione)

(1) I periodi di seguito elencati costituiscono una deroga al divieto di panificazione nei giorni festivi e di domenica:

  1. dall’1 al 7 gennaio;
  2. dalla domenica antecedente il giovedì grasso fino alla domenica dopo il martedì grasso;
  3. dalla domenica antecedente la domenica delle Palme alla domenica dopo la domenica di Pasqua;
  4. fine settimana di Pentecoste;
  5. dall’1 luglio fino alla domenica dopo la domenica di tutti i santi;.
  6. nel mese di dicembre.

(2) La deroga al divieto di panificazione di cui al comma 1 trova inoltre applicazione nei giorni in cui l’apertura degli esercizi di vendita di prodotti al dettaglio è consentita dal regolamento comunale.

(3) I panifici svolgono la loro attività il giorno domenicale o festivo successivo a due giorni festivi consecutivi.

Art. 33 (Denominazione di panificio, pane fresco e pane conservato)

(1) Possono avvalersi della denominazione di panificio solo quelle imprese nei cui locali si svolge prevalentemente l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. È consentita l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’impresa, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni igienico–sanitarie.

(2) La denominazione pane fresco è da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione dell’impasto. Il lasso di tempo tra produzione e vendita non può superare le 24 ore.

(3) Pane conservato è quella tipologia di pane che non rientra nelle disposizioni concernenti il pane fresco. Deve in ogni caso essere visibile per il consumatore lo stato di conservazione, il metodo utilizzato per la conservazione, nonché le modalità di conservazione e di consumo del prodotto.

Art. 34 (Requisiti qualitativi del gelato artigianale)

(1) Il gelato artigianale si caratterizza per l’impiego prevalente di materie prime fresche e genuine nella preparazione delle miscele. Le materie prime utilizzate nella preparazione delle miscele sono costituite prevalentemente da latte vaccino e dai suoi derivati, da uova di gallina, frutta e zuccheri.

Art. 35 (Ingredienti caratterizzanti)

(1) Nella preparazione del gelato artigianale sono ammessi gli ingredienti caratterizzanti di cui all’allegato C.

(2) Sono ammessi inoltre i seguenti ingredienti:

  1. semilavorati: nella preparazione dei gelati al latte è ammesso l’impiego di semilavorati, purché nella misura massima del 10 per cento in peso sul totale previsto in ricetta. I semilavorati sono quei preparati destinati esclusivamente alla produzione del gelato e non al consumo diretto;
  2. additivi: è ammesso l’utilizzo degli additivi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dei coloranti e degli aromatizzanti artificiali. Nei semilavorati non possono essere presenti coloranti ed aromatizzanti artificiali, e tanto meno edulcoranti di sintesi, altrimenti detti artificiali. Sono ammessi, oltre agli aromatizzanti naturali, anche quelli naturalidentici;
  3. altri prodotti: nella preparazione del gelato artigianale, per ottenere il prodotto finito nei diversi gusti e presentazioni è permesso l’utilizzo dei prodotti alimentari finiti impiegabili per il consumo umano diretto quali, ad esempio, biscotti, anche in frammenti, torrone e altri prodotti quali frutta candita, cacao e derivati, sale, secondo la creatività dell’artigiano gelatiere o dell’artigiana gelatiera.

Art. 36 (Metodi specifici di produzione e lavorazione)

(1) Nella preparazione del gelato artigianale il gelatiere o la gelatiera prepara la miscela con materie prime di prima qualità, scelte direttamente, e successivamente composte secondo la sua creatività. È fondamentale che l’artigiano o l’artigiana esegua tutto il processo di lavorazione dalla preparazione delle miscele alla mantecazione, nel quale la manualità deve risultare prevalente rispetto all’intervento tecnologico. Il gelato artigianale deve essere mantecato secondo un procedimento discontinuo, intervenendo perciò manualmente nel processo produttivo. Non è ammessa l’insufflazione di aria compressa.

