8.1 Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, è accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la Associazione decade dall’agevolazione concessa per un importo corrispondente a tali spese e il contributo è ridotto in proporzione.
8.2 Se è stato erogato un anticipo e sulla base della presentazione della documentazione definitiva di spesa viene ammesso a finanziamento un ammontare minore di spesa rispetto a quello calcolato per l’erogazione dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire l’aiuto indebitamente percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
8.3 Se invece, in occasione o dopo la liquidazione del contributo, è accertata la mancanza dei presupposti per la loro concessione, il beneficiario decade dal contributo e, qualora in parte già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
8.4 In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.