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1. Sono approvati i criteri di applicazione per la concessione di contributi a favore dei rifugi alpini, ai sensi della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. I criteri di applicazione di cui all’Allegato A della presente deliberazione si applicano per le domande di contributo di cui alla legge provinciale n. 5/1997 presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
3. I criteri di applicazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2264 del 14 settembre 2009, e successive modifiche, trovano applicazione per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2022.
4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 797 del 14 settembre 2021 è così sostituita:
“f) la costruzione e la manutenzione di teleferiche per materiali;”.
Tale modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 797 del 14 settembre 2021 si applica a partire dal 1° gennaio 2023.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.