(2) Per la formulazione della ricetta sono da osservare le seguenti prescrizioni:

  1. Il gelato artigianale a base di frutta è un prodotto caratterizzato da un elevato contenuto in frutta (ad eccezione della frutta secca), zuccheri ed eventualmente acqua. Per ottenere un prodotto finito di qualità ottimale è necessario prevedere in ricetta l’impiego di almeno il 10 per cento in peso di agrumi o il 30 per cento in peso di altra frutta;
  2. Il gelato artigianale a base di latte è caratterizzato da un considerevole impiego di latte e derivati, ed eventualmente, nella preparazione della miscela, di uova di gallina. In ricetta deve essere utilizzato latte e suoi derivati in misura non inferiore al 70 per cento in peso, con combinazione delle materie prime secondo l’estro creativo del gelatiere o della gelatiera. Nel caso di gelato di crema all’uovo, la percentuale minima di tuorlo d’uovo prevista in ricetta ed utilizzata deve essere almeno del 6 per cento in peso. Nel caso di gelato di crema alla panna, la percentuale minima di panna prevista in ricetta ed utilizzata deve essere almeno del 7 per cento in peso.

(3) Nella preparazione della miscela base è consentito l’utilizzo esclusivo dei grassi del latte e delle uova di gallina. Nelle fasi successive e nella mantecazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi sostanza grassa vegetale, ad eccezione di quelle contenute negli ingredienti caratterizzanti o negli altri prodotti definiti all’articolo 35, comma 2, lettera c).

Art. 37 (Fasi essenziali della produzione del gelato artigianale)

(1) La produzione del gelato artigianale avviene seguendo le fasi essenziali rappresentate nel diagramma di cui all’allegato D.

Art. 38 (Caratteristiche del prodotto finito)

(1) Il gelato artigianale pronto al consumo deve presentare un tenore minimo in solidi totali ovvero estratto secco del 32 per cento per il gelato al latte e le creme e del 28 per cento per il gelato a base di frutta.

Art. 39 (Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura del prodotto finito)

(1) Il prodotto finito “gelato artigianale” viene in genere immesso al consumo direttamente dal gelatiere o dalla gelatiera presso il proprio punto vendita. Può inoltre essere commercializzato dal gelatiere o dalla gelatiera per la vendita attraverso la distribuzione. In tal caso sui contenitori deve essere apposta un’apposita etichetta riportante, oltre alle diciture previste dalla normativa vigente, il nome del prodotto con indicazione del relativo gusto.

Art. 40 (Descrizione del processo di produzione del gelato artigianale e requisiti cogenti)

(1) Il processo di produzione del gelato artigianale avviene secondo le modalità previste nell’allegato E. Sono da osservare i requisiti cogenti per le singole fasi.

CAPO VI
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO

Art. 41 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 6, dell’ordinamento dell’artigianato, la divisione dei comprensori, gli impianti di combustione e le scadenze per la pulitura, il tariffario, l'abilitazione professionale, l'assegnazione della concessione, nonché le altre disposizioni di dettaglio relative al servizio di spazzacamino.

(2) Ai fini del presente capo, per utente dell'impianto di combustione si intende il proprietario dell'edificio, l'inquilino o l'amministratore.

Art. 42 (Obblighi dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1) Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti.

(2) Lo spazzacamino o la spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della loro messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari, nel rispetto delle scadenze per la pulitura.

(3) Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal capo II dell’ordinamento dell’artigianato.

(4) Lo spazzacamino o la spazzacamino è responsabile nei confronti dell'utente dell'impianto di combustione per eventuali danni arrecati a causa di negligenza ed imprudenza durante il lavoro di controllo e di pulizia. L'utente dell'impianto di combustione è responsabile dello smaltimento della fuliggine.

(5) Lo spazzacamino o la spazzacamino:

  1. segnala per iscritto al comune, ai vigili del fuoco territorialmente competenti, nonché all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte di pericolo;
  2. segnala per iscritto piccoli difetti solo all'utente dell'impianto di combustione;
  3. segnala al comune le generalità di coloro che si oppongono al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono in possesso del libretto di controllo di cui all'articolo 43, comma 4.

