1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto in riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione.
2. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza di presupposti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.