1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:
a) "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. Ai sensi dell’articolo 38 del TFUE sono compresi i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. Le attività preparatorie non sono considerate fase di trasformazione autonoma.
b) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento e della pesca, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
c) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo, se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
e) „le attività preparatorie“: attività quali la pulitura, la mondatura, il taglio, la sbucciatura, la refrigerazione e la macinazione, che non comportano una modifica sostanziale del prodotto iniziale.