In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Calendario scolastico (modificata con delibera n. 210 del 13.02.2012)

Visualizza documento intero

Articolo 3
Giorni di vacanza

1. Sono previsti i seguenti giorni di vacanza:

- tutte le domeniche;

- tutti i giorni festivi previsti dalla legge;

- Vacanze di Ognissanti: l’intera settimana in cui cade Ognissanti. Se Ognissanti cade di domenica, le ferie iniziano il giorno di Ognissanti;

- Vacanze natalizie: esse iniziano il 24 dicembre. Le vacanze natalizie terminano il 6 gennaio, se il 6 gennaio cade di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, altrimenti la domenica seguente;

- Vacanze invernali: l’intera settimana in cui cade il mercoledì delle ceneri;

- Vacanze pasquali: dal giovedì Santo fino il martedì dopo Pasqua incluso;

Giornate di ponte: Per le scuole nelle quali le lezioni sono articolate su cinque giorni settimanali, le lezioni vengono sospese il venerdì qualora un giorno festivo cada di giovedì. Per le scuole nelle quali le lezioni sono articolate su sei giorni settimanali, le lezioni vengono sospese il sabato, qualora un giorno festivo cada di venerdì.