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1) Di approvare i requisiti organizzativi tecnici e strutturali che devono essere posseduti dalle farmacie per la vendita e le preparazioni di medicinali e per l’attuazione della farmacia dei servizi di cui all’ allegato 1 parte integrante della presente. delibera.
2) Di sottintendere che nei locali di pertinenza alla farmacia compresi quelli limitrofi è possibile svolgere unicamente i servizi a carattere sanitario previsti dalla normativa vigente e non altri servizi di natura commerciale.
3) La competente Ripartizione salute assicura l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti di cui al dispositivo 1 e, a tal fine, si avvale anche del gruppo ispettivo di cui al decreto della Direttrice di Ripartizione N.3560/2022.
4) La delibera della giunta provinciale del 26 novembre 2012, n.1760 è abrogata.
5) Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n.16.