1. La graduatoria per l’assunzione a tempo determinato è redatta secondo la tabella allegata, considerando che il personale che ha conseguito l’idoneità in base ad una procedura concorsuale oppure in base ad una disposizione normativa ha la precedenza rispetto al personale senza idoneità.
2. Il personale in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, è inserito con idoneità nella graduatoria “insegnante di scuola dell’infanzia”, a condizione che ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sia stato iscritto nella rispettiva graduatoria per l’anno scolastico 2017/2018.
3. Il personale senza idoneità in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia che non rientra nella disposizione di cui al comma 2 e il personale senza idoneità in possesso della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, avente ai sensi della vigente normativa nazionale valore di esame di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, è inserito nella relativa fascia della graduatoria “insegnante di scuola dell’infanzia” prima del restante personale senza idoneità.
4. In ogni sottocategoria della graduatoria ha la precedenza il personale con maggiore anzianità di servizio provinciale maturato nel relativo profilo professionale.
5. Per il personale senza servizio provinciale e per il personale con servizio provinciale della stessa durata, l’inserimento nella graduatoria avviene in base al punteggio di cui all’allegata tabella. A parità di punteggio ha la precedenza il personale con l’età anagrafica minore.
6. L'esperienza professionale provinciale nonché quella esterna vengono valutate con la data di riferimento di cui all’articolo 28, comma 4.
7. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 anche per il personale delle scuole dell’infanzia si applicano le disposizioni sul bilinguismo di cui all’ articolo 32 del contratto collettivo di comparto del 27 giugno 2013. Il possesso dell’attestato di bilinguismo di conseguenza non costituisce più un requisito d’accesso, ma un titolo di preferenza. Per il profilo professionale di “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” trova applicazione secondo il titolo di studio l’attestato di bilinguismo B1 (ex C) o B2 (ex B); per il profilo professionale di “insegnante di scuola dell’infanzia” trova applicazione secondo il titolo di studio l’attestato di bilinguismo B2 (ex B) o C1 (ex A). Tale disciplina non trova applicazione per il personale che ha prestato servizio per almeno un giorno prima del 31 agosto 2015, finché sia valida la relativa domanda per l’inserimento nella graduatoria. Per il personale di madrelingua ladina il relativo attestato di bilinguismo e l’esame di ladino presso l’Intendenza scolastica ladina continuano a costituire requisito d’accesso e non titolo di preferenza.
8. A partire dall’anno scolastico 2015/16 (graduatoria 2016/2017) il servizio prestato mediante chiamata diretta, in analogia con tutti gli altri settori formativi per il personale provinciale, non viene considerato come precedenza per l’anzianità di servizio per la graduatoria a tempo determinato, ad eccezione per i collaboratori pedagogici inseriti/le collaboratrici pedagogiche inserite nella graduatoria, i quali accettano un contratto di lavoro tramite chiamata diretta come insegnante di scuola dell’infanzia o come insegnante specializzato/specializzata di scuola dell’infanzia. In tale caso la richiesta per il riconoscimento del servizio effettivamente prestato deve essere presentata entro il termine annuale, previsto per la presentazione delle domande.
9. A partire dalla graduatoria in riferimento all’anno scolastico 2022/2023, il servizio prestato mediante chiamata diretta è riconosciuto d’ufficio, in analogia alle disposizioni vigenti per il personale docente statale, quale servizio provinciale di cui al comma 4 secondo i seguenti criteri, a condizione che la persona interessata sia in possesso del titolo di studio o professionale valido per il relativo profilo professionale:
a) per intero, se il servizio viene prestato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nello stesso profilo professionale o nel profilo professionale di qualifica funzionale superiore;
b) per metà, se il servizio viene prestato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nel profilo professionale di qualifica funzionale inferiore;
c) la data di riferimento, dalla quale viene riconosciuto il servizio mediante chiamata diretta è il 1° settembre 2020 o la data del conseguimento del titolo di studio o professionale, se successiva;
d) il comma 8 non trova più applicazione per i servizi prestati ai sensi del presente comma mediante chiamata diretta dal 1° settembre 2020.
10. A partire dalla graduatoria in riferimento all’anno scolastico 2022/2023, il servizio prestato dal 1° settembre 2020 in una scuola primaria della Provincia autonoma di Bolzano con il titolo di studio valido, è riconosciuto per metà quale servizio provinciale di cui al comma 4, da tale data o dalla data successiva del conseguimento del titolo in questione, in riferimento alla graduatoria “insegnante di scuola dell’infanzia”. La relativa richiesta deve essere presentata entro il termine annuale, previsto per la presentazione delle domande per l’inserimento nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.
11. L’amministrazione provinciale pubblica sul sito internet della Ripartizione Personale la graduatoria provvisoria e comunica il termine entro il quale possono essere fatti presenti gli errori materiali in riferimento alle dichiarazioni o i documenti consegnati tempestivamente.
12. Le graduatorie definitive vengono approvate con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Personale e pubblicate sul sito internet della Ripartizione Personale.