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1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2/bis, comma 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche, relativamente all’assegno provinciale al nucleo familiare, all’assegno provinciale al nucleo familiare+ e all’assegno provinciale per i figli, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dall’articolo 2/bis, si applica quanto segue:
a) in caso di dichiarazioni non veritiere od omissioni di informazioni dovute relative alla valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare, la decadenza dal beneficio economico è determinata in misura pari alla parte di di beneficio conseguita indebitamente;
b) In caso di recidiva ovvero in caso di dichiarazioni non veritiere od omissioni di informazioni dovute relative alla composizione del nucleo familiare, nonché a tutte le altre ipotesi non contemplate dalla lettera a), la decadenza dal beneficio economico è determinata in misura pari all’intero beneficio conseguito o, se inferiore, al doppio della parte di beneficio conseguita indebitamente;
c) In caso di compresenza di situazioni di cui al punto a) e al punto b), la decadenza dal beneficio economico è determinata nella misura definita alla lettera b).
2. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2/bis, comma 1/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche, relativamente alle prestazioni di assistenza economica sociale di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale dell’11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dall’articolo 2/bis, si applica quanto segue:
a) in caso di dichiarazioni non veritiere od omissioni di informazioni dovute, la decadenza dal beneficio economico è determinata in misura pari alla parte di di beneficio conseguita indebitamente.
3. La presente deliberazione non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio provinciale.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, in combinato disposto con articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.