1. La presente disciplina ha per oggetto il lavoro a tempo parziale e l’assegnazione di posti, inclusi i trasferimenti, al personale delle scuole dell’infanzia.
2. Per personale delle scuole dell’infanzia, ai sensi della presente disciplina, si intende il personale che presta servizio nei seguenti profili professionali del settore della scuola dell’infanzia:
a) collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica (profilo professionale di qualifica funzionale inferiore);
b) insegnante della scuola dell’infanzia (profilo professionale di qualifica funzionale superiore).
3. Per posti particolari, ai sensi della presente disciplina, si intendono i seguenti posti, se classificati corrispondentemente nell’elenco dei posti:
a) posti aggiuntivi;
b) posti per l’integrazione delle bambine e dei bambini con disabilità;
c) posti per il progetto seconda lingua L2;
d) posti aggiuntivi per il personale supplente permanente.
I posti per l’orario prolungato non sono considerati posti particolari.
4. Per posto annuale, ai sensi della presente disciplina, si intende un posto vacante oppure un posto di supplenza che devono avere una durata di almeno 210 giorni già al momento della scelta del posto.