(6) Qualora durante il controllo e la pulitura degli impianti di combustione dovesse constatare l'utilizzo di combustibili illeciti, lo spazzacamino o la spazzacamino deve comunicare il fatto al comune. Inoltre il sindaco o la sindaca può incaricare lo o la spazzacamino di effettuare un'ispezione insieme ai funzionari o alle funzionarie comunali della pubblica sicurezza.

(7) In caso di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai tre giorni, lo spazzacamino o la spazzacamino deve incaricare un altro o un’altra spazzacamino, preferibilmente della zona vicina, di sostituirlo o sostituirla temporaneamente nel comprensorio di competenza. Al comune deve esserne data tempestiva comunicazione.

Art. 43 (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)

(1) Lo spazzacamino o la spazzacamino dà un preavviso di almeno cinque giorni per l'effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere affinché l'intervento di spazzatura del camino possa avere luogo nel giorno prestabilito. Se non è possibile effettuare la spazzatura, è necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; il controllo e la pulizia vanno poi eseguiti entro i 30 giorni successivi.

(2) L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali.

(3) La data per il controllo e la pulizia degli impianti di combustione in edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche o di servizio deve essere concordata con l'utente dell'impianto di combustione nell'ambito delle scadenze per la pulitura dei camini.

(4) Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo.

Art. 44 (Comprensori)

(1) Per poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune divide il proprio territorio in comprensori, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.

(2) Per ogni comprensorio si procede alla nomina di uno o una spazzacamino.

(3) I comprensori sono da dimensionare in modo che:

  1. sia garantita la sicurezza antincendio;
  2. lo o la spazzacamino possa svolgere regolarmente i propri compiti;
  3. siano equivalenti e comprendano un territorio, per quanto possibile, continuamente edificato;
  4. di norma non venga superato il numero di 10.000 abitanti.

(4) Il comune può modificare la dimensione dei comprensori, se lo ritiene necessario, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.

(5) In caso di modifica di un comprensorio lo spazzacamino o la spazzacamino non ha diritto ad un indennizzo.

Art. 45 (Scadenze per la pulitura dei camini)

(1) Gli impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, agricole o di servizio, nonché delle caserme, sono controllati e puliti come di seguito specificato:

  1. impianto a combustione solida: tre volte l'anno;
  2. impianto a combustione liquida: due volte l'anno;
  3. impianto a combustione gassosa: una volta l'anno.

(2) Nel caso di un impianto con comprovata combustione ottimale, con formazione di molta fuliggine, o di un impianto con combustione tarata male, lo spazzacamino o la spazzacamino può fissare altre scadenze. Rimane comunque l'obbligo della scadenza almeno annuale riguardante il controllo e la spazzatura.

(3) Nelle imprese in cui è impiegata almeno una persona abilitata alla conduzione di generatori di vapore, il controllo e la spazzatura del focolare, da eseguirsi secondo le scadenze per la pulitura, possono essere effettuati dal conduttore stesso o dalla conduttrice stessa. Il controllo e la spazzatura del camino e delle prese d'aria per la combustione rimane di esclusiva competenza dello o della spazzacamino addetto o addetta alla zona, con cui va concordato un termine per il suo intervento, rispettando le scadenze.

(4) Per il controllo delle emissioni dei fumi sono da rispettare le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 15 gennaio 1993, n. 2, e successive modifiche.

Art. 46 (Tariffe per la spazzatura dei camini)

(1) Per l’attività di spazzatura dei camini trovano applicazione le tariffe di cui all'allegato F.

Art. 47 (Collaudo del camino)

(1) Per tutti i nuovi camini, per quelli sottoposti a modifiche o per quelli da risanare, il committente dei lavori deve presentare allo o alla spazzacamino un corrispondente e adeguato progetto per l'esame gratuito.

(2) In fase di costruzione del camino lo spazzacamino o la spazzacamino effettuerà almeno un sopralluogo al rustico.

