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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni – modifica di deliberazioni della Giunta provinciale

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1. Sono approvati i modelli delle pagelle scolastiche per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali in lingua tedesca, italiana e ladina della Provincia autonoma di Bolzano di cui agli allegati da A1 fino ad A4. Esse entrano in vigore, nell’anno scolastico 2011/2012 per le prime classi, nell’anno scolastico 2012/2013 per le prime, seconde e terze classi, nell’anno scolastico 2013/2014 per le prime, seconde, terze e quarte classi e a partire dall’anno scolastico 2014/2015 per tutte le classi.

2. Le pagelle devono essere redatte nelle due lingue. A seconda che le pagelle siano rilasciate da un istituto scolastico in lingua rispettivamente tedesca o italiana, al primo posto figura il testo in lingua rispettivamente tedesca o italiana. Negli istituti scolastici delle località ladine è riportato anche il testo ladino.

3. I modelli delle pagelle, di cui al punto 1, saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche. La stampa delle pagelle avviene a cura delle istituzioni scolastiche stesse e deve corrispondere ai modelli allegati alla presente deliberazione. Le istituzioni scolastiche compileranno le parti a sfondo grigio. La numerazione è facoltativa.

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale dd. 14/04/2009, n. 1034, e dd. 25/05/2009, n. 1388, sono revocate, a partire dal 01/09/2014, nella parte concernente i modelli delle pagelle ivi contenuti negli allegati da B1 a B4, da C1 a C4 e da D1 a D4. Tali modelli restano in vigore: nell’anno scolastico 2011/2012 per le seconde, terze, quarte e quinte classi, nell’anno scolastico 2012/2013 per le quarte e quinte classi e nell’anno scolastico 2013/2014 per le quinte classi. Le deliberazioni della Giunta provinciale dd. 14/04/2009, n. 1034, e dd. 25/05/2009, n. 1388, sono revocate, a partire dal 01/09/2012, nella parte concernente i modelli dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ivi contenuti negli allegati da E1 ad E4 e i relativi certificati integrativi ivi contenuti negli allegati da F1 a F4.

5. Il primo e secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 12/10/2009, n. 2485, sono sostituiti dai seguenti periodi: “Il Consiglio di classe, riunito per le finalità di cui al comma 1, è presieduto dal/dalla dirigente scolastico/a o dal/dalla suo/a vicario/a o da un insegnante della classe delegato/a dal/dalla dirigente scolastico/a. Quali membri di diritto fanno parte del Consiglio di classe i docenti delle discipline e degli ambiti interdisciplinari e i docenti di sostegno assegnati alla classe.”

6. Il primo e secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 12/10/2009, n. 2485, sono sostituiti dal seguente periodo: “Il Consiglio di classe, riunito per le finalità di cui al comma 1, è presieduto dal/dalla dirigente scolastico/a o dal/dalla suo/a vicario/a o da un insegnante della classe delegato/a dal/dalla dirigente scolastico/a.”

7. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 15 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 12/10/2009, n. 2485, è sostituito dalla seguente frase: “In caso di parità di voti, prevale il voto del/della presidente.”

8. Il comma 3 dell’articolo 7 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 04/07/2011, n. 1020, è sostituito dal seguente: “3. Le sedute di scrutinio possono aver luogo, tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, immediatamente prima della conclusione del relativo periodo di valutazione o prima della fine dell’anno scolastico. Il calendario degli scrutini viene definito dal/dalla dirigente scolastico/a e inserito nel Piano di attività. Gli scrutini intermedi e finali sono presieduti dal/dalla dirigente scolastico/a o dal/dalla suo/a vicario/a o da un insegnante della classe delegato/a dal/dalla dirigente scolastico/a. In caso di assenza di un docente, membro del Consiglio di classe, questi deve essere sostituito con un altro docente di altra classe, preferibilmente della stessa disciplina.”

9. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 9 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 04/07/2011, n. 1020, è sostituito dal seguente: “In caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.”

10. Le Intendenze scolastiche sono autorizzate ad adattare i modelli indicati al 1° punto ed i modelli di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale dd. 14/04/2009, n. 1034, e dd. 25/05/2009, n. 1388, ancora in vigore, alle modifiche di legge.

11. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A1

Allegato A2

Allegato A3

Allegato A4