1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma collettiva, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, e che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte, di uova, di ortaggi e patate, di frutta commestibile, di vini di uve fresche, nonché i produttori primari dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE che provvedono direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione. I beneficiari devono avere una sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano.
2. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri tra i beneficiari di cui al comma 1 si distin-guono i produttori primari che, al momento della presentazione della domanda, già provvedono direttamente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli realizzando un fatturato annuo non superiore a euro 300.000,00.
3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.
4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.