...omissis...
1. Per quanto riguarda la proroga della validità dei piani terapeutici web-based o cartacei per la prescrizione di farmaci fino alla visita specialistica prevista per il rinnovo, si fa riferimento a quanto stabilito da AIFA in materia.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 dei criteri per l’assistenza protesica approvati con delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020 gli ausili protesici, ad eccezione delle forniture straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge provinciale del 29 luglio 1992, n. 30, e degli ausili per l’udito (classe 22.06) e di quelli ottici (classe 22.03) di cui all’allegato 5, elenco 2A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2017, possono essere prescritti anche dal Medico di Medicina Generale, purché nella prescrizione vengano indicati il codice dell’ausilio protesico individuato dalla normativa statale vigente e la motivazione.
3. All’articolo 6 dei criteri per l’assistenza protesica approvati con delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020 viene aggiunto il seguente comma 7: “Il collaudo degli ausili protesici può essere fatto anche telefonicamente o con invio di una mail. Alla mail deve essere allegata anche la foto dell’ausilio autorizzato. L’assistito comunicherà in questo modo all’Azienda Sanitaria l’accettazione dell’ausilio protesico concesso.
4. Di istituzionalizzare le disposizioni di cui al punto 5 della parte deliberante della delibera del Giunta provinciale n. 198 del 17 marzo 2020 e mantenerle in vigore anche dopo la fine dello stato di emergenza "COVID-19".
5. Di applicare in deroga a quanto previsto dalle disposizioni della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 406/2003 del 17 febbraio 2003, dalla data di approvazione della presente disposizione, per le richieste di autorizzazione all’esercizio o di accreditamento istituzionale presentate da strutture o professionisti sanitari eroganti prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale (con l’esclusione della chirurgia ambulatoriale), prestazioni endoscopiche non invasive e/o chirurgiche, prestazioni correlate all’uso di tecnologia a bassa complessità (esclusa quindi la diagnostica per immagini RM, TAC ed assimilabili, così come l’impiego di laser di classe 3 o superiore) la seguente procedura semplificata di concessione di autorizzazione sanitaria all'esercizio o di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie: deve essere presentata, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio o accreditamento istituzionale, un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti unitamente a checklist e tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia. Se ritenuto necessario, l’organo competente può provvedere ad un accertamento da remoto. A conclusione dell’istruttoria verrà rilasciato provvedimento di autorizzazione all'esercizio o di accreditamento istituzionale. La validità dell’accreditamento istituzionale, di norma quinquennale, verrà espressamente indicata nel provvedimento stesso.
6. In caso di nuova emergenza per recrudescenza del fenomeno pandemico COVID-19 o per l’insorgere di nuova emergenza correlata alla grave condizione di crisi socio-politica nell’est Europa, le previsioni di cui alla Delibera della Giunta provinciale n. 976/2020 troveranno nuovamente piena applicazione, indipendentemente dall’attività sanitaria e dalle prestazioni erogate.
7. Resta inteso il rinnovo d’ufficio delle prescrizioni mediche e delle relative autorizzazioni per dispositivi medici anche per quelle persone con diabete nonché dei piani terapeutici per malati rari per ulteriori sei mesi a decorrere dalla fine dello stato di emergenza COVID, nei casi in cui l’azienda non sia in grado di rispettare le scadenze attraverso le visite e le modalità ritenute consone.
8. A partire dalla data di termine dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov2, prevista per il 31.03.2022 dall’art. 1 del D. L. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge 11/2022, sono revocate le misure sospensive relative alle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalle Deliberazioni della Giunta provinciale nr. 198/2020, 604/2020 e 277/2021.
In particolare:
• per le esenzioni a carattere stabile contrassegnate dai codici E01, E02, E03, E04, E11, E12 e E22 viene ripristinato, qualora ricorra, l’obbligo di presentazione dell’autocertificazione annuale, con le seguenti eccezioni:
a) soggetti ultra65enni in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle esenzioni ticket E01 o E11. In questo caso l’autocertificazione dovrà essere presentata una sola volta al momento della richiesta di riconoscimento e avrà validità illimitata, purché sussistano i presupposti; sarà onere dell’utente comunicare le variazioni al suo stato reddituale;
b) soggetti di età inferiore ai 14 anni a cui venga attribuita l’esenzione provinciale E12. In questo caso il riconoscimento è automatico e il diritto di esenzione decade al momento del compimento del 14esimo anno di età;
• le eccezioni di cui ai punti a) e b) sopra non comportano minori entrate da ticket;
• per l’esenzione ticket contrassegnata dal codice E99 in scadenza al di fuori del periodo di emergenza vengono ripristinate le modalità di riconoscimento e rinnovo preesistenti l’emergenza sanitaria;
• per le esenzioni per invalidità civile (codici C01, C02, C03, C04, C05 e C06) e per le esenzioni per patologia cronica invalidante soggette a rinnovo e in scadenza al di fuori del periodo di emergenza si applicano le modalità di riconoscimento e rinnovo preesistenti l’emergenza sanitaria.
9. Rimane salvo, laddove non ricorra l’obbligo di rinnovo tramite autocertificazione, il dovere dei soggetti esenti di comunicare all’Azienda sanitaria qualsiasi variazione delle condizioni che incidano sul diritto all’esenzione ticket
10. L’Azienda sanitaria si occuperà di espletare i controlli periodici sul possesso dei requisiti necessari al mantenimento del diritto di esenzione.
11. A partire dalla data di termine dell’emergenza sanitaria sono revocate le misure sospensive relative all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art.36-bis, comma 2 della L.7/2001 previste dalle Deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 198/2020, 604/2020, 976/2020 e 277/2021.