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1. Ai “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale” di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 è così sostituita:
„i) per le spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g), può essere concesso e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, alle strutture di cui alla lettera g), cui spetta l’ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m², un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; lo stesso vale per i costi legati a particolari necessità di vigilanza, che sono state concordate con la Provincia;”
b) dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 7 è inserita la seguente lettera k):
“k) per i costi di funzionamento derivanti dalla concessione di immobili da parte della Provincia da adibire a centri di accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa.”
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è così sostituita:
„b) per progetti pilota innovativi è concesso un contributo in misura pari all’80 per cento della spesa ammessa; la durata del progetto pilota non può essere superiore a tre anni;”
d) il comma 2 dell’articolo 19 è così sostituito:
„2. I contributi per spese correnti devono essere rendicontati entro il 30 aprile e quelli per investimenti entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se non coincidenti. I contributi per spese correnti per la gestione di strutture di cui alle lettere e), g) h) e i) del comma 1 dell’articolo 7 devono essere rendicontati entro il 30 giugno; lo stesso vale per i contributi per la gestione di strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e lo Stato. In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, le singole rate di contributo pluriennale indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro i termini previsti dal presente comma. I documenti di spesa possono essere emessi solo a partire dalla data di protocollo d’entrata della domanda di contributo.”
e) dopo l’articolo 22 è inserito il seguente articolo 23:
“Articolo 23
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza prezzi per l’anno 2022
1. Nei settori “Marginalità e inclusione sociale” di cui all’articolo 7 ad eccezione delle lettere e), g), h) e i), “Tutela dei minori” di cui all’articolo 8 ad eccezione della lettera f), “Anziani” di cui all’articolo 9 ad eccezione delle lettera b) e c), “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze” di cui all’articolo 10, ad eccezione della lettera d) e “Attività intersettoriali” di cui all’articolo 11 ad eccezione delle lettere b), c), d) e d/bis) è ricalcolato d'ufficio il contributo concesso per l’anno 2022 per le spese correnti sulla base della spesa già ammessa e applicando la percentuale prevista aumentata del 6 per cento per la gestione di servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali e del 3 per cento per le restanti attività, per garantire agli enti la copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dallo straordinario incremento dei costi.. Non si procederà al ricalcolo d’ufficio del contributo se nella domanda già presentata e alla quale il calcolo fa riferimento, non sono state indicate le spese di cui al comma 2.
2. Il contributo aggiuntivo sarà liquidato per intero solo se in sede di rendicontazione le spese di gestione effettivamente sostenute (energia elettrica, acqua e gas, riscaldamento, servizio di pulizia, spese condominiali), escluse le altre spese, risultano maggiori, almeno nella misura risultante dalle percentuali sopra indicate, di quelle preventivate nella domanda
3. Qualora le spese di gestione effettivamente sostenute risultino maggiori di quelle preventivate in sede di domanda, ma in misura inferiore alle percentuali sopra indicate, il contributo aggiuntivo sarà ridotto in proporzione.
4. Per le spese di energia elettrica e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7, un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa può essere concesso sulla base di una nuova domanda e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; alle strutture di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 lo stesso contributo può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese;
5. Non hanno diritto a questo contributo le strutture di cui alla lettera g) del comma 1 articolo 7 alle quali spetta l’ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m².
6. Per far fronte all’eccezionale fabbisogno determinato dal forte incremento dei prezzi,, le percentuali previste dai presenti criteri possono, se necessario, superare anche la percentuale massima dell’85 per cento di cui al comma 3 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”
Le presenti modifiche si applicano alle domande già inoltrate e approvate nell’anno 2022 presentate prima del giorno della pubblicazione delle modifiche stesse, nonché alle domande di cui alla lettera b) e alla lettera e) comma 4, presentate a partire dal giorno della pubblicazione e riferite alle maggiori oneri dell’anno in corso.
2. All’”Assistenza diurna alle persone anziane” di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 11 ottobre 2022, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 dell’articolo 10 è così sostituito:
“1. Le tariffe, distinte per assistenza diurna, assistenza diurna su mezza giornata e assistenza diurna prolungata e nel fine settimana, sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale assieme alla quota base per il servizio; la Giunta provinciale stabilisce assieme alla quota base anche le tariffe per l’assistenza specializzata, l’importo per i pasti e l’importo massimo per il trasporto nonché le tariffe massime per le prestazioni aggiuntive.”
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.