1. Le scuole dell’infanzia sono aperte da lunedì a venerdì. L’ordinaria attività formativa del venerdì si articola in sei ore, ad eccezione delle scuole dell’infanzia con orario prolungato.
2. Il tempo dell’attività didattica ai sensi dell’articolo 2 comma 1 comprende anche l’attività di preparazione, di programmazione, di progettazione dell’attività didattica stessa, l’aggiornamento, la valutazione delle attività didattiche ed altre attività conclusive. Nelle scuole dell’infanzia le attività didattiche si svolgano anche nell’ultima settimana di agosto, in sostituzione dell’ultima settimana di giugno.
3. Nella prima settimana dell’anno scolastico l’orario è limitato alla mattina fino alle ore 12.30.
4. Su proposta del Comitato della scuola dell’infanzia l’orario può essere limitato alla mattina per ulteriori tre volte all’anno e su proposta del direttore/della direttrice per un’altra volta.