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1. In riferimento al “Sistema di finanziamento per le spese correnti degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13”, di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 3 maggio 2010, e successive modifiche, vale quanto segue:
Per il periodo determinato con decreto dell’Assessore/Assessora competente per le Politiche sociali agli enti erogatori di servizi, pubblici o privati, convenzionati o legati al servizio sociale attraverso altri contratti, sono riconosciute le spese sostenute, a decorrere dalla data di applicazione delle presenti disposizioni, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché di mezzi e servizi di disinfezione.
2. In riferimento ai “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche, vale quanto segue:
Per il periodo determinato con decreto dell’Assessore/Assessora competente per le Politiche sociali viene previsto un contributo aggiuntivo agli enti gestori delle strutture per l’accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g), pari al 95 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di applicazione delle presenti disposizioni, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché di mezzi e servizi di disinfezione.
3. In riferimento alle percentuali di riparto dei diversi profili professionali previsti dai seguenti criteri:
- “Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 795 del18 luglio 2017, e successive modifiche;
- “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con malattia psichica” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 821 del 1° luglio 2014, e successive modifiche;
- “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 733 del 24 luglio 2018;
- “Residenze per anziani dell’Alto Adige" di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche;
- “Assistenza diurna alle persone anziane” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 11 ottobre 2022;
- “Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 4 aprile 2017, e successive modifiche;
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1418 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche;
- “Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio Casa delle donne” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 22 agosto 2017, e successive modifiche;
vale quanto segue:
Per il periodo determinato con decreto dell’Assessore/Assessora competente per le Politiche sociali e allo scopo di salvaguardare l’offerta dei servizi, gli enti gestori possono derogare temporaneamente alle percentuali di riparto dei diversi profili professionali previsti nei rispettivi criteri di autorizzazione e accreditamento, fermo restando che il gestore del servizio deve garantire la sicurezza e un’assistenza adeguata al tipo di utenza così come il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
4. il finanziamento transitorio nel periodo dal 14 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 incluso, della nuova struttura con 4 posti per l’accoglienza di bambini e bambini nell’età dai 0-3 anni a Laives (gestita dall’ente “Comunità Murialdo”) in quanto servizio multizonale ai sensi del decreto del Direttore della Ripartizione Politiche sociali del 30 agosto 2019, n. 15870.
5. ad integrazione della deliberazione della Giunta provinciale del 2 aprile 2002, n. 1048, allegato A, la percentuale dei costi convenzionali come base per il calcolo della compartecipazione massima al pagamento della tariffa ai fini del collocamento presso la struttura sopra citata viene fissata al 10%.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1135 del 28 dicembre 2021 è revocata con effetto dal 1° gennaio 2023.
Le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione trovano applicazione dal 1° gennaio 2023.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.