1. L’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4 può essere concesso alle imprese che non superano un corrispondente fatturato annuo documentato di euro 300.000,00.
2. Presupposto per l’incentivazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, è che, all’atto della presentazione della domanda, la persona richiedente o un/una familiare che collabora in modo continuativo nell'azienda sia in possesso di una specifica formazione agraria oppure abbia maturato una esperienza lavorativa almeno triennale nel rispettivo campo di attività. Il requisito della specifica formazione professionale agraria deve essere attestato da un titolo finale di studio di scuola secondaria superiore o istituto superiore o università a indirizzo agrario o concernente la trasformazione alimentare, di scuola professionale per l’agricoltura e l’economia domestica o dalla frequenza di un corso specifico della durata di almeno 50 ore organizzato da organizzazioni pubbliche o private.
3. Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola, fatta eccezione per il settore dell’apicoltura, deve coltivare almeno:
a) 1 ettaro di frutteto o 1 ettaro e mezzo di vigneto o
b) 2 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa.
4. Per le aziende ad indirizzo misto che coltivano sia frutteti o vigneti che altre colture, le superfici a frutteto o vigneto sono calcolate nel rapporto di 1:2 con le superfici di cui al comma 2, lettera b), e sommate al fine di arrivare alla superficie minima richiesta.
5. Per il riconoscimento delle superfici valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.
6. Nel caso di aziende zootecniche devono essere rispettati il carico di bestiame minimo e massimo come stabiliti nei criteri vigenti per l’incentivazione degli investimenti nelle imprese agricole; sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con un massimo di tre unità di bestiame adulto (UBA).
7. I prodotti agricoli da trasformare devono inoltre provenire in misura prevalente dalla propria azienda. Nei rispettivi ambiti di attività devono essere raggiunti inoltre, al momento della presentazione della domanda, i seguenti valori in termini di superficie minima coltivata in ettari (ha) o di numero minimo di capi:
a) 1,5 ettari di vigneto;
b) 1 ettaro di coltivazione orticola e/o di piccoli frutti e/o di drupacee e/o cerealicola;
c) 1.000 metri quadrati di coltivazione di piante officinali e aromatiche;
d) 150 metri quadrati di coltivazione di funghi commestibili;
e) un carico minimo di bestiame di 5 UBA per la lavorazione delle carni o di 5 UBA di bestiame da latte per la trasformazione di latte o derivati del latte;
f) 50 alveari, documentati nella banca dati nazionale delle api.
8. I presenti aiuti possono essere concessi anche per la trasformazione e com-mercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione non elencati nel comma 7 del presente articolo.
9. Presupposto per l’incentivazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, è che il produttore non sia socio di una cooperativa o di un’organizzazione di produttori oppure che il produttore sia esonerato dall’obbligo di conferimento per il quantitativo da tras-formare o per la corrispondente superficie minima coltivata.
10. Per le iniziative collegate a una nuova attività di trasformazione e commercia-lizzazione, la domanda di aiuto deve essere corredata di un piano economico- finanziario dell’azienda (Businessplan).
11. Con decreto del direttore della riparti-zione agricoltura possono essere deter-minate disposizioni dettagliate riguardo alla specifica formazione professionale agraria e ai corsi specifici di cui al comma 2 del presente articolo nonché riguardo ai requisiti minimi formali per il piano economico finanziario dell’azienda (Businessplan) di cui al comma 10 del presente articolo.