(3) Tutti i nuovi camini e prese d'aria per la combustione, quelli sottoposti a modifiche, quelli risanati e quelli non ancora utilizzati vanno controllati circa la loro idoneità dallo o dalla spazzacamino prima di essere messi in funzione. Il verbale di collaudo va consegnato al proprietario dell'impianto e al comune competente. Lo stesso vale per i camini collegati a generatori di calore per i quali viene utilizzato un combustibile differente e che presentano un cambio di potenzialità al focolare superiore o inferiore al 20 per cento o modificano la funzionalità dell'impianto.

(4) È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino se i generatori di calore e conseguentemente i camini o parti di essi vengono dismessi per un periodo superiore all'anno. Prima del loro riutilizzo essi devono essere controllati dallo o dalla spazzacamino, che informerà l'utente dell'impianto di combustione dell'esito del controllo.

Art. 48 (Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia)

(1) I camini che non possono più essere puliti secondo la normale procedura, vanno, all'occorrenza, bruciati dallo o dalla spazzacamino, che concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di combustione ed i vigili del fuoco territorialmente competenti. Durante l'operazione di bruciatura è necessario che ad assistere lo o la spazzacamino ci sia almeno un o una vigile del fuoco.

(2) In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

(3) Non possono essere bruciati i camini che risultino danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edilizio comunale.

(4) L'operazione di bruciatura non può essere effettuata nel tardo pomeriggio, durante la notte, con vento forte o in periodi di siccità.

(5) Il giorno e l'ora di effettuazione della bruciatura, della fresatura o della martellatura vanno registrati nel libretto di cui all'articolo 43, comma 4.

Art. 49 (Spazzatura in proprio)

(1) La spazzatura di focolari e stufe con una potenzialità massima al focolare di 18 chilowatt può essere effettuata, ogni seconda scadenza, anche dall’utente stesso o dal suo rappresentante. È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino di riferimento della spazzatura in proprio prima del termine fissato per la pulizia; tale spazzatura deve essere annotata nel libretto di controllo.

Art. 50 (Incendio del camino)

(1) In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo spazzacamino o la spazzacamino che è obbligato o obbligata ad intervenire. L'incendio viene annotato dai vigili del fuoco nel libretto di controllo.

(2) A controllo ultimato, lo spazzacamino o la spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra entro 15 giorni dalla segnalazione ai vigili del fuoco territorialmente competenti.

(3) In caso di inoltro del rapporto di ispezione di cui al comma 2 oltre i termini previsti, i vigili del fuoco ne danno comunicazione scritta al comune competente e alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.

Art. 51 (Composizione di controversie)

(1) In caso di controversie tra lo spazzacamino o la spazzacamino e gli utenti degli impianti di combustione il comune territorialmente competente tenta una conciliazione.

Art. 52 (Requisiti professionali)

(1) Per essere iscritto nel Registro delle imprese il titolare dell'impresa di spazzacamino, la maggioranza dei soci in caso di società in nome collettivo, la maggioranza dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, la maggioranza degli amministratori in caso di società a responsabilità limitata, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. essere in possesso del diploma di maestro artigiano con la qualifica di spazzacamino e del diploma di controllore fumi;
  2. essere in possesso del diploma di lavorante con la qualifica di spazzacamino e, in seguito, avere maturato almeno un anno di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata in un'azienda del settore ed essere in possesso del diploma di controllore fumi;
  3. essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea in un settore tecnico e, in seguito, avere maturato almeno un anno di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata in un'azienda del settore ed essere in possesso del diploma di controllore fumi.

(2) L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali è effettuato dalla Camera di commercio, nell'ambito dell'esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.

Art. 53 (Concessione)

(1) La concessione dell’attività di spazzacamino viene assegnata a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione dell'attività di spazzacamino nel Registro delle imprese della Camera di commercio.

(2) Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza:

  1. grado di qualificazione professionale, tenuto conto che la valutazione deve rispettare l'elencazione prevista dall'articolo 52, comma 1;
  2. livello di esperienza professionale;
  3. esperienza professionale maturata nel comune di competenza;
  4. grado di formazione;
  5. conoscenza del territorio.

