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1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, comma 1 lettera c) della Legge provinciale n. 6/2015 le attività di membro o presidente di Consigli di Amministrazione dei Consorzi-Aziende intercomunali per la gestione di case di riposo nonché di altre Aziende o Consorzi comunali (sempre enti strumentali di Comuni associati) che svolgono altri servizi di interesse pubblico, quali la fornitura di acqua potabile, rete fognaria, smaltimento rifiuti, sono considerate attività di comprovato e motivato particolare interesse pubblico. Ne deriva che i dipendenti dell’Amministrazione pubblica che svolgono tali attività possono percepire proventi lordi fino al 50 per cento del loro spettante stipendio lordo di livello annuo a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale.