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1. Le linee guida di gestione per lo sfalcio di canneti, fragmiteti e prati da strame sono approvate.
2. In casi specifici e giustificati e tenendo conto dei criteri riportati in allegato A, l’Ufficio Natura può autorizzare l’anticipo del periodo di sfalcio di canneti, fragmiteti e prati da strame o in caso di necessità disporlo, purché sia necessario per il mantenimento delle caratteristiche degli habitat. A questo fine l’ufficio effettua le necessarie valutazioni.
3. Le disposizioni relative al periodo di sfalcio, ai sensi dell’art. 16, comma 5 della legge provinciale del 12 maggio 2021 nr. 6 restano invariate in tutti gli altri casi.
4. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2.