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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Modifica dei criteri di individuazione delle aziende agricole particolarmente sfavorite ai fini dell'erogazione del sostegno regionale sulla contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La Giunta provinciale

- il capo IV della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 recante “Intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, all’articolo 14, comma 2, 3, prevede che le condizioni particolarmente sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;

- l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e successive modifiche, recante “Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale”, stabilisce le condizioni entro le quali le aziende possono essere considerate particolarmente sfavorite ai sensi della succitata legge regionale; uno dei criteri è il numero minimo dei punti di svantaggio;

- in base all’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, spetta alla Giunta provinciale predeterminare i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici;

- con delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057 sono stati determinati i nuovi punti di svantaggio ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 applicabili alle misure del programma per lo sviluppo rurale 2007-2013;

- nel corso degli ultimi anni sono stati applicati alle aziende agricole i nuovi punti di svantaggio con l'obiettivo di assegnare le prestazioni pubbliche nel modo più mirato ed equo possibile;

- fanno eccezione le aziende agricole vitivinicole con forte pendenza alle quali i nuovi punteggi verranno assegnati dalla ripartizione agricoltura con il programma di sviluppo rurale 2014-2020; di conseguenza per tali aziende rimangono in vigore i punti di svantaggio cosí come calcolati antecedentemente la delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057;

- pertanto l’Unione coltivatori diretti dell’Alto Adige ha chiesto l’applicazione dei nuovi punti di svantaggio, introdotti con delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057, aumentando il numero minimo a 25 punti, ai fini di considerare le aziende agricole in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48; fatte salve le aziende agricole vitivinicole con forte pendenza fatte salve le aziende agricole vitivinicole con forte pendenza che mantengono un minimo di 20 punti di svantaggio, cosí come calcolati antecedentemente la delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057;

- è dunque opportuno applicare i nuovi punti di svantaggio introdotti con delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057, aumentando il numero minimo a 25;

ai fini di considerare le aziende agricole in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48; fatte salve le aziende agricole vitivinicole con forte pendenza che mantengono un minimo di 20 punti di svantaggio, così í come calcolati antecedentemente la delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057;

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi

1) di applicare i nuovi punti di svantaggio introdotti con delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057, aumentando il numero minimo a 25 punti, ai fini di considerare le aziende agricole in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48 e successive modifiche;

2) di applicare un numero minimo di 20 punti di svantaggio, cosí come calcolati antecedentemente la delibera della Giunta provinciale del 02.04.2007, n. 1057, alle aziende agricole vitivinicole con forte pendenza, ai fini di considerare le stesse in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48 e successive modifiche;

3) di applicare i numeri minimi di punti di svantaggio di cui sopra alle domande di sostegno ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, presentate a decorrere dall’anno 2012.

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.