(3) La concessione è valida per sette anni, salvo:

  1. revoca;
  2. dimissioni;
  3. pensionamento con un preavviso di 90 giorni;
  4. decesso.

(4) La concessione viene revocata se lo o la spazzacamino l'ha ottenuta presentando documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da determinati fatti si può dedurre che non possieda i necessari requisiti personali e professionali per l'esercizio della professione; viene altresì revocata se dopo essere incorso o incorsa negli ultimi cinque anni per due volte in una sanzione amministrativa per violazione dei propri doveri professionali, lo o la spazzacamino incorre nuovamente nella medesima sanzione. La concessione può essere revocata anche nel caso di modifica dei comprensori.

(5) Lo spazzacamino o la spazzacamino può dimettersi dall'incarico mediante disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 54 (La scelta dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1) L'utente dell'impianto di combustione ha la possibilità di scegliere, al posto dello o della spazzacamino in possesso della concessione, un'altra impresa di spazzacamino abilitata.

(2) La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dall'utente dell'impianto di combustione sia all'impresa uscente che all'impresa nuova, nonché all'amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla data dell'ultima pulitura. L'amministrazione comunale comunica la scelta al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.

(3) Il comune deve comunicare ogni altro cambiamento dello spazzacamino al relativo concessionario e al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2001, n. 12;
  2. decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006, n. 4;
  3. decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 3, comma 2)

UFFICI E APPARTAMENTI

 

LOCALI ADIBITI A NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI

Metallo

 

elettronico/elettronica impiantista

 

meccanico/meccanica per macchine d’ufficio

 

elettronico/elettronica

 

incisore/incisora

 

installatore/installatrice di ascensori

 

tecnico/tecnica della comunicazione

 

tecnico/tecnica per elettrodomestici

Legno

policromatore/policromatrice

policromatore/policromatrice

 

scultore/scultrice in legno

 

intagliatore/intagliatrice

doratore/doratrice

doratore/doratrice

 

scultore/scultrice d’ornamento

Abbigliamento, Tessili e Cuoio

ricamatore/ricamatrice in cuoio

ricamatore/ricamatrice in cuoio

cappellaio/cappellaia e modista

cappellaio/cappellaia e modista

 

pellicciaio/pellicciaia

 

pellettiere/pellettiera

sarto/sarta

sarto/sarta

 

calzolaio/calzolaia

ricamatore/ricamatrice (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

ricamatore/ricamatrice

magliaio/magliaia (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi dellemacchine per cucire ad usocasalingo)

magliaio/magliaia

 

tappezziere/tappezziera –

arredatre/arredatrice tessile

 

pulitore/pulitrice di tessuti

cucitore/cucitrice in bianco (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

cucitore/cucitrice in bianco

Alimentari

 

pasticciere/pasticciera

 

gelatiere/gelatiera

 

panettiere/panettiera *

Igiene ed estetica

parrucchiere/parrucchiera

parrucchiere/parrucchiera

estetista

estetista

 

tecnico ortopedico/tecnica ortopedica

 

calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica

Vetro, Carte, Ceramica ed altre attività

 

legatore/legatrice di libri

 

decoratore/decoratrice con fiori

fotografo/fotografa

fotografo/fotografa

 

pittore/pittrice su vetro

 

orafo/orafa e argentiere/argentiera

grafico/grafica

grafico/grafica

grafico/grafica multimediale

grafico/grafica multimediale

 

ceramista

 

stampatore serigrafico/stampatrice serigrafica

 

allestitore/allestitrice

orologiaio/orologiaia

orologiaio/orologiaia

 

 

* limitatamente agli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio del relativo Comune e ad un massimo di 4 m² di superficie del forno.

