In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Calendario scolastico (modificata con delibera n. 210 del 13.02.2012)

Visualizza documento intero

Articolo 7
Scuola professionale

1. Nell’ambito dei corsi per il diritto-dovere di formazione l’orario dell’insegnamento è articolato su cinque giorni.

2. L’inizio e il termine dell’insegnamento nella formazione degli apprendisti, previa deliberazione del Consiglio di Direzione e d’intesa con il coordinatore/la coordinatrice dell’area della formazione professionale, rispettivamente dal direttore/dalla direttrice di ripartizione della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, può differire dall’inizio e dal termine delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico.

3. Nell’organizzare la formazione in aula degli apprendisti devono essere presi in considerazione le possibilità organizzative della scuola, gli obblighi di servizio del corpo docente e le esigenze delle organizzazioni professionali di settore. Per le classi dello stesso indirizzo deve essere adottata, a livello provinciale, la medesima forma organizzativa. Eccezioni sono ammesse solo se autorizzate dal coordinatore/dalla coordinatrice dell’area formazione professionale. Fino all’entrata in vigore degli ordinamenti formativi di cui all’art. 5 della legge provinciale del 20 marzo 2006, n. 2, la formazione in aula deve comprendere il numero di ore previsto dai programmi di insegnamento vigenti.

4. Qualora un corso a tempo pieno preveda uno stage di più settimane, la scuola può articolare lo stage in uno o più periodi. L’inizio e il termine dell’insegnamento, previa deliberazione del Consiglio di Direzione e d’intesa con il competente coordinatore/la competente coordinatrice dell’area formazione professionale, rispettivamente dal direttore/dalla direttrice di ripartizione della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, possono differire per un massimo complessivo di due settimane dai termini fissati dal calendario scolastico per consentire lo svolgimento degli stage curricolari.