1. Sono amesse ad aiuto:
a) investimenti edili concernenti la costru-zione, la ristrutturazione e l’ammo-dernamento di:
1) strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
2) locali per la vendita, per la degustazione, per l’amministrazione e per le maestranze, purchè situati presso l’unità di produzione;
b) investimenti tecnici concernenti l’acquisto di:
1) nuovi macchinari, attrezzature tecniche ed impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione e per i sistemi di gestione della qualità dei prodotti agricoli;
2) nuovi contenitori per la conservazione di prodotti agricoli e lo smaltimento dei rispettivi sottoprodotti.
2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.