Allegato B (articolo 9, comma 2)

 

 

elettro-

tecnico/

elettro-

tecnica

elettro-meccanico/

elettro-

meccanica

elettronico/

elettronica

impiantista

tecnico/tecnica della comunicazione

installatore/

installatrice di impianti termosanitari

tecnico/ tecnica

bruciatorista

frigorista

installatore/

installatrice di ascensori

installatore/ installatrice di parafulmini

fumista

A

impianti di produzione, trasporto, distribuzione

ed utilizzazione dell’ energia elettrica all’ interno degli edifici, a partire dal punto di

consegna dell’energia fornita dall’ente

distributore

X

X3

 

 

 

X6

X8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,

antenne e impianti di protezione da scariche

atmosferiche

X

 

X4

X

 

 

 

 

X9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

impianti diriscaldamentoe di climatizzazione azionati

da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie, nonché stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 15 chilowatt

X1

 

 

 

X5

X7

X8

 

 

X10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

impiantiidrosanitari nonché impianti per il

trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’ interno degli edifici, a

partire dal punto di consegna dell’acqua

fornita dall’ente distributore

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

impianti per iltrasporto el’utilizzazionedi gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna

del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore

 

 

 

 

X

X7

X8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale, mobili e simili

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

impianti di protezione antincendio

X2

 

X2

X2

X2

X2

 

 

X2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 limitatamente ad impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da energia elettrica

2limitatamente al rispettivo settore

3 limitatamente ad impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica

4 ad eccezione degli impianti radiotelevisivi 

5ad eccezione degli impianti elettrici

6limitatamente ad impianti elettrici per l’utilizzo dell’energia elettrica nell’ambito di una centrale elettrica

7limitatamente ad impianti di combustione

8limitatamente ad impianti di raffreddamento e climatizzazione

9limitatamente ad impianti di protezione da scariche atmosferiche

10limitatamente a stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 15 chilowatt

Allegato C (articolo 35, comma 1)

 

Formulazione

Ingrediente

Fresco

Surgelato o criogelato

Pastorizzato e/o in pasta/purea

Polvere o secco

Latte, panna e altri derivati del latte

X

 

 

 

Uova di gallina

X

X

X

 

Frutta

X

X

X

 

Latte concentrato intero eparzialmente scremato

 

 

X

 

Latte in polvere magro (solo allo scopo di bilanciamento)

 

 

 

X

Frutta a guscio

 

 

 

X

Agli ingredienti di cui sopra si aggiungono inoltre altri ingredienti caratterizzanti, quali saccarosio, destrosio, fruttosio, zucchero invertito, miele, sciroppo d’acero, sciroppo di glucosio con diverse destrosio – equivalenze, maltodestrine.

Allegato D (articolo 37)

1

Selezione e miscelazione ingredienti

 

 

2

Preparazione miscela base

 

 

3

Pastorizzazione

(gelati al latte)

 

 

4

Maturazione

(eventuale)

 

 

5

Mantecazione discontinua miscela

 

 

6

Indurimento – conservazione gelato

(eventuale)

 

 

7

Prodotto finito pronto al consumo

Allegato E (articolo 40)

Fase

Requisiti

Livello di criticità (*)

N

Descrizione

1

Riconoscimento produttore

Presentazione domanda e idoneità igienico-strutturale

C

2

Selezione ingredienti

Approvvigionamento materie prime (ingredienti caratterizzanti e altri ingredienti)

C

3

Preparazione miscela base

Uso ingredienti (materie prime ed altri ingredienti)

C

Identificazione e rintracciabilità miscela base

C

4

Pastorizzazione

(gelato al latte)

Trattamento di pastorizzazione per il gelato al latte

I

5

Maturazione

(eventuale)

Identificazione e rintracciabilitàmiscele in maturazione

C

6

Mantecazione

Mantecazione discontinua e senza insufflazione di aria compressa

C

Eventuale impiego di grassi esclusivamente del latte o dell’uovo

C

7

Indurimento – conservazione

(eventuale)

Identificazione e rintracciabilità prodotto in indurimento - conservazione

C

8

Prodotto finito

Tenore minimo solidi totali (estratto secco):

  1. 32% per gelato al latte
  2. 28% gelato alla frutta

C

Identificazione e rintracciabilità prodotto finito (etichettatura)

C

(*)

C

=

cogente (requisito obbligatorio)

 

I

=

importante (criterio guida, non vincolante ai fini del controllo di conformità)

Allegato F (articolo 46)

A) Tariffe per la spazzatura dei camini

a) Edifici privati e rurali

1. Camini

1.1. Camini per focolari e stufe

  1. finoa 20 cm Ø = fino a 314 cm²
  2. oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²
  3. oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²
    1. Classe di residenzaA
      9,04 €
      12,14 €
      15,99 €
    2. Classe di residenzaB
      10,84 €
      14,63 €
      19,21 €

1.2. Camini per riscaldamento e per gli impianti perla produzione di acqua calda

  1. fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²
  2. oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²
  3. oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²
    1. Classe di residenzaA
      1,36 €
      2,04 €
      2,79 €
    2. Classe di residenza B
      1,67 €
      2,48 €
      3,35 €

2. Congiunzioni

  1. fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²
  2. oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²
  3. oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²
    1. Classe di residenzaA
      1,36 €
      1,80 €
      2,79 €
    2. Classe di residenzaB
      1,67 €
      2,17 €
      3,35 €

3. Focolari

  1. fino a 70 cm larghezza
  2. oltre 70 fino a 100 cm larghezza
  3. oltre 100 cm larghezza
    1. Classe di residenzaA
      7,63 €
      10,78 €
      13,20 €
    2. Classe di residenzaB
      9,18 €
      12,95 €
      15,86 €

4. Stufe

  1. Stufe di ogni genere
    1. Classe di residenzaA
      7,63 €
    2. Classe di residenzaB
      9,18 €

5. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili liquidi e gassosi

  1. fino a 35 kW
  2. fino a 350 kW per ogni ulteriore kW
  3. 351 kW
  4. oltre 351 kW per ogni ulteriore kW
    1. Classe di residenzaA
      17,36 €
      0,08 €
      41,52 €
      0,07 €
    2. Classe di residenzaB
      20,89 €
      0,09 €
      49,84 €
      0,08 €

6. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili solidi

  1. fino a 35 kW
  2. fino a 350 kW per ogni ulteriore kW
  3. 351 kW
  4. oltre 351 kW per ogni ulteriore kW
    1. Classe di residenzaA
      20,83 €
      0,09 €
      49,83 €
      0,08 €
    2. Classe di residenzaB
      25,07 €
      0,11 €
      59,81 €
      0,09 €

7. Controllo dei fumi di scarico

    1. Classe di residenzaA
      22,93 €
    2. Classe di residenzaB
      22,93 €

8. Controllo deposito carburanti per combustibili liquidi e gassosi

    1. Classe di residenzaA
      4,16 €Classe di residenzaB
      4,16 €

9. Tariffa oraria

    1. Maestro artigiano - lavorante artigiano
      29,13 €
    2. Apprendista
      13,89 €

b) Edifici pubblici, edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, agricole o di servizio nonché caserme

1. Camini

  1. fino a20 cm Ø = fino a 314 cm²
  2. oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²
  3. oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²
    1. Classe di residenzaA
      1,36 €
      2,04 €
      2,79 €
    2. Classe di residenzaB
      1,67 €
      2,48 €
      3,35 €

2. Congiunzioni

  1. fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²
  2. oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²
  3. oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²
    1. Classe di residenzaA
      1,36 €
      1,80 €
      2,79 €
    2. Classe di residenzaB
      1,67 €
      2,17 €
      3,35 €

3. Focolari

  1. fino a 149 cm larghezza
  2. oltre 149 fino a 220 cm larghezza
  3. oltre 220 cm larghezza
    1. Classe di residenzaA
      14,63 €
      20,89 €
      25,73 €
    2. Classe di residenzaB
      17,54 €
      25,04 €
    3. 30,86 €

4. Stufe

  1. stufe di ogni genere
  2. forni per pizze
    1. Classe di residenzaA
      10,41 €
      12,52 €
    2. Classe di residenzaB
      13,94 €
      16,74 €

5. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili liquidi e gassosi

  1. fino a 35 kW
  2. fino a 350 kW per ogni ulteriore kW
  3. 351 kW
  4. oltre 351 kW per ogni ulteriore kW
    1. Classe di residenzaA
      17,36 €
      0,08 €
      41,52 €
      0,07 €
    2. Classe di residenzaB
      20,89 €
      0,09 €
      49,84 €
      0,08 €

6. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili solidi

  1. fino a 35 kW
  2. fino a 350 kW per ogni ulteriore kW
  3. 351 kW
  4. oltre 351 kW per ogni ulteriore kW
    1. Classe di residenzaA
      20,83 €
      0,09 €
      49,83 €
      0,08 €
    2. Classe di residenzaB
      25,07 €
      0,11 €
      59,81 €
      0,09 €

7. Controllo dei fumi di scarico

    1. Classe di residenzaA
      22,93 €Classe di residenzaB
      22,93 €

8. Controllo deposito carburanti per combustibili liquidi e gassosi

    1. Classe di residenzaA
      4,16 €
    2. Classe di residenzaB
      4,16 €

9. Tariffa oraria

    1. Maestro artigiano - lavorante artigiano
      29,13 €
    2. Apprendista
      13,89 €

B) Applicazione delle tariffe

1. Le tariffe per la pulitura e la revisione si riferiscono alle seguenti classi di residenza:

  1. la classe di residenza A concerne tutti gli edifici in zone edificate continue in tutti i comuni dell'Alto Adige;
  2. la classe di residenza B concerne tutti gli edifici che distano oltre un chilometro da zone edificate continue.

2. Una zona si intende edificata continua quando vi insistono più di 15 edifici, a condizione che la distanza tra gli stessi non superi i 100 metri.

3. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonché in orario serale e notturno, dalle ore 20.00 serali alle ore 6.00 del mattino, si applica una maggiorazione del 100 per cento.

4. In caso di rifiuto del lavoro di spazzatura o di revisione, regolarmente annunciato dallo o dalla spazzacamino, si applica una maggiorazione del 30 per cento in occasione del nuovo intervento fissato.

5. Se, previo accordo con il conduttore, l'intervento di pulitura e revisione riguarda solo parti dell’impianto di combustione, si applica una maggiorazione del 30 per cento.

6. Per le prestazioni non espressamente indicate nelle tariffe si applica la tariffa oraria.

7. Le tariffe sono tariffe massime e possono essere ridotte a discrezione. Sono considerate al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

8. Ogni tre anni il tariffario è aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel Comune di Bolzano, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

C) Le tariffe in dettaglio

1. Le tariffe di cui alla lettera a), punto 1.1, sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in ragione della sezione interna.

2. Le tariffe di cui alla lettera a), punto 1.2, e le tariffe di cui alla lettera b), punto 1, sono calcolate in ragione della relativa sezione interna, in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino èmisurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, a partire da 51 centimetri si arrotonda per eccesso al metro successivo.

3. Le tariffe di cui alle lettere a) e b), punto 2, sono calcolate in base alla lunghezza e alla sezione degli elementi. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, a partire da 51 centimetri si arrotonda per eccesso al metro successivo.

4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b), punto 3, sono calcolate in base alla larghezza del focolare, misurata da bordo esterno a bordo esterno.

5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b), punto 4, valgono per ogni singola stufa, indipendentemente dalla grandezza, fatta eccezione per le stufe in muratura, nelle quali le capsule di pulizia sono murate.

6. La tariffa per il controllo dei fumi di scarico, di cui alle lettere a) e b), punto 7, si riferisce ai bruciatori ad uno stadio. Per i bruciatori a due stadi o modulari ogni stadio viene conteggiato separatamente.

7. La tariffa di cui alle lettere a) e b), punto 8, è conteggiata per ogni singolo deposito.

8. Per ogni successiva frazione di mezz'ora iniziata si applica la tariffa oraria di cui alle lettere a) e b), punto